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FRANCESCO ONNIS, Relatore. Per quanto riguarda il Comitato per la legislazione, in ordine al rilievo relativo ai previsti «successivi adempimenti delle regioni e delle province autonome» - «ad esempio agli articoli 9, comma 1, lettera a capoverso 1 e lettera d, capoversi 4 e 4-bis, 11, comma 1, lettera e e 14, comma 1, capoverso articolo 26, commi 2 e 3» - verrà formulato parere favorevole sugli emendamenti Brugger ed altri, come già avvenuto con riferimento agli articoli da 1 a 6.
Quanto alla prima osservazione si rileva che l'opportunità della istituzione dell'Osservatorio nazionale per la fauna selvatica e gli habitat è stata segnalata dalla
stessa Comunità Europea con lettera al nostro competente Ministero.
L'obiettivo è quello di disporre di una struttura tecnica di alto livello, peraltro già esistente in altri Stati membri, come la Francia, in grado di provvedere alla validazione dei dati scientifici raccolti e disponibili. Non pare opportuno infatti che l'Istituto nazionale della fauna selvatica, al quale fanno capo fondamentalmente compiti di ricerca, debba anche provvedere alla validazione delle evidenze direttamente «ricercate».
Così impostato il problema, pare difficilmente proponibile la possibilità di una sovrapposizione tra i compiti dell'Istituto nazionale e quelli dell'Osservatorio.
Il primo, censendo la fauna selvatica, studiandone lo stato e l'evoluzione, elaborando progetti di ricostituzione o miglioramento, collaborando con le Università, valutando gli interventi faunistici delle regioni, secondo le attribuzioni di cui al comma 3 del vigente articolo 7, verifica scientificamente e studia contesti ambientali oggettivi.
Il secondo, utilizzando in primo luogo i risultati conseguiti dall'INFS ed avendo di mira la conservazione delle specie selvatiche nell'ambito di un esercizio venatorio programmato e sostenibile, individua, elabora e contribuisce a diffondere le metodiche più efficaci ed appropriate per una conoscenza di quelle specie.
Conoscenza che, diventando patrimonio di tutti coloro che hanno a cuore la tutela sempre più mirata ed aggiornata di quell'irripetibile tesoro ambientale rappresentato dalla fauna selvatica, può, per un verso, rendere più congrui gli interventi di prelievo sostenibile e di protezione e, per altro verso, razionalizzare e armonizzare l'utilizzo in un quadro internazionale.
In ordine alla seconda osservazione, l'esigenza di coordinamento opportunamente segnalata verrà soddisfatta attraverso la soppressione, con emendamento, della previsione di cui al comma 1 lettera a dell'articolo 4, relativa alle «oasi di protezione...».
Terza osservazione: attraverso l'introduzione dei commi 18 e 19 dell'articolo 14 della legge-quadro un emendamento modificherà il comma 1, lettera e-quater dell'articolo 6, chiarendo l'ambito di applicazione delle due norme.
Quarta osservazione: la ratio della modifica è quella di agevolare il controllo selettivo delle specie di fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia.
Tale attività di «controllo», anche se selettivo, potrebbe essere qualificata come attività venatoria, soprattutto se si considera, per un verso, che potrebbe anche riguardare specie «cacciabili» e, per altro verso, che può essere attuata su richiesta delle «guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali», anche con la partecipazione «dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani venatori», ovvero, come prevede lo stesso articolo 10, comma 1, lettera b, con la partecipazione «dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia delle aree interessate».
Sotto tale profilo, per evitare incertezze interpretative e possibili equivoci, parrebbe opportuno mantenere la previsione che svincola la «caccia di controllo», con particolare riferimento al possibile ricorso a «piani di abbattimento», dai «periodi» e dagli «orari di cui all'articolo 18».
Quinta osservazione: il coordinamento tra le due disposizioni verrà attuato, integrando il comma 3 dell'articolo 21 della legge n, 157 del 92 e introducendo un autonomo comma 4.
I due emendamenti prevedono che i confini sono quelli dai valichi e che la distanza di mille metri si misura da tali confini.
