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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, 351. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità pre visionale di base «Fondo speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2006 e 2007, è ridotto di 500 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 37. Vigni, Banti, Zanella, Realacci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, 351. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati.
*1. 16. Peretti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, 351. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati.
*1. 95. Russo Spena, Vendola.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, 351. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati.
*1. 107. Benvenuto, Pistone.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, per sostenere interventi nelle aree urbane, tra i quali l'acquisto di bus ecologici destinati al trasporto pubblico, finalizzati a ridurre significativamente la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri, i tempi e le modalità per l'erogazione ai comuni.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è ridotto di 350 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 101. Russo Spena.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma, con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo con una dotazione minima pari a 170 milioni di euro per l'anno 2005 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. In tale fondo confluiscono altresì l'eventuale incremento del gettito dell'IVA, relativo alla vendita dei prodotti petroliferi, calcolato rispetto al gettito della medesima imposta ottenuto nel corso dell'anno fiscale 2004 e superiore, in percentuale, all'incremento nominale del prodotto interno lordo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da adottarsi di intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto per l'anno 2005 di 170 milioni di euro, e per gli anni 2006 e 2007, di 360 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 32. Vigni, Nannicini, Michele Ventura, Maurandi, Mariotti, Pistone.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma con le seguenti: dell'ambiente
e della tutela del territorio è istituito un fondo con una dotazione pari a 170 milioni di euro per l'anno 2005 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, al fine di realizzare interventi nelle aree urbane, per limitare la presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da adottarsi di intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono fissati i criteri per l'erogazione ai comuni interessati.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto per l'anno 2005 di 170 milioni di euro, e per gli anni 2006 e 2007, di 360 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 33. Michele Ventura, Vigni, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'economia e delle finanze fino alla fine del periodo, con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito un fondo, con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, ai fini della tutela ambientale, esclusivamente per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2005, è ridotto di 210 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 93. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pistone.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti: , con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2005, di 500 milioni di euro per il 2006 e di 500 milioni di euro per il 2007, per la concessione di contributi statali al finanziamento di investimenti diretti all'abbattimento del livello delle sostanze inquinanti di cui all'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, presenti nell'atmosfera delle aree urbane.
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, definisce, con proprio decreto, gli investimenti agevolabili e disciplina le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le procedure per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti in caso di mancato utilizzo dei fondi entro il 30 settembre di ciascun anno.
1-ter. Per il finanziamento degli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208.
Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 150
milioni di euro per il 2005, a 360 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1. 24. Realacci, Morgando, Pasetto, Rosato, Stradiotto, Ria, Vigni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti:, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2005, di 350 milioni di euro per il 2006 e di 350 milioni di euro per il 2007, per la concessione di contributi statali al finanziamento di investimenti diretti all'abbattimento del livello delle sostanze inquinanti di cui all'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, presenti nell'atmosfera delle aree urbane.
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, definisce, con proprio decreto, gli investimenti agevolabili e disciplina le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le procedure per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti in caso di mancato utilizzo dei fondi entro il 30 settembre di ciascun anno.
1-ter. Per il finanziamento degli anni successivi al 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208.
Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 150 milioni di euro per il 2005, a 210 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1. 23. Realacci, Morgando, Pasetto, Rosato, Stradiotto, Ria.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti: , con una dotazione di 76 milioni di euro per il 2005 e di 244 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
1-quater. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Al conseguente onere si provvede, a decorrere dal 2005, con quota parte del fondo di cui al comma 1.
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 413 con le seguenti: euro 418.
1. 104. Duca, Albonetti, Raffaldini, Panattoni, De Luca, Mazzarello, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti: , con una dotazione di 76 milioni di euro per il 2005 e di 244 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
1-quater. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Al conseguente onere si provvede, a decorrere dal 2005, con quota parte del fondo di cui al comma 1.
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 413 con le seguenti: euro 416.
