V Commissione:
VI Commissione:
ma queste sono solo eventuali, in quanto l'articolo 1 della legge n. 216 del 1974 prevede soltanto l'obbligo della trasmissione al Parlamento»;
dello Stato e nel contempo incrementando l'ammontare delle riscossioni a vantaggio dello stesso;
iniziale corrisposto dalle società a fronte del trasferimento dei beni immobiliari;
dell'unità abitativa che corrisponde, occorre sottolineare, alla prima e principale abitazione -:
di reciprocità, favorendo l'ingresso delle banche italiane nel capitale delle banche estere -:
la Cassa Depositi e Prestiti ha acquistato dall'Enel il 30 per cento del capitale di Terna, società proprietaria della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
la decisione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti è stata presa senza raggiungere l'unanimità a causa della opposizione dei rappresentanti delle Fondazioni, azioniste al 30 per cento della Cassa;
l'opposizione delle Fondazioni all'acquisizione del 30 per cento di Terna sarebbero dovute al prezzo di riferimento iniziale delle azioni Terna, ritenuto troppo elevato e sovrastimato, in quanto il premio del 10 per cento rispetto al valore di mercato non trova giustificazione nella quota di partecipazione al 30 per cento che non assicura il vero controllo, ossia i diritti di governance -:
se non ritenga antieconomica l'operazione di acquisto del pacchetto azionario di Terna al prezzo concordato, quali siano state le motivazioni di una tale decisione, che è, secondo gli interroganti, sicuramente fuori da ogni logica di trasparenza e di mercato; quali siano stati gli advisor che si sono occupati di tale operazione e quali siano stati i loro compensi; quali siano stati gli advisor utilizzati dall'amministrazione finanziaria negli ultimi dieci anni e i loro corrispettivi.
(5-04177)
la legge finanziaria per il 2005, al comma 12 dell'articolo 1, ha previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ridurre progressivamente la spesa relativa all'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle cosiddette «auto blu»;
tali disposizioni, lungi dal costituire una misura demagogica, possono concorrere in misura non irrilevante al contenimento della spesa pubblica, oltre a rispondere ad evidenti ragioni di moralizzazione dei comportamenti delle amministrazioni pubbliche;
il medesimo comma 12 poneva a carico delle amministrazioni interessate l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2005, una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione -:
quante e quali amministrazioni abbiano provveduto a tale adempimento e se il Ministero non intenda sollecitare le amministrazioni inadempienti affinché vi provvedano al più presto, in modo da assicurare l'effettività della disposizione richiamata.
(5-04178)
è in corso di realizzazione un progetto volto all'attivazione degli Uffici unici delle Dogane, nel cui contesto i rappresentanti dell'Agenzia delle Dogane e delle organizzazioni sindacali del settore hanno raggiunto una dichiarazione congiunta nella quale sono stati assunti una serie di impegni in merito;
la realizzazione di tali strutture appare particolarmente importante in alcune regioni, quali il Friuli-Venezia Giulia, il cui tessuto economico è caratterizzato dalla presenza di numerose imprese la cui produzione è orientata in maniera significativa verso l'esportazione;
in tale contesto, assume particolare rilievo la dogana di Gorizia, la quale, nonostante sia divenuta dogana interna all'Unione europea, mantiene un elevato flusso di operazioni doganali, che appare opportuno incentivare, anche al fine di incentivare la sosta dei vettori di trasporto nella stazione doganale di Gorizia, che, in seguito all'entrata della Slovenia nell'Unione europea, vede depauperato il proprio ruolo;
l'attivazione degli Uffici unici consentirà di alleviare gli oneri burocratici gravanti sui soggetti interessati per l'espletamento delle formalità connesse con le esportazioni, riducendo i costi ed il dispendio di energie -:
in quali tempi ritenga che sarà completato il processo di realizzazione degli Uffici unici delle Dogane ubicati nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare per quanto riguarda l'Ufficio di Gorizia, e quali iniziative intenda assumere per vigilare circa il rispetto delle scadenze fissate al riguardo.