Sesta osservazione: la previsione di cui all'articolo 15, che integra l'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, discende dalla esigenza di evitare che talune specifiche condotte, in astratto suscettibili, come in passato, di dar luogo ad equivoci, possano essere erroneamente ritenute illecite. Si è ritenuto, come in altre situazioni, di poter offrire una interpretazione autentica, utile per una più puntuale e più chiara operatività della norma.
L'utilizzo dei richiami vivi nell'esercizio della attività venatoria da appostamento è
disciplinato dal novellato articolo 5 della legge n. 157 del 1992 che, al comma 2, introduce limiti per i richiami di cattura, peraltro inoperanti (comma 5) per i richiami provenienti da allevamento.
Nell'ambito di tale previsione è parso opportuno affrontare il tema delle modalità dell'utilizzo per sancire che deve ritenersi lecito l'«uso di richiami vivi tenuti nelle apposite gabbie» e l'uso degli stessi richiami «per la caccia ai colombacci o agli acquatici» (comma 6 bis lettere a, d dell'articolo 15).
La correlazione tra la nuova norma ed i divieti di cui al comma 1, lettere p), q) ed r) dell'articolo 21 della legge-quadro non pare possa lasciare spazi di incertezza interpretativa.
Infatti rimane fermo sia il divieto di usare richiami vivi «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5», sia il divieto di «usare richiami vivi non provenienti da cattura nella caccia agli acquatici», sia, ancora ed in termini di più marcata evidenza, il divieto di «usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali ...».
Peraltro, se fosse necessario per la migliore e più pronta intelligibilità del testo potrebbe emendarsi la lettera d del comma 6-bis del nuovo articolo 28 della legge n. 157 del 1992 nei termini seguenti: «d) uso di richiami vivi per la caccia ai colombacci o, di soli richiami vivi provenienti da allevamento, per la caccia agli acquatici». Chiarita sia la portata delle norme sulle quali è stata richiamata l'attenzione, sia la correlazione tra tali norme, non dovrebbero residuare margini di dubbio sulla applicabilità della sanzione (prevista dall'articolo 31, comma 1, lettera p, così come modificato dall'articolo 17 del testo unificato) a carico di «chi si avvale di richiami non autorizzati».
Osservazioni sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della fomulazione. Un emendamento sopprimerà il comma 5 dell'articolo 2 del testo in esame.
La previsione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a attraverso l'introduzione dei commi 1 1-bis dell'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 non pare configurare norme parzialmente sovrapponibili. Il rapporto tra le due norme dovrebbe esser letto alla stregua del previsto potere delle regioni di individuare «ubicazione, perimetrazione e dimensioni» degli ambiti territoriali di caccia.
Muovendo da tale presupposto si può cogliere meglio la portata della indicazione, programmatica, ma non tassativa, secondo cui gli ambiti territoriali «sono normalmente di dimensione sub-provinciale».
Il dato pregnante, orientativo per la individuazione della ubicazione dell'ambito territoriale, e, conseguentemente, ma non sempre, per la determinazione delle sue dimensioni, è rappresentato dalla possibilità, in concreto, di disegnare i limiti utilizzando confini naturali.
Proprio i confini naturali, tra l'altro, possono, in tema di gestione della caccia programmata, rappresentare un prezioso e insostituibile spartiacque tra territori vocati o non vocati alla presenza della fauna, stanziale e migratoria.
Ed allora non parrebbe congruo alla esigenza di un oculato utilizzo del territorio in vista della tutela della fauna anche in funzione di un prelievo compatibile, vincolare l'ubicazione degli ambiti ai confini dei territori provinciali.
L'articolo 9 del testo in esame prevede ed elenca, specie per specie, i tempi del prelievo venatorio.
L'elencazione di tali tempi, necessariamente per gruppi di specie, pare cadenzata in termini rigidi, ma sistematici, dal momento che la previsione parte dalle date di inizio della stagione più anticipate (di Settembre) e progredisce richiamando le decadi successive.