1. 99. Duca, Albonetti, Raffaldini, Panattoni, De Luca, Mazzarello, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti: , con una dotazione di 41,3 milioni di euro per il 2005 e di 226,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 413 con le seguenti: euro 417.
1. 105. Duca, Albonetti, Raffaldini, Panattoni, De Luca, Mazzarello, Rognoni, Susini, Tidei.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti: , con una dotazione di 440 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006, per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti all'abbattimento del livello delle sostanze inquinanti di cui all'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, presenti nell'atmosfera delle aree urbane.
1-bis. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, sulla base dei progetti preliminari presentati dagli enti locali entro il mese di febbraio, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, sulla base delle indicazioni della Conferenza unificata, provvede alla ripartizione dei contributi.
1-ter. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati dagli enti locali sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al comma 1-bis.
1. 31. Realacci, Vigni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti:, con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti all'abbattimento del livello delle sostanze inquinanti di cui all'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, presenti nell'atmosfera delle aree urbane.
1-bis. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua, sulla base dei progetti preliminari presentati dagli enti locali entro il mese di febbraio, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, sulla base delle indicazioni della Conferenza unificata, provvede alla ripartizione dei contributi.
1-ter. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati dagli enti locali sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al comma 1-bis.
1. 22. Ria.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti: , con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, destinato al rinnovo del parco dei mezzi pubblici nelle aree urbane, attraverso l'acquisto di bus ecologici. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla ripartizione tra le amministrazioni locali interessate.
1. 57. Vigni, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del periodo, con le seguenti:, con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, ai fini della tutela ambientale, esclusivamente per interventi a favore del trasporto pubblico locale da decidere d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2005, è ridotto di 210 milioni di euro, allo scopo
riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 47. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da ripartire per le esigenze di tutela ambientale con le seguenti: per le esigenze della mobilità sostenibile nelle aree urbane.
1. 59. Vigni, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le esigenze di tutela ambientale con le seguenti: la concessione di contributi statali al finanziamento di investimenti diretti all'abbattimento del livello delle sostanze inquinanti di cui all'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, presenti nell'atmosfera delle aree urbane.
1. 30. Realacci, Morgando, Vigni, Pistone.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: tutela ambientale fino alla fine del periodo con le seguenti: rinnovo del parco dei mezzi pubblici urbani attraverso l'acquisto di bus ecologici con una dotazione di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2005, è ridotto di 140 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 56. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tutela ambientale con una dotazione di 140 milioni di euro con le seguenti: rinnovo del parco dei mezzi pubblici urbani attraverso l'acquisto di bus ecologici con una dotazione di 350 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2006 e 2007, è ridotto di 210 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 50. Vigni, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tutela ambientale con le seguenti: rinnovo del parco dei mezzi pubblici urbani attraverso l'acquisto di bus ecologici.
1. 44. Vigni, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambientale con le seguenti: della qualità dell'aria delle aree urbane.
1. 106. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando, Carbonella, Tuccillo, Vigni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ambientale con le seguenti: della qualità dell'aria delle città.
1. 28. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando, Carbonella, Tuccillo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela ambientale aggiungere le seguenti: connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani.
1. 102. Parolo, Guido Dussin.
(Approvato)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela ambientale aggiungere le seguenti: e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate»; al conseguente onere si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
1. 5. Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela ambientale aggiungere le seguenti: e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel.
*1. 3. Arrighi, Riccio, Lisi.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela ambientale aggiungere le seguenti: e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel.
*1. 108. Benvenuto.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tutela ambientale aggiungere le seguenti: e di rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico locale.