(5-04173)
in merito alla transazione sui debiti fiscali della società sportiva Lazio Spa, nell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04130 svolta il 22 marzo 2005, il rappresentante del Governo ha fornito una risposta, a parere degli interroganti, solo interlocutoria, essendo a quella data ancora in corso la valutazione dell'Avvocatura dello Stato e ancora da fornire il parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
nel frattempo, da notizie di stampa, la transazione risulta essere stata perfezionata, provocando fra l'altro la dissociazione della Lega Nord e il malcontento degli industriali (cfr. intervista del presidente del Comitato per le piccole e medie imprese di Confindustria, Francesco Bellotti, a Il Sole 24 Ore del 31 marzo) e di qualificati esperti tributari quali l'ex presidente della Covisoc, Victor Uckmar (cfr. le dichiarazioni a Il Sole 24 Ore del 26 marzo) -:
quali siano i contenuti dell'atto transattivo del direttore dell'Agenzia delle entrate e dei pareri resi rispettivamente dall'Avvocatura dello Stato e dalla Commissione consultiva per la riscossione, relativamente ai debiti fiscali della società sportiva Lazio Spa.
(5-04174)
l'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1074, n. 216, dispone fra l'altro che «entro il 31 marzo di ciascun anno la CONSOB trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni»;
non avendo il Ministro trasmesso alle Camere la relazione sull'attività svolta dalla CONSOB nell'anno 2003, che pure risultava regolarmente resa nota al mercato nella primavera del 2004, da ultimo è stata presentata l'interrogazione n. 5-04070 alla quale il Governo pro-tempore ha risposto nel question-time in Commissione Finanze del 9 marzo 2005 affermando, sorprendentemente, che - se è vero che la relazione è stata resa nota al mercato nell'aprile 2004 a cura della stessa CONSOB - «il Ministro dell'economia e delle finanze può corredare la relazione in questione di proprie valutazioni,
secondo l'interrogante, tale affermazione, se può essere sostenibile in stretto punto di diritto, contraddice nei fatti la prassi finora sempre osservata dai Ministri del tesoro e poi dai Ministri dell'economia e delle finanze di tutti i Governi succedutisi nell'ultimo ventennio;
forse a seguito del sollecito Parlamentare, e contraddicendo in ogni caso la suddetta interpretazione, secondo l'interrogante, deresponsabilizzante, in data 18 marzo 2005, come annunciato in aula il 22 marzo, il Ministro ha trasmesso la relazione CONSOB del 2003 corredata da una stringata e generica relazione puramente descrittiva, priva pertanto, a parere dell'interrogante, di qualsiasi apprezzabile valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'azione istituzionale e dei programmi della CONSOB;
tale comportamento sembra all'interrogante integrare un puro rispetto formale e di malagrazia di un obbligo implicito di legge e confermare l'assurdo atteggiamento di disimpegno sostanziale del Governo pro-tempore nei confronti del mercato finanziario e della tutela dei risparmiatori, degli investitori e degli azionisti di minoranza;
ad avviso dell'interrogante, tale atteggiamento è tanto più irresponsabile in un periodo di prolungate turbolenze dei mercati, caratterizzate dallo scoppio di ripetuti scandali finanziari di vasta portata economia e sociale (Cirio, Parmalat, bond argentini e molti altri), e non aiuta sicuramente il già accidentato iter Parlamentare del provvedimento-quadro sulla tutela del risparmio -:
quali siano i motivi dell'inusitato ritardo nella trasmissione al Parlamento della relazione sull'attività svolta dalla CONSOB nell'anno 2003;
per quali ragioni tale inoltro sia avvenuto, senza alcun preavviso, solo nove giorni dopo che la risposta fornita alla ricordata interrogazione n. 5-04070 implicava che il Ministro non si sentiva evidentemente obbligato a fornire proprie valutazioni a corredo;
per quali ragioni, in ogni caso la pur tardiva relazione ha carattere puramente ricongnitivo ed è priva di valutazioni di merito sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che la CONSOB intende seguire;
quali siano le ulteriori valutazioni del Governo pro-tempore sull'attività svolta dalla CONSOB nell'anno 2003.