Quanto alle possibilità di deroga, peraltro racchiuse in periodi tassativi ed esplicitamente indicati, non pare possibile una interferenza limitativa delle potestà delle regioni le quali, peraltro, potrebbero attivare la deroga «per determinate specie» ed «in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali» amministrative solo previo parere degli istituti tecnici.
La rilevata sovrapponibilità delle disposizioni di cui alla lettera a, capoverso 1, e la lettera d, capoverso 4, potrà essere rimediata sopprimendo la seconda norma.
La previsione di cui alla lettera f del comma 1 dell'articolo 17 verrà integrata richiamando espressamente l'articolo 11, comma 1, lettera c, che modifica l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992.
Per quanto riguarda la Commissione affari costituzionali e il Comitato permanente pareri, preso atto del parere favorevole, si rileva: a) quanto alle condizioni: si provvederà ad emendare, come suggerito, il comma 1, capoversi «2 bis» e «2 ter», dell'articolo 3; 2) si provvederà ad emendare, come suggerito, il comma 1, lettera a, dell'articolo 4 introducendo la nuova formulazione; b) quanto alle osservazioni: l'articolo 7 è stato già soppresso dalla Commissione in sede referente; è stata valutata, e sarà assicurata, la conformità delle disposizioni ai vincoli comunitari e agli obblighi internazionali.
In particolare la modifica della legge n. 157 del 1992 si uniformerà anche alla normativa comunitaria introdotta successivamente alla entrata in vigore della legge-quadro.
Per quanto riguarda la Commissione giustizia la depenalizzazione proposta nel testo riguarda solo alcune delle ipotesi di reato contravvenzionale previste dalla legge n. 157 del 1992.
Le condotte venatoriamente illecite più gravi rimangono sanzionate penalmente.
Il parere contrario non pare giustificato perché non ha tenuto conto della previsione, in aggiunta alle sanzioni penali a amministrative, della sanzione della sospensione o revoca della licenza di caccia che, di per se stessa, sul piano della prevenzione e repressione, è ben più efficace dell'arresto e della ammenda.
Ad ogni buon conto il parere si radica su un presupposto errato, conseguente ad una lettura poco attenta del testo adottato dalla Commissione.
L'articolo 16 infatti, al comma 1 lettere B e C, prevede espressamente sanzioni penali, tra l'altro con pena detentiva e pecuniaria «pesante» e cumulativa, per «chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli particolarmente protetti compresi nell'elenco di cui all'articolo 2» ovvero, «esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo».
Talché l'articolo 2, primo comma, lettera F della decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea in data 22 Gennaio 2003 non è stato affatto disatteso, nonostante nessuna delle specie appena indicate sia stata definita dalla nostra legislazione come «minacciata di estinzione»
Peraltro con specifico emendamento verrà ripristinata la rilevanza penale anche delle condotte previste dalle lettere d, e ed f del comma 1 dell'articolo 30 della legge 157.
Per quanto riguarda la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, viste le osservazioni, si ritiene doveroso rilevare: l'impianto del provvedimento è coerente con la normativa comunitaria e internazionale e, segnatamente, con la direttiva Habitat, con la convenzione di Berna del 1979, con la direttiva 409/79/CEE e con la successiva normativa comunitaria; quanto all'articolo 4, comma 1, lettera a, pare opportuno accogliere la condizione formulata dal Comitato permanente pareri della I Commissione che ha rilevato come, ai sensi del combinato disposto degli articoli 120 della Costituzione e 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, il potere sostitutivo è attribuito al Governo e può essere esercitato dal Consiglio dei ministri, anche su proposta del ministro competente; pare che né il testo unificato né la vigente stesura della legge n. 157 del 1992 interferiscono sulla operatività della legge n. 394 del 1991 in materia di parchi naturali e aree protette, neppure con riferimento ai prelievi venatori selettivi disciplinati dagli articoli 11 e 22 della citata legge n. 394 del 1991; la disciplina dell'uso del fucile ad anima rigata di cui all'articolo 5-bis è stata introdotta proprio per evitare situazioni di incertezze suscettibili, in astratto, di «effetti distorsivi»; i divieti previsti dall'articolo 11, più numerosi e più specifici rispetto a quelli disciplinati dalla legge vigente, sono stati rafforzati, sul piano della prevenzione e della repressione,
attraverso l'introduzione di un regime sanzionatorio «pesante» sul piano della sanzione penale e amministrativa, rafforzato dalla misura della sospensione o perdita della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
Le due «condizioni» poste dalla Commissione affari sociali nel parere favorevole non paiono conseguenti ad una valutazione congrua, organica e compiuta sia della portata delle modifiche alla legge n. 157 del 1992, sia dei contenuti della stessa legge-quadro.