1. 14. Peretti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 140 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 di cui almeno 210 milioni di euro sono destinati al rinnovo del parco dei mezzi pubblici urbani attraverso l'acquisto di bus ecologici.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2006 e 2007, è ridotto di 210 milioni di euro, allo scopo
riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 48. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 160 milioni di euro.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1. 58. Vigni, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a decorrere dal 2006 fino alla fine del comma, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005, al fine di realizzare interventi per la riduzione dei livelli di sostanze inquinanti in atmosfera nei centri urbani. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini del loro trasferimento ai comuni interessati, secondo criteri determinati annualmente con decreto del medesimo Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutato l'effettivo livello di inquinamento registrato negli stessi comuni.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 260 milioni di euro fino a: 200 milioni di euro annui con le seguenti 120 milioni per l'anno 2005 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006; al conseguente onere si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
1. 81. Stradella, Lupi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a decorrere dal 2006 fino alla fine del comma con le seguenti: a decorrere dall'anno 2005. Il fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi per la riduzione dei livelli di sostanze inquinanti in atmosfera presso i centri urbani. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede alla ripartizione del fondo tra i comuni interessati agli interventi di cui al precedente periodo.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 260 milioni di euro fino a: 200 milioni di euro annui con le seguenti: 120 milioni per l'anno 2005 e di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006; al conseguente onere si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2005 ed a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.
1. 82. Stradella, Lupi.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il fondo è finalizzato al finanziamento di interventi per il parziale rinnovo degli automezzi destinati al trasporto pubblico locale, ai fini della riduzione dei livelli di sostanze inquinanti in atmosfera nei centri urbani. Alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo si provvede previa ripartizione del fondo medesimo tra i comuni interessati, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 80. Stradella, Lupi.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il fondo è finalizzato al finanziamento di interventi per la riduzione dei livelli di sostanze inquinanti in atmosfera presso i centri urbani, alla cui realizzazione si provvede previa ripartizione del fondo medesimo tra i comuni interessati, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 79. Stradella, Lupi.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 55. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL.
1-ter. Ai fini di una più efficace applicazione del sistema incentivante lo sviluppo di veicoli ecologici alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2.
2-ter. Il contributo di 1.500 euro previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2 è concesso anche ai soggetti che acquistano un autoveicolo nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, ancorché non omologato a gas dal costruttore, la cui alimentazione a GPL o a metano risulti nella carta di circolazione e nella fattura di vendita del veicolo medesimo al soggetto beneficiario dell'agevolazione».
*1. 19. Didonè.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL.
1-ter. Ai fini di una più efficace applicazione del sistema incentivante lo sviluppo di veicoli ecologici alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2.
2-ter. Il contributo di 1.500 euro previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2 è concesso anche ai soggetti che acquistano un autoveicolo nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, ancorché non omologato a gas dal costruttore, la cui alimentazione a GPL o a metano risulti nella carta di circolazione e nella fattura di vendita del veicolo medesimo al soggetto beneficiario dell'agevolazione».
*1. 39. Marras.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL.
1-ter. Ai fini di una più efficace applicazione del sistema incentivante lo sviluppo di veicoli ecologici alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2.
2-ter. Il contributo di 1.500 euro previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2 è concesso anche ai soggetti che
acquistano un autoveicolo nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, ancorché non omologato a gas dal costruttore, la cui alimentazione a GPL o a metano risulti nella carta di circolazione e nella fattura di vendita del veicolo medesimo al soggetto beneficiario dell'agevolazione».
*1. 53. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pistone, Rosato.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL.
1-ter. Ai fini di una più efficace applicazione del sistema incentivante lo sviluppo di veicoli ecologici alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2.
2-ter. Il contributo di 1.500 euro previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2 è concesso anche ai soggetti che acquistano un autoveicolo nuovo di fabbrica e di prima immatricolazione, ancorché non omologato a gas dal costruttore, la cui alimentazione a GPL o a metano risulti nella carta di circolazione e nella fattura di vendita del veicolo medesimo al soggetto beneficiario dell'agevolazione».
*1. 71. Raisi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL.
1-ter. Ai fini di una più efficace applicazione del sistema incentivante lo sviluppo di veicoli ecologici alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione
a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2».
**1. 17. Polledri, Didonè.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL.
1-ter. Ai fini di una più efficace applicazione del sistema incentivante lo sviluppo di veicoli ecologici alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2».