(5-04186)
con la legge finanziaria 2005 (la n. 311 del 2004), le concessioni della riscossione sono state prorogate sino al 31 dicembre 2006;
il 23 febbraio il sottosegretario onorevole Molgora rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Rossi in materia di impegno finanziario dello Stato nel comparto della riscossione, ha affermato che per l'Agenzia delle entrate, a differenza degli anni precedenti, non sarà prevista una remunerazione forfettaria per il servizio svolto e che, considerati i volumi di riscossione, gli aggi da corrispondere in via ordinaria saranno sensibilmente inferiori a quanto erogato in via forfettaria negli anni precedenti;
in occasione di una precedente interrogazione degli onorevoli Benvenuto e Pistone presso la Commissione finanze della Camera lo stesso sottosegretario onorevole Molgora aveva convenuto sul fatto che occorresse riformare il sistema della riscossione dei tributi, attraverso la relativa «riappropriazione in mano pubblica», riducendo l'impatto finanziario a carico
tuttavia, va osservato che l'erogazione forfettaria di cui trattasi è stata prevista, a suo tempo, al fine di compensare la sensibile riduzione della remunerazione dei concessionari in corso di concessione decennale 1995-2004, per effetto dell'alterazione delle originarie condizioni della concessione, della perdita dell'esclusiva sui versamenti diretti e sui tributi locali;
l'erogazione forfettaria costituisce una clausola di salvaguardia e riveste anche la funzione di indennità di presidio, volta a rafforzare la riscossione; la citata erogazione rappresenta circa il 40 per cento dei ricavi delle aziende concessionarie ed è pertanto, secondo l'interrogante, da paventare l'ipotesi che durante il biennio di proroga le concessionarie vengano private degli strumenti indispensabili per proficuamente proseguire o incrementare l'attività di riscossione ed effettuare gli indispensabili nuovi investimenti; pertanto in questo scenario l'indebolimento dell'azione dei concessionari rischia di arrecare ulteriore danno alle casse dell'Erario -:
se siano stati considerati i risvolti giuridici ed operativi della proroga biennale delle concessioni ed in particolare quali siano gli scopi della proroga stessa e se si ritenga verosimile che con la cessazione delle erogazioni forfettarie si sortisca un reale risparmio finanziario per lo Stato e, nel contempo, si assicuri la riscossione dei tributi ed il suo atteso incremento;
se si ritenga esente da censure l'ipotesi di una proroga unilaterale di un servizio pubblico svolto da un ente lucrativo di diritto privato, senza alcuna formalizzazione di una convenzione e senza prevedere espressamente l'ultrattività dell'originario sistema di remunerazione.
(4-13568)
taluni concessionari della riscossione per effetto del mutato assetto remunerativo e del condono, che ha contratto drasticamente i volumi di lavoro, non potranno incrementare, per condizioni oggettive, la propria attività sino a colmare il venir meno di una consistente parte dei ricavi;
in questo scenario, ogni mese di gestione produce perdite aggiuntive e già in sede di intervento sul capitale gli amministratori dovrebbero, tra l'altro, individuare le iniziative atte a capovolgere la gestione deficitaria e dare conto della possibilità, se esiste, di produrre utili almeno in prospettiva;
a fronte della proroga prevista dalla legge finanziaria 2005, circoscritta a due anni e della volontà politica di contrarre drasticamente gli aggi, sorge, secondo l'interrogante, il rischio che nessun amministratore vorrà assumersi la responsabilità di proporre ai soci ripetute ricapitalizzazioni con il miraggio di un utile che non verrà mai conseguito; pertanto gli amministratori delle società di riscossione potrebbero presto trovarsi di fronte al dilemma se ricapitalizzare le aziende cronicamente deficitarie oppure porre le stesse in liquidazione per il verificarsi di una causa automatica di scioglimento, consistente nella impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale;
l'onorevole Molgora, rispondendo ad una interrogazione il 23 febbraio 2005 in materia di impegno finanziario dello Stato nel comparto della riscossione del resto, ha dato implicitamente atto che i ricavi dei concessionari saranno decurtati dell'erogazione forfettaria ma saranno oltremodo contenuti avuto riguardo al volume delle riscossioni -:
in che modo si ritenga di poter affrontare tale situazione, dal momento che la stessa Agenzia delle entrate, investita dalla legge dei poteri di controllo sui concessionari, potrebbe essere chiamata a sollecitare taluni adempimenti preventivi o risolutivi sia in ossequio alle norme tributarie che a quelle di diritto societario;
se, al fine di incrementare i volumi di riscossione, non ritenga opportuno varare il regolamento sui fermi amministrativi degli autoveicoli che a distanza di cinque anni dalla riforma del '99 non è stato ancora predisposto.
