Allegato A
Seduta n. 606 del 22/3/2005


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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA VIABILITÀ E PER LA SICUREZZA PUBBLICA (5640)

(A.C. 5640 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Allo scopo di rispondere alle esigenze di tutela ambientale indicate al comma 1 attraverso la diffusione dell'utilizzo del gas naturale usato come carburante, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono adottati appositi criteri regolamentari per il vettoriamento attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto delle specificità di tale utilizzo.
1-ter. Gli interventi di cui al comma 1-bis vengono attuati senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
1. 91. Didonè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la diffusione dell'utilizzo del gas naturale usato come carburante, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con delibera da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa i criteri tariffari e le modalità per il vettoriamento attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale utilizzato come carburante, tenendo conto delle specificità di tale utilizzo.
1. 92. Polledri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di incentivare modalità di trasporto alternative a quella privata gli enti locali possono escludere dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare i servizi e l'offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.
1. 20. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo


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speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto per gli anni 2005, 2006 e 2007, di 35 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri.
1. 52. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria sono definiti con la contrattazione collettiva nazionale di categoria».
1. 131. Antonio Leone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».
*1. 36. Sardelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».
*1. 60. Bornacin.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».
*1. 123. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. I commi 148 e 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 121. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il comma148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono abrogati.
8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo


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parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 122. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di ridurre la carenza di organico del ruolo direttivo della polizia di Stato e di contribuire, in tal modo, a garantire il mantenimento dei suddetti elevati standard di ordine pubblico, l'amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata ad utilizzare le graduatorie di merito degli idonei non vincitori dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia e del direttore generale della pubblica sicurezza del 25 febbraio 2004 e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003.
1. 114. Ciro Alfano.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».

7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 4. Fanfani, Marcora.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;


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livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».

7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 7. Lion.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».

7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo


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parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 74. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».

7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
**1. 100. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio


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presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».

7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
**1. 103. Pistone.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».

7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
**1. 115. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;


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livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».

7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
**1. 130. Lion, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, a decorrere dal 1o gennaio 2006 la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».
7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2006, in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 116. Pistone.


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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, a decorrere dal 1o gennaio 2006 la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».

7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2006, in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 117. Di Giandomenico.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, a decorrere dal 1o gennaio 2006 la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».

7-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale


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dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata, a decorrere dal 1o gennaio 2006, in 616 unità.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
7-quinquies. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
*1. 118. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, dopo la lettera c-ter), è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000, con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente»;
b) all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazioni allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
1. 04. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato, regioni, città e


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autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;
c) a decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.
1. 05. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente:
«4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), sono soggetti a revisione annuale secondo l'indice individuato sulla base dei parametri tecnici stabiliti anche alla luce della valutazione dell'andamento degli specifici costi di produzione del servizio nel settore del trasporto pubblico locale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'offerta di produzione di chilometri effettuati, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di minore produzione. L'indice di cui al presente comma sarà stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto saranno stabiliti gli adempimenti necessari ad assicurare che i maggiori costi come sopra determinati siano posti a carico del bilancio dello Stato nella misura del 40 per cento, delle regioni nella misura del 35 per cento e siano per il restante 25 per cento recuperati dalle imprese esercenti il servizio attraverso un adeguato efficientamento.»
1. 08. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Modalità di trasferimento del trattamento di fine rapporto maturato). - 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro, che può consistere nel rilascio di apposita polizza assicurativa stipulata da gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato».
1. 011. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale). - 1. In applicazione


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di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi gli importi corrisposti dalle regioni agli enti che già operano, nel settore del trasporto pubblico locale, in regime di concessione rilasciata con procedure ad evidenza pubblica. Tali importi sono riqualificati come contributi in conto esercizio fino al termine previsto dal medesimo articolo 113, comma 15-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e sono soggetti al regime agevolato di cui all'articolo 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.
2. I minori oneri per le aziende derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere reinvestiti dalle medesime nel triennio successivo nel rinnovo del parco mezzi e in altre misure volte al potenziamento e al miglioramento della qualità del servizio, previo accordo con l'ente affidante e in aggiunta a quanto già definito nel contratto di servizio.
1. 012. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Semplificazione delle procedure per la registrazione della proprietà dei veicoli e sostegno al trasporto pubblico locale). - 1. In caso di compravendita di un veicolo la relativa documentazione è predisposta dai competenti organi dell'Automobile Club d'Italia e la firma del venditore è autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza del venditore stesso.
2. Quota dei minori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinati al potenziamento e al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede, con proprio decreto, a definire le modalità di applicazione del presente articolo e a stabilire i criteri per la ripartizione delle risorse.
1. 019. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti: , con una dotazione di 76 milioni di euro per il 2005 e di 244 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
1-quater. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Al conseguente onere si provvede, a decorrere dal 2005, con quota parte del fondo di cui al comma 1.
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 413 con le seguenti: euro 418.
1. 104. Duca, Albonetti, Raffaldini, Panattoni, De Luca, Mazzarello, Rognoni, Susini, Tidei.
(Limitatamente al capoverso 1-quater).