**1. 94. Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL e per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL.
1-ter. Ai fini di una più efficace applicazione del sistema incentivante lo sviluppo di veicoli ecologici alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL), all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito di imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli installatori o dalle imprese costruttrici di impianti per l'alimentazione
dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti per l'alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo modalità che vengono definite con accordo di programma fra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di attuazione del comma 2».
**1. 110. D'Agrò.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 euro per l'anno 2005 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2006 e 2007. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2001.
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1-bis si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005, 2006 e 2007, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri.
1. 45. Vigni, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico incentivando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili, l'aliquota di accisa gravante sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissata in euro 200 per mille chilogrammi.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in euro 93.000.000 annui, si provvede mediante la rimodulazione della aliquota di accisa gravante sulla benzina e sul gasolio usato come carburante secondo quanto previsto nel comma 9.
Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 564 per mille litri ed a euro 413 per mille litri con le seguenti: euro 565,48 per mille litri ed a euro 415,31 per mille litri.
1. 46. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pistone.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Allo scopo di rispondere alle esigenze di tutela ambientale indicate al comma 1 attraverso la diffusione dell'utilizzo del gas naturale usato come carburante, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono adottati appositi criteri regolamentari per il vettoriamento attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto delle specificità di tale utilizzo.
1-ter. Gli interventi di cui al comma 1-bis vengono attuati senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
1. 91. Didonè.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la diffusione dell'utilizzo del gas naturale usato come carburante, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa i criteri tariffari e le modalità per il vettoriamento attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto delle specificità di tale utilizzo.
1. 92. Polledri.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate»; al conseguente onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 9.
Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 413 con le seguenti: euro 416.
1. 6. Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate»; al conseguente onere si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
*1. 1. Arrighi, Riccio, Lisi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate»; al conseguente onere si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
*1. 109. Benvenuto, Pistone.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contingente annuo di biodiesel esente da accisa di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aumentato a 300.000 tonnellate. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente di bioetanolo ammesso ad agevolazione, nei limiti di spesa previsti dal comma 6-ter dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
1. 86. Arnoldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23 agosto 2004, n. 239, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a
metano o a GPL e di 25 milioni di euro per la trasformazione di autoveicoli alimentati a metano o a GPL.
1. 90. D'Antoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di incentivare modalità di trasporto alternative a quella privata gli enti locali possono escludere dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare i servizi e l'offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.
1. 20. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando.
Al comma 2, sostituire le parole da: 260 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
*1. 96. Russo Spena, Vendola.
Al comma 2, sostituire le parole da: 260 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
*1. 112. Benvenuto.
Al comma 2, sostituire le parole da: con riduzione dei trasferimenti erariali fino alla fine del comma con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005, 2006 e 2007, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero.
1. 111. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Al comma 2, sostituire le parole: ciascun ente territoriale con le seguenti: ciascuna regione.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conseguenza di ciò, le regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai comuni e/o alle aziende di trasporto.
*1. 15. Peretti.
Al comma 2, sostituire le parole: ciascun ente territoriale con le seguenti: ciascuna regione.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conseguenza di ciò, le regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai comuni e/o alle aziende di trasporto.
*1. 25. Stradiotto, Morgando, Realacci, Rosato, Pasetto, Vigni.
Al comma 2, sostituire le parole: ciascun ente territoriale con le seguenti: ciascuna regione.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conseguenza di ciò, le regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai comuni e/o alle aziende di trasporto.
*1. 34. Michele Ventura, Vigni, Mariotti, Maurandi, Benvenuto, Pistone.
Al comma 2, sostituire le parole: ciascun ente territoriale con le seguenti: ciascuna regione.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conseguenza di ciò, le regioni non possono ridurre gli stanziamenti trasferiti allo stesso titolo ai comuni e/o alle aziende di trasporto.
*1. 97. Russo Spena, Vendola.
Al comma 2, dopo le parole: ciascun ente territoriale aggiungere la seguente: interessato.