Infatti: se venisse soppresso l'articolo 2 del testo unificato non sarebbe comunque cancellato l'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 che regolamenta diffusamente, consentendolo, l'uso dei richiami vivi nella caccia da appostamento. D'altro canto si tratta di esercizio venatorio che affonda le sue radici nella cultura e nelle tradizioni italiane ed europee la cui conservazione e tutela è espressamente privilegiata dalle regole comunitarie.
La previsione di un misurato ampliamento dei tempi del prelievo venatorio andava correlata non solo ai «limiti che saranno dettati dalle regioni», ma, in particolare, alla previsione sia del prelievo per decadi e per specie sia della facoltà delle stesse regioni di indicare il numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
Peraltro non si è valutata l'esigenza (non è solo una dimensione venatoria!) di omologare il regime di prelievo in Italia dei migratori a quello degli altri Stati della Comunità Europea.
Ad ogni buon conto non si comprende come e perché siano diventate «condizioni», quelle che, come risulta dal resoconto della seduta del 16 febbraio 2005, erano state ripetutamente argomentate e qualificate dal relatore solo come «osservazioni»!
Si veda il resoconto della seduta del 16 febbraio 2005.
Per quanto riguarda la Commissione Politiche dell'Unione Europea si concorda con i «considerato» che costituiscono la premessa del parere, e, particolarmente, con i primi sei.
Quanto ai successivi si rileva: il richiamato regime di «protezione totale» introdotto dalla Corte di giustizia europea non comprende e non riguarda i movimenti isolati di piccoli contingenti di migratori o i movimenti erratici che non implicano inizio del volo di ritorno.
I periodi di migrazione recepiti nel documento «Kej Concepts» non solo possono essere modificati sulla base di nuove e riscontrate evidenze scientifiche, ma anche alla stregua di una nuova lettura dei dati disponibili.
I dati relativi ad alcuni migratori sono stati contrastati e superati da convergenti, convincenti e riscontrati elementi acquisiti anche in Commissione agricoltura nel corso della puntuale indagine conoscitiva. In ogni caso i dati «Ornis» non sono formalmente vincolanti per gli Stati-membri ed il competente Ministero italiano ha già attivato la procedura di modifica.
L'inserimento tra le specie cacciabili del piviere dorato e dell'oca lombardella, è solo frutto di un errore materiale nella compilazione dell'elenco della specie, errore al quale si è immediatamente ovviato prima attraverso emendamento del relatore e, quindi, con gli emendamenti presentati per l'aula.
La asserita sfasatura dei tempi di prelievo rispetto a quelli indicati dal documento «Ornis» è infondata per tutte le specie.
Quanto ai turdidi gli univoci elementi raccolti dalla Commissione, univocamente rafforzati dai dati relativi agli Stati membri i cui territori sono assimilabili (anche per latitudine) al territorio italiano, (proprio secondo il documento «Ornis» i tordi inizierebbero il volo prenunziale dalla Spagna, dalla Francia, dal Portogallo e dalla Grecia, rispettivamente, la prima, seconda e terza decade di febbraio e non, come a suo tempo comunicato dall'Italia, nella seconda decade di gennaio!) evidenziano l'erroneità dei dati formali recepiti a suo tempo nello stesso documento «Ornis» a seguito di imprecisa indicazione italiana.
Relativamente alle Commissioni Finanze, Cultura, scienza e istruzione ed Attività produttive, commercio e turismo si
prende atto dei pareri favorevoli, senza osservazioni e senza condizioni, fondati su una valutazione ampiamente positiva del testo e dei suoi contenuti.
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