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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: da ripartire fino alla fine del comma, con le seguenti: , con una dotazione di 76 milioni di euro per il 2005 e di 244 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per le esigenze di tutela ambientale e per l'aumento del contingente annuo per il biodiesel.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 41,3 milioni di euro per il 2005 e a 82,6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede con quota parte del fondo di cui al comma 1.
1-quater. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Al conseguente onere si provvede, a decorrere dal 2005, con quota parte del fondo di cui al comma 1.
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 413 con le seguenti: euro 416.
1. 99. Duca, Albonetti, Raffaldini, Panattoni, De Luca, Mazzarello, Rognoni, Susini, Tidei.
(Limitatamente al capoverso 1-quater).

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità stradale a quella marittima e ferroviaria e di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del regolamento comunitario (CE) n. 1382/2003 del 22 luglio 2003, concede un rimborso ai vettori aerei pari a 50 euro per ogni passeggero trasportato rientrante nei requisiti di cui al comma 8-ter.
8-ter. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 8-bis i vettori aerei nazionali ed esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.
8-quater. Nel caso al porto di imbarco i mezzi arrivino in treno o dal posto di sbarco ripartano in treno, gli scali aeroportuali di cui al comma 8-ter possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.
8-quinquies. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il trasferimento di quest'ultimo a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione.
8-sexies. L'erogazione dei rimborso di cui al comma 8-bis è disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare l'utilizzo del rimborso.
8-septies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 8 milioni di euro in limite di impegno triennale a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di


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base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 125. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando, Carbonella, Tuccillo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
1. 124. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le agevolazioni applicate all'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono soppresse.
1. 98. Sergio Rossi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Il comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«37. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 20 per cento al Ministero dell'interno, del 38 per cento alla Provincia di Como, del 15 per cento alla Provincia di Lecco, del 17 per cento alla Provincia di Varese, del 6 per cento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e del 4 per cento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni. Le somme attribuite rispettivamente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco devono essere utilizzate per il sostegno e la promozione dell'economia territoriale.»
1. 129. Taborelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. (Ammodernamento del settore dell'autotrasporto). - 1. Al fine di


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agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento, un piano di interventi finanziari per la realizzazione delle seguenti linee di azioni:
a) incentivazione dell'esodo delle imprese monoveicolari;
b) iniziative per l'ammodernamento delle imprese, ivi inclusa la formazione del personale dipendente;
c) sostegno di forme di aggregazione imprenditoriale.

2. I contributi erogabili alle imprese, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, non possono superare la somma di 100.000 euro in tre anni per impresa.
Art. 1-ter. (Viabilità della Valtellina). - 1. Per la realizzazione delle opere di interesse strategico nazionale, denominate accessibilità della Valtellina, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, gli interventi finanziari occorrenti, nel limite di spesa di 110 milioni di euro.
Art. 1-quater. (Istituzione del Fondo per autotrasporto e messa in sicurezza viabilità). - 1. Per le finalità di cui agli articoli 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali».
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito con la dotazione iniziale di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, rivenienti dalle risorse non impiegate per la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modifiche e integrazioni. Le predette risorse sono quelle derivanti dalle quote annuali dei limiti di impegno quindicennale, gravanti sul capitolo 8178 del medesimo stato di previsione della spesa, eccedenti gli oneri relativi alla convenzione di cui all'articolo 10 della legge suindicata, nonché dai fondi non utilizzati dagli istituti bancari firmatari della medesima convenzione per l'erogazione dei predetti benefici.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 021. Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis. (Aggiunta dell'articolo 60-ter al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). - 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 60-ter. (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009.»
Art. 1-ter. (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). - 1. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, le parole: «fino al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009»;
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità


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quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.»;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente.
«5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4, non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d).»
Art. 1-quater. (Norma di copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1-bis e 1-ter, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006 ed in euro 706.800 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivante dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 022. Fontana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21:
1) le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
b) al comma 22:
1) le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «e le unioni di comuni di cui al comma 21» sono soppresse.

2. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 2, le parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.
*1. 023. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21:
1) le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
b) al comma 22:
1) le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «e le unioni di comuni di cui al comma 21» sono soppresse.


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2. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 2, le parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.
*1. 026. Vigni, Innocenti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21:
1) le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
b) al comma 22:
1) le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «e le unioni di comuni di cui al comma 21» sono soppresse.

2. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 2, le parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.
*1. 031. Peretti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21:
1) le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse;
b) al comma 22:
1) le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «e le unioni di comuni di cui al comma 21» sono soppresse.
1. 030. Benvenuto, Fluvi, Grandi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2004, nel limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione Regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari al predetti trasferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove funzioni dai comuni alle unioni di comuni».
*1. 024. Osvaldo Napoli.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2004, nel limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione Regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari al predetti trasferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove funzioni dai comuni alle unioni di comuni».
*1. 027. Benvenuto, Fluvi, Grandi, Vigni, Innocenti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1o gennaio 2004, nel limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione Regionale. Corrispondentemente, il livello di spesa 2003 delle regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari al predetti trasferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti di nuove funzioni dai comuni alle unioni di comuni».
*1. 032. Peretti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2005».
**1. 025. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2005».
**1. 028. Benvenuto, Fluvi, Grandi, Vigni, Innocenti, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2005».
**1. 033. Peretti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29, le parole da: «da svolgersi» fino a: «apparecchi similari» sono soppresse.
1. 029. Benvenuto, Fluvi, Grandi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 1, comma 275, della legge 31 dicembre 2004, n. 311,


Pag. 28

dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
1. 026. Kessler.