Allegato B
Seduta n. 609 dell'11/4/2005


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ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

OLIVIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 91 ha riconosciuto la possibilità per tutti coloro che potevano dimostrare la discendenza da cittadini italiani di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana;
dal provvedimento erano stati esclusi i discendenti di cittadini residenti nei territori conquistati con la guerra del 14-18 ed annessi all'Italia. Per effetto del trattato di Saint German, gli ex cittadini austro-ungarici residenti nei territori annessi all'Italia e emigrati prima del 1920, dovevano operare l'opzione fra l'acquisizione della cittadinanza italiana o la cittadinanza del Paese di residenza;
l'opzione è stata operata da un numero esiguo di interessati sia perché è mancata completamente l'informazione, sia perché la dislocazione dei Consolati rendeva impossibile il superare le distanze. A seguito di insistenze ed in modo particolare dell'iniziativa dell'Associazione Trentini nel Mondo O.N.L.U.S. con legge 14 dicembre 2000, n. 379 la facoltà di riconoscimento della cittadinanza italiana veniva estesa anche ai discendenti trentini e tale facoltà deve essere esercitata nel periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge medesima (termine di scadenza 20 dicembre 2005);
attualmente i procedimenti definiti dal 20 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004 sono circa 350; i procedimenti in trattazione presso la Commissione interministeriale competente sono circa 1.500;
i procedimenti inviati da alcuni Consolati italiani alla Commissione interministeriale competente sono circa 1.800;
i procedimenti avviati presso alcuni Consolati italiani da inviare alla Commissione interministeriale competente sono: Brasile in numero di 5.000; Argentina in numero 700; Bosnia in numero di 100; Serbia in numero di 60 e Messico in numero di 5. L'Associazione Trentini nel Mondo O.N.LU.S. ritiene inoltre che altre centinaia di migliaia siano gli aventi diritto;
è facile constatare, anche a seguito di una verifica, che l'Amministrazione, i Consolati, non sono attrezzati per dare attuazione alla legge ossia per ricevere le dichiarazioni degli aventi diritto entro la data di scadenza fissata (20 dicembre 2005). Gli uffici dei Consolati sono palesemente in difetto di organico. La collaborazione fra i circoli trentini e i Consolati ha dato buoni risultati là dove vi è stata la disponibilità dell'Amministrazione;


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l'Associazione trentini nel Mondo in collaborazione con la provincia autonoma di Trento si è prodigata con uomini e sostegni economici, in progetti di collaborazione per agevolare le operazioni necessarie all'accesso alla procedura. Ciò nonostante presso molti consolati sono migliaia le persone in attesa di presentare istanza di accesso alla cittadinanza. Si consideri inoltre che con l'avvicinarsi dell'imminente scadenza naturale delle elezioni politiche del 2006 i consolati danno priorità all'attuazione del diritto al voto degli italiani all'estero per cui le limitate risorse a disposizione dei medesimi saranno dedicate esclusivamente a questo fine con l'evidente conseguenza del diniego al diritto in prossimità dell'incipiente scadenza (20 dicembre 2005);
la Commissione appositamente istituita per trattare i procedimenti, alla luce della complessità del quadro storico-culturale in cui la legge opera, non può occuparsi di tutti i procedimenti;
va considerato anche che la citata Commissione ha iniziato a operare solo un anno dopo l'introduzione della legge. È solo dal 24 dicembre 2001 la circolare con la quale il ministero dell'interno impartisce le prime disposizioni applicative a consolati italiani e comuni, facendo riferimento alla Commissione e alle modalità alle quali la medesima deve attenersi per operare, tant'è che la prima seduta è stata nell'ottobre del 2002 ossia quasi due anni dopo l'entrata in vigore della legge;
i lavori si svolgono con tempi molto lunghi. La Commissione si è riunita 11 volte l'anno e ha esaminato circa 350 procedimenti rispetto ai 1.500 pervenuti finora. Ne consegue che i procedimenti esaminati nel richiamato periodo concernano istanze presentate dagli aventi diritto due anni fa. È da ritenere quindi che i tempi oggi necessari per la trattazione dei procedimenti relativi alla legge n. 379 del 2000 siano di due anni e che siano destinati a dilatarsi per l'elevato numero di pratiche arretrate e per le sospensioni determinate dalla richiesta di nuova documentazione la quale risulta reperibile con tempi lunghissimi e oneri finanziari non indifferenti;
si sono riscontrati nel periodo di vigenza della legge questioni inerenti ai rapporti con gli uffici competenti. Da un lato, i consolati sono difficilmente accessibili dagli aventi diritto e le difficoltà organizzative rammostrate, dall'altro la Commissione può essere raggiunta da istituzioni e cittadini solo attraverso l'ufficio cittadinanza presso il ministero dell'interno, dove una sola persona è addetta a questo tipo di pratiche provenienti dall'Italia e da numerosi Stati esteri;
in queste condizioni non si riesce ad ottenere una normale comunicazione con l'ufficio né una risposta alle questioni applicative che spesso bloccano i già tortuosi percorsi delle pratiche;
è evidente la necessità da un lato di una proroga legislativa della scadenza del 20 dicembre 2005 quale termine ultimo per la presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana ex legge n. 379 del 2000, dall'altro, di innovare e razionalizzare il procedimento amministrativo per il riconoscimento della medesima -:
se siano a conoscenza della situazione descritta;
quali siano le iniziative che intendano immediatamente assumere per ovviare ad una procedura che appare all'interrogante assolutamente inefficiente;
se non ritengano indispensabile e inevitabile adottare iniziative normative volte a prevedere una proroga quanto meno quinquennale del termine di scadenza (previsto per il 20 dicembre 2005) al fine di permettere agli aventi diritto di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ex legge n. 379 del 2000;
quali siano comunque le iniziative che intendano assumere.
(3-04397)