(4-13569)
i ruoli di riscossione sono sempre stati formati, tranne casi circoscritti ad alcuni tributi, ai fini della riscossione coattiva delle imposte non pagate con adempimento spontaneo in violazione delle leggi in materia; appariva naturale e scontata, quindi, la norma che in questi casi imponeva di porre a carico dell'evasore il compenso relativo alla riscossione coattiva;
secondo l'interrogante tale aspetto sembra essere stato tralasciato nella riforma del 1999, causando allo Stato spese non giustificate che oggi potrebbero essere risparmiate, al fine di consentire all'attuale sistema privatistico di transitare senza traumi verso la gestione pubblica, assicurando migliori livelli di efficienza gestionale ed appropriati volumi di investimenti;
peraltro in materia di economicità del servizio si è sempre argomentato circa l'opportunità che sia il sistema di riscossione stesso ad autoalimentarsi per effetto delle riscossioni -:
se risponda al vero il fatto che gli aggi dei concessionari per la riscossione conseguente ad inadempimento del contribuente o evasione siano a posti carico dell'intera collettività e non dei cittadini che si sono resi responsabili delle violazioni e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a porre a carico dei cittadini inadempienti i detti aggi, sortendo così i risparmi che si vorrebbero ottenere attraverso la mancata erogazione del contributo forfettario ai concessionari.
(4-13572)
la Banca Nazionale del Lavoro ha chiuso il Bilancio 2004 con una perdita di ben 34 milioni di euro;
tutto ciò mentre tutti gli Istituti bancari hanno registrato notevoli attivi;
ci si chiede se tale vistosa perdita sia dovuta ad inefficienza dell'attuale vertice della Banca;
un tempo la BNL era governata da banchieri di alto livello, nonchè da grossi dirigenti provenienti dalla Banca d'Italia;
il capitale della Banca Nazionale del Lavoro sino a pochi anni or sono era detenuto per la maggior parte dall'ex Ministero del tesoro ed era un istituto bancario noto ed apprezzato in tutto il mondo -:
quali iniziative il Governo intenda adottare affinché sia garantita la presenza italiana nell'ambito della BNL.