1. 200. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, dopo le parole: ciascun ente territoriale aggiungere le seguenti: , ad esclusione dei trasferimenti relativi al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
1. 49. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 9. Zeller, Detomas, Collè, Brugger, Widmann.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: consistenza del personale aggiungere le seguenti: diretto e indiretto.
1. 113. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
*1. 26. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
*1. 35. Sardelli, Verro, Paroli.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
*1. 45. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Pistone.
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
*1. 61. Bornacin.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Valle d'Aosta sono corrisposti direttamente dallo Stato, anche in relazione al secondo biennio economico 2002/2003 del C.C.N.L. di categoria.
1. 12. Collè, Zeller, Brugger, Detomas, Widmann.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli importi spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale nel territorio della Regione Valle d'Aosta sono corrisposti direttamente dallo Stato.
1. 10. Collè, Zeller, Brugger, Detomas, Widmann.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, a decorrere dall'anno 2005, anche al dispositivo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
1. 54. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto per gli anni 2005, 2006 e 2007, di 35 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri.
1. 52. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria sono definiti con la contrattazione collettiva nazionale di categoria».
1. 131. Antonio Leone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».
*1. 36. Sardelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».
*1. 60. Bornacin.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».
*1. 123. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonché quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/18/CE, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attività di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia.
1. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria statale non autostradale.
1. 78. Stradella, Lupi.
Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di ridurre la carenza di organico del ruolo direttivo della polizia di Stato e di contribuire, in tal modo, a garantire il mantenimento dei suddetti elevati standard di ordine pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad utilizzare le graduatorie di merito degli idonei non vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia e del direttore generale della pubblica sicurezza del 25 febbraio 2004 e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003.
1. 114. Ciro Alfano.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 4. Fanfani, Marcora.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 7. Lion.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 74. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
**1. 100. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B
allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
**1. 103. Pistone.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27
marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
**1. 115. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
**1. 130. Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, a decorrere dal 1o gennaio 2006 la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del
decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2006, in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 116. Pistone.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, a decorrere dal 1o gennaio 2006 la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2006, in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 117. Di Giandomenico.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, a decorrere dal 1o gennaio 2006 la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2006, in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 118. Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente:
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 564 con le seguenti: euro 565,5;
al comma 11, sostituire le parole da: 150.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 248.070.000 con le seguenti: 185.000.000 per l'anno 2005 ed a euro 283.070.000.
1. 119. Marras.
Sopprimere il comma 8.
1. 62. Maurandi, Michele Ventura, Mariotti.
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. I commi 148 e 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 121. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. L'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal comma 206 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il comma 269 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
1. 120. Marras.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Al comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, capoverso, primo periodo, le parole: «, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede
legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale» sono soppresse.
1. 27. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità stradale a quella marittima e ferroviaria e di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del regolamento comunitario (CE) n. 1382/2003 del 22 luglio 2003, concede un rimborso ai vettori aerei pari a 50 euro per ogni passeggero trasportato rientrante nei requisiti di cui al comma 8-ter.
8-ter. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 8-bis i vettori aerei nazionali ed esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.
8-quater. Nel caso al porto di imbarco i mezzi arrivino in treno o dal posto di sbarco ripartano in treno, gli scali aeroportuali di cui al comma 8-ter possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.
8-quinquies. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il trasferimento di quest'ultimo a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione.
8-sexies. L'erogazione dei rimborso di cui al comma 8-bis è disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare l'utilizzo del rimborso.
8-septies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 8 milioni di euro in limite di impegno triennale a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 125. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando, Carbonella, Tuccillo, Pistone.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il comma148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 122. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, de emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
1. 124. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Sopprimere il comma 9.
1. 85. Olivieri.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le agevolazioni applicate all'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppresse.
1. 98. Sergio Rossi.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: euro 564 ed a euro 413 con le seguenti: euro 574 ed a euro 423.
1. 126. Benvenuto.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 413 con le seguenti: euro 416.
