Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 604 del 17/3/2005
Back Index Forward

Pag. 136


...
CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO GIANCLAUDIO BRESSA SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N. 1949 ED ABBINATE

GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. Il testo in esame è volto a modificare la disciplina vigente in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni politiche, amministrative ed europee, a dettare i principi fondamentali cui deve attenersi in materia la legislazione elettorale regionale, disponendo altresì in ordine al ricollocamento dei magistrati non eletti e al rientro in ruolo dopo la cessazione del mandato. Sono inoltre previste disposizioni in materia di incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di ministro, sottosegretario di Stato, assessore provinciale e comunale, nonché specifiche norme riguardanti i magistrati onorari e, infine, una disposizione transitoria avente quali destinatari i magistrati che alla data di entrata in vigore della legge sono membri di una delle due Camere o ricoprono la carica di ministro o sottosegretario di Stato.
In particolare, l'articolo 1, novellando l'articolo 8 del testo unico recante le disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati, è volto ad ampliare le limitazioni già