(4-13592)
l'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 ha individuato le modalità di cessione dei beni immobili dello Stato, ivi compresi quelli degli enti pubblici, che possono essere trasferiti - a titolo oneroso a società aventi per oggetto esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla predetta dismissione del patrimonio immobiliare - mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
con i medesimi decreti sono determinate, tra le altre, le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione che le suindicate società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, il prezzo
con i successivi decreti ministeriali del 30 novembre 2001 e del 18 dicembre 2001, emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si è definito, rispettivamente, il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione SCIP di parte del patrimonio immobiliare; e il prezzo iniziale corrisposto dalla predetta società di cartolarizzazione, le modalità di pagamento e le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, nonché la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita (cosiddetta prima operazione di cartolarizzazione);
con il successivo decreto ministeriale del 21 novembre 2002, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stati trasferiti ulteriori immobili riguardo alle operazioni di cartolarizzazione, definendone modalità e procedure di vendita (cosiddetta seconda operazione di cartolarizzazione);
l'articolo 3 del predetto decreto-legge del 25 settembre 2001, nell'ambito delle modalità di cessione degli immobili riconosce, al comma 3, in favore dei conduttori degli immobili il diritto di opzione per l'acquisto dei medesimi beni ad un prezzo di mercato diminuito del trenta per cento, e un'ulteriore abbattimento di prezzo, a determinate condizioni, sino ad un massimo dell'otto per cento;
il successivo comma 13 del medesimo articolo 3 prevede, con successivi decreti, l'individuazione degli immobili di pregio, destinati alle operazioni di cartolarizzazione in esame, i quali sono esclusi - come sottolineato dal comma 8 dello stesso articolo 3 - dall'applicazione dei predetti criteri di vendita;
gli immobili di pregio sono individuati su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di concerto con l'agenzia del territorio;
con delibera del 17 aprile 2002, modificata in data 24 luglio 2002, del predetto Osservatorio, di concerto con l'Agenzia del territorio, sono stati individuati i criteri per la definizione degli immobili di pregio da trasferire alla società di cartolarizzazione di cui al suindicato decreto ministeriale del 30 novembre 2001;
con decreto del 31 luglio 2002, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali modificato con decreto del 7 novembre 2002, relativamente alle procedure di vendita degli immobili ricompresi nella seconda operazione di cartolarizzazione, sono stati individuati gli immobili considerati di pregio trasferiti alla suindicata società di cartolarizzazione;
l'insieme delle operazioni di vendita dei predetti immobili, con le procedure di cartolarizzazione, in particolare quelli definiti di pregio, ha determinato e sta determinando un consistente contenzioso giudiziario e, prima ancora, una difficoltà nella identificazione degli immobili di pregio, nonostante i criteri adottati con la delibera dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali assunta in data 17 aprile 2004, e successivamente modificata;
come riferito dallo stesso sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Maria Teresa Armosino, in data 9 febbraio 2005, presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati, gli immobili considerati di pregio compresi nella prima e nella seconda cartolarizzazione sono al momento 194, e la questione riguarderà naturalmente anche le ulteriori unità abitative non ancora inserite nelle operazioni di vendita;
secondo l'interrogante tale situazione rischia di ingenerare, in materia di procedure di vendita degli immobili, una non indifferente difformità di trattamento tra i conduttori che esercitano l'opzione di acquisto circa la definizione dei prezzi di vendita dei suindicati immobili ad uso residenziale, comportando conseguente notevoli circa l'acquisto, per i conduttori,
quali iniziative intendono assumere affinché siano individuate misure correttive in grado di agevolare la risoluzione di tale questione, a salvaguardia dell'equità di trattamento in favore dei nuclei familiari coinvolti;
se, al riguardo, non ritengano di adottare, a seguito di una ricognizione del fenomeno e delle sue dimensioni, iniziative normative volte a modificare l'attuale disciplina ed a prevedere una più specifica e stringente individuazione dei criteri per la definizione della categoria degli immobili di pregio, ovvero l'eventuale abolizione di tale categoria, considerando che tale definizione va ad incidere direttamente sul prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di dismissione.
(4-13593)
una raccomandazione europea, causata da una rivolta degli azionisti delle società quotate in borsa e da una nota dell'Assoconsum di Napoli alla comunità europea, ha determinato che da luglio 2006 le società quotate in borsa dovranno rendere pubbliche le remunerazioni dei top manager e dei dipendenti di prima linea;
le giustificazioni per le cifre erogate dovranno essere indicate anche in caso di aumenti o buonuscita -:
se intenda adottare iniziative normative per garantire maggiore trasparenza in questo settore, visti gli arbitri perpetrati durante gli anni 1996-2001.