1. 2. Arrighi, Riccio, Lisi.
Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
*1. 63. Maurandi, Michele Ventura, Mariotti, Kessler.
(Approvato)
Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
*1. 76. Giudice, Marras, Massidda, Anedda, Cuccu, Cossa, Pinto, Porcu, Cossiga, Onnis, Mereu, Testoni.
(Approvato)
Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
*1. 127. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando, Boato, Bressa.
(Approvato)
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da. nei territori fino a: di Trento e di Bolzano con le seguenti: nel territorio della regione Valle d'Aosta.
1. 128. Collè, Zeller, Brugger, Detomas, Widmann.
Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: , per una quota da definire con l'intesa delle regioni e delle province interessate,
*1. 40. Marras.
Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: , per una quota da definire con l'intesa delle regioni e delle province interessate,
*1. 64. Maurandi, Michele Ventura, Mariotti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 511, sopprimere la lettera a).
1. 18. Polledri, Didonè.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 1, comma 511, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate fino al 31 dicembre 2010.
1. 65. Stradella.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, lettere c) ed f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL si applicano anche alle emulsioni stabilizzate di gasolio contenenti acqua dai 12 al 15 per cento in peso, impiegate per riscaldamento, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 66. Stradella.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«37. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 20 per cento al Ministero dell'interno, del 38 per cento alla Provincia di Como, del 15 per cento alla Provincia di Lecco, del 17 per cento alla Provincia di Varese, del 6 per cento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e del 4 per cento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni. Le somme attribuite rispettivamente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco devono essere utilizzate per il sostegno e la promozione dell'economia territoriale.»
1. 129. Taborelli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. (Ammodernamento del settore dell'autotrasporto). - 1. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento, un piano di interventi finanziari per la realizzazione delle seguenti linee di azioni:
a) incentivazione dell'esodo delle imprese monoveicolari;
b) iniziative per l'ammodernamento delle imprese, ivi inclusa la formazione del personale dipendente;
c) sostegno di forme di aggregazione imprenditoriale.
2. I contributi erogabili alle imprese, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, non possono superare la somma di 100.000 euro in tre anni per impresa.
Art. 1-ter. (Viabilità della Valtellina). - 1. Per la realizzazione delle opere di interesse strategico nazionale, denominate accessibilità della Valtellina, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, gli interventi finanziari occorrenti, nel limite di spesa di 110 milioni di euro.
Art. 1-quater. (Istituzione del Fondo per autotrasporto e messa in sicurezza viabilità). - 1. Per le finalità di cui agli articoli 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali».
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito con la dotazione iniziale di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, rivenienti dalle risorse non impiegate per la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modifiche e integrazioni. Le predette risorse sono quelle derivanti dalle quote annuali dei limiti di impegno quindicennale, gravanti sul capitolo 8178 del medesimo stato di previsione della spesa, eccedenti gli oneri relativi alla convenzione di cui all'articolo 10 della legge suindicata, nonché dai fondi non utilizzati dagli istituti bancari firmatari della medesima convenzione per l'erogazione dei predetti benefici.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 021. Bianchi Clerici.
Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. (Aggiunta dell'articolo 60-ter al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). - 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 60-ter. (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.»
Art. 1-ter. (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). - 1. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, le parole: «fino al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009»;
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.»;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente.
«5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4, non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d).»
Art. 1-quater. (Norma di copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1-bis e 1-ter, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006 ed in
euro 706.800 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivante dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 022. Fontana.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Poteri straordinari). - 1. I sindaci dei comuni che hanno registrato almeno trentacinque giorni di superamento dei valori limite di emissione giornalieri di uno degli inquinanti normati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di urgenza di cui al comma 2. In particolare, i sindaci di cui sopra sono nominati, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato con proprio decreto, commissari delegati per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di appartenenza, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità. Per l'espletamento delle attività di cui al primo periodo, il sindaco-commissario delegato provvede alla definizione ed all'esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, nonché all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.
2. Il sindaco-commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, cui può affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e sempre che la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata al comma 3;
b) interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi già aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilità, che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri;
c) l'approvazione dei progetti da parte del sindaco-commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgono con i termini di legge ridotti alla metà, e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
d) per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il sindaco-commissario delegato procede all'approvazione di cui alla lettera c), previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'articolo 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.
3. Il sindaco-commissario delegato, opera, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Per l'esecuzione dei propri compiti il sindaco-commissario delegato si avvale di un ufficio costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché a società partecipate dell'amministrazione comunale, individuato dal commissario stesso in accordo con l'ente di appartenenza. Il sindaco-commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi. Il sindaco-commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività svolte secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità.
*1. 03. Peretti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Poteri straordinari). - 1. I sindaci dei comuni che hanno registrato almeno trentacinque giorni di superamento dei valori limite di emissione giornalieri di uno degli inquinanti normati dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di urgenza di cui al comma 2. In particolare, i sindaci di cui sopra sono nominati, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato con proprio decreto, commissari delegati per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nella città di appartenenza, in relazione alla situazione del traffico e della mobilità. Per l'espletamento delle attività di cui al primo periodo, il sindaco-commissario delegato provvede alla definizione ed all'esecuzione di tutti gli interventi necessari, con particolare riferimento alla realizzazione dei parcheggi e delle infrastrutture viarie e di trasporto, nonché all'individuazione di idonee soluzioni volte al controllo della sosta ed al miglioramento della circolazione stradale.
2. Il sindaco-commissario delegato, anche avvalendosi di altri soggetti, cui può affidare specifici compiti attuativi, provvede, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, allo svolgimento dei seguenti compiti:
a) individuare, progettare e realizzare, se del caso assumendo il ruolo di stazione appaltante, un programma straordinario di opere e di interventi, anche diretti alla realizzazione urgente di parcheggi pubblici, volto, altresì, ad integrare e completare strutture ed impianti già esistenti od in corso di costruzione, anche attraverso il ricorso alla trattativa privata, e sempre che
la particolare urgenza non consenta l'espletamento dei procedimenti di gara, avvalendosi delle deroghe alla normativa indicata al comma 3;
b) interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi già aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilità, che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi anche a trattativa privata, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri;
c) l'approvazione dei progetti da parte del sindaco-commissario delegato è adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgono con i termini di legge ridotti alla metà, e sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
d) per i progetti degli interventi e delle opere per cui è prevista dalla vigente disciplina la procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, o relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il sindaco-commissario delegato procede all'approvazione di cui alla lettera c), previa attuazione di un'apposita conferenza di servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le amministrazioni partecipanti alla conferenza non si siano utilmente espresse, i pareri, autorizzazioni, visti, nulla-osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. In caso di motivato dissenso espresso in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come aggiunto dall'articolo 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi sostituito dall'articolo 12, della legge 24 novembre 2000, n. 340, i cui termini sono ridotti alla metà.
3. Il sindaco-commissario delegato, opera, nei limiti necessari per la realizzazione urgente degli interventi di emergenza, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Per l'esecuzione dei propri compiti il sindaco-commissario delegato si avvale di un ufficio costituito da personale, anche con qualifica dirigenziale od equiparata, appartenente ad amministrazioni ed enti pubblici, nonché a società partecipate dell'amministrazione comunale, individuato dal commissario stesso in accordo con l'ente di appartenenza. Il sindaco-commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, alla realizzazione degli interventi e dei compiti, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi. Il sindaco-commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività svolte secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di contabilità.
*1. 020. Benvenuto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000, con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente»;
b) all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazioni allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000».
2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
1. 04. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;
c) a decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.
1. 05. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente:
«4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), sono soggetti a revisione annuale secondo l'indice individuato sulla base dei parametri tecnici stabiliti anche alla luce della valutazione dell'andamento degli specifici costi di produzione del servizio nel settore del trasporto pubblico locale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'offerta di produzione di chilometri effettuati, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di minore produzione. L'indice di cui al presente comma sarà stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto saranno stabiliti gli adempimenti necessari ad assicurare che i maggiori costi come sopra determinati siano posti a carico del bilancio dello Stato nella misura del 40 per cento, delle regioni nella misura del 35 per cento e siano per il restante 25 per cento recuperati dalle imprese esercenti il servizio attraverso un adeguato efficientamento.»
1. 08. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Misure per lo sviluppo e il risanamento del trasporto pubblico locale e del trasporto rapido di massa). - 1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, nonché al potenziamento del trasporto nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa, è autorizzata per dieci anni, a partire dall'anno 2005, la spesa annua di 650 milioni di euro, di cui 220 milioni di euro alle regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio nel trasporto pubblico locale, 215 milioni di euro da destinarsi ad apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, e 215 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 010. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Tuccillo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Modalità di trasferimento del trattamento di fine rapporto maturato). - 1. All'articolo 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro, che può consistere nel rilascio di apposita polizza assicurativa stipulata da gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato».
1. 011. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale). - 1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi gli importi corrisposti dalle regioni agli enti che già operano, nel settore del trasporto pubblico locale, in regime di concessione rilasciata con procedure ad evidenza pubblica. Tali importi sono riqualificati come contributi in conto esercizio fino al termine previsto dal medesimo articolo 113, comma 15-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e sono soggetti al regime agevolato di cui all'articolo 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.
2. I minori oneri per le aziende derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere reinvestiti dalle medesime nel triennio successivo nel rinnovo del parco mezzi e in altre misure volte al potenziamento e al miglioramento della qualità del servizio, previo accordo con l'ente affidante e in aggiunta a quanto già definito nel contratto di servizio.
1. 012. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Semplificazione delle procedure per la registrazione della proprietà dei veicoli e sostegno al trasporto pubblico locale). - 1. In caso di compravendita di un veicolo la relativa documentazione è predisposta dai competenti organi dell'Automobile Club d'Italia e la firma del venditore è autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza del venditore stesso.
2. Quota dei minori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinati al potenziamento e al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede, con proprio decreto, a definire le modalità di applicazione del presente articolo e a stabilire i criteri per la ripartizione delle risorse.
1. 019. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando, Carbonella, Tuccillo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21:
1) le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
b) al comma 22:
1) le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «e le unioni di comuni di cui al comma 21» sono soppresse.
2. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma
1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 2, le parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.
*1. 023. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21:
1) le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
b) al comma 22:
1) le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «e le unioni di comuni di cui al comma 21» sono soppresse.
2. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 2, le parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.
*1. 026. Vigni, Innocenti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21:
1) le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
b) al comma 22:
1) le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «e le unioni di comuni di cui al comma 21» sono soppresse.
2. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 2, le parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.
*1. 031. Peretti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21:
1) le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
b) al comma 22:
1) le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «e le unioni di comuni di cui al comma 21» sono soppresse.
1. 030. Benvenuto, Fluvi, Grandi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2004, nel limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione Regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari al predetti trasferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove funzioni dai comuni alle unioni di comuni».
*1. 024. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2004, nel limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione Regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari al predetti trasferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove funzioni dai comuni alle unioni di comuni».
*1. 027. Benvenuto, Fluvi, Grandi, Vigni, Innocenti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2004, nel limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione Regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari al predetti trasferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove funzioni dai comuni alle unioni di comuni».
*1. 032. Peretti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2005».
**1. 025. Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 novembre 2004, n. 269, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2005».
**1. 028. Benvenuto, Fluvi, Grandi, Vigni, Innocenti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2005».
**1. 033. Peretti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, le parole da: «da svolgersi» fino a: «apparecchi similari» sono soppresse.
1. 029. Benvenuto, Fluvi, Grandi, Pistone.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1, comma 275, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
1. 026. Kessler.