(4-13594)
i decreti emanati dal ministro in materia di cessioni immobiliari dispongono la cessione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali al Fondo investimenti pubblici e fissano i criteri di locazione degli immobili trasferiti;
tra questi, figura il patrimonio immobiliare dell'INPS Emilia-Romagna: la vendita degli immobili comprende anche le sedi provinciali INPS di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Reggio Emilia e Rimini;
il Comitato regionale INPS Emilia-Romagna, reputa grave tale operazione, trattandosi, in questo caso, di un patrimonio costituito nel tempo con la contribuzione a carico del sistema produttivo e dei lavoratori e creandosi, al contempo, un grave danno economico al bilancio dell'Istituto ed alla sua autonomia;
vi sono forti perplessità sulla legittimità di tale operazione, anche con riguardo alla sua applicabilità in ordine ad un patrimonio adibito ad uso strumentale che costituisce patrimonio indisponibile;
la situazione è resa ancor più difficile anche con riguardo all'estrema complessità dei rapporti giuridici instauratisi, che vedono il trasferimento della proprietà al Fondo citato, che ha affittato gli immobili all'Agenzia del demanio la quale, a sua volta, ne ha assegnato l'uso all'Ente;
già in occasione di altre e diverse operazioni di dismissioni immobiliari, eseguite con i medesimi criteri di questa oggetto dell'interrogazione, sono stati avanzati forti dubbi con riguardo ai benefici economici che ne sarebbero conseguiti e alla logica delle procedure di vendita e successivo riaffitto previste -:
se quanto esposto sia stato oggetto di attenzione e considerazione nell'emanazione dei provvedimenti citati;
se non ravvisi nelle considerazioni del Comitato regionale una posizione meritevole di tutela e salvaguardia;
se non intenda adottare provvedimenti di rettifica.
(4-13602)
le recenti vicende riguardanti due grandi banche italiane - la Banca Nazionale del Lavoro e la Banca Antonveneta, hanno toccato importanti problemi di natura non solo finanziaria, ma anche nazionale ed internazionale;
su tali problemi ha preso ripetutamente posizione l'Unione europea;
la soluzione, in un modo o nell'altro, delle suddette vicende avrà effetti rilevanti nella politica italiana e nei rapporti del nostro con altri Paesi dell'Unione europea;
secondo l'interrogante, la giusta preoccupazione che suscita il controllo di banche italiane da parte di banche straniere deve essere affrontata favorendo aggregazioni di banche italiane, in modo da creare «campioni» nazionali che siano in grado - per la loro dimensione - di competere nell'intero mercato europeo anche attraverso l'acquisizione totale o parziale di istituti di credito appartenenti ai paesi della Comunità -:
se il Governo non ritenga di adottare iniziative per favorire tali aggregazioni.
(4-13606)
la Banca olandese Abn Ambro ha lanciato un'Opa sulla banca Antonveneta di cui già controlla il 12,6 per cento;
è strategicamente importante per l'Italia evitare che il «credito» dei cittadini italiani vada in mano non italiana;
ad avviso dell'interrogante, probabilmente l'Opa non è una «operazione amichevole» così come previsto dalle leggi italiane, ma quasi sicuramente ostile;
la Banca d'Italia ha 30 giorni per valutare la situazione;
dopo una eventuale accettazione della Banca d'Italia sarà la Consob a dover valutare il documento d'offerta sotto il profilo della tutela del mercato e della trasparenza;
secondo l'interrogante, a fronte del tentativo delle banche straniere di acquistare il capitale azionario di quelle italiane, dovrebbero essere garantite condizioni di reciprocità, favorendo l'ingresso delle banche italiane nel capitale delle banche estere -:
di quali informazioni disponga il Governo in merito alla sopra descritta vicenda;
se il Governo non ritenga di adottare iniziative per promuovere l'ingresso di imprenditori italiani nel capitale delle banche estere.
(4-13608)
la Banca spagnola Bbva ha lanciato un'Opa sulla Bnl offrendo un'azione della propria banca ogni 5 della Bnl;
è strategicamente importante per l'Italia evitare che il «credito» dei cittadini italiani vada in mano non italiana;
ad avviso dell'interrogante, probabilmente l'Opa non è una «operazione amichevole» così come previsto dalle leggi italiane, ma quasi sicuramente ostile;
la Bbva già detiene il 14,72 per cento delle azioni;
la Banca d'Italia ha 30 giorni per valutare la situazione;
dopo una eventuale accettazione della Banca d'Italia sarà la Consob a dover valutare il documento d'offerta sotto il profilo della tutela del mercato e della trasparenza;
secondo l'interrogante, a fronte del tentativo delle banche straniere di acquistare il capitale azionario di quelle italiane, dovrebbero essere garantite condizioni
di quali informazioni disponga il Governo in merito alla sopra descritta vicenda;
se il Governo non ritenga di adottare iniziative per promuovere l'ingresso di imprenditori italiani nel capitale delle banche estere.
(4-13609)
il decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, riforma dell'imposizione sul reddito delle società che introduce nel sistema tributario italiano l'IRES, aggiunge al Titolo II del Testo Unico delle imposte sul reddito decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 il capo VI «Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime», ovvero la cosiddetta tonnage tax;
come stabilito dall'articolo 156 del Testo Unico introdotto dal suddetto decreto, la tonnage tax è un meccanismo di determinazione forfettaria del reddito imponibile derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte nel registro internazionale, basata su coefficienti legati alla stazza e all'età della nave e non sull'effettivo reddito;
il 20 ottobre 2004 la Commissione Europea ha dato il tanto atteso via libera all'introduzione del regime della tonnage tax in Italia, accolto dai commenti decisamente positivi delle imprese del settore, che finalmente possono avvalersi di uno strumento fiscale già introdotto in molti Paesi dell'Unione Europea;
l'articolo 155 del Testo Unico introdotto dal decreto legislativo prevede l'obbligo per il contribuente che intenda avvalersi del regime della tonnage tax di comunicare la scelta di tale opzione all'Agenzia delle Entrate entro 3 mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne;
l'articolo 161 richiede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze emani un decreto attuativo per le disposizioni applicative, anche al fine di stabilire le modalità con cui il contribuente deve comunicare l'opzione all'Agenzia delle Entrate;
ad oggi il Ministero non ha ancora emanato tale decreto attuativo, un'omissione da cui deriva che le imprese il cui periodo d'imposta inizia il 1o gennaio non potranno usufruire del regime di tassazione agevolata per l'esercizio 2005, avendo dovuto esse darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate, come sopra riportato, entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta di riferimento, ovvero entro il 31 marzo;
l'impossibilità per le imprese italiane di avvalersi della tonnage tax aumenta il rischio che molte imprese marittime registrino le navi in altri Stati dove la tonnage tax è già in vigore;
gli interroganti sono intervenuti più volte a sostenere la necessità di un intervento rapido del Governo su questa materia, cogliendo in più occasioni un impegno che purtroppo non ha ancora trovato completa concretezza -:
se intenda attivare le necessarie misure al fine di concedere una proroga per la presentazione delle domande alle imprese che intendano avvalersi del meccanismo fiscale introdotto dalla tonnage tax, e finalmente emanare il decreto attuativo come richiesto dal Testo Unico.
(4-13610)
nel 1989 fu creata la MTS per gestire il mercato secondario dei titoli di Stato secondari italiani;
dopo la privatizzazione fatta nel 1997, la MTS ha conquistato la leadership mondiale tra i listini dedicati ai bond governativi;
attualmente il 54 per cento delle azioni sono in mano ad una società estera;
attualmente la MTS scambia più di 17 mila miliardi l'anno;
il controllo in mano straniera potrebbe portare a casi come la CITIGROUP;
l'Italia non deve abbandonare più «pezzi di competenza» di finanza -:
se non sia il caso di adottare iniziative affinché non abbiano a ripetersi vicende analoghe a quelle su descritta e l'eccellenza riconosciuta a livello internazionale non vada in mano straniera.
(4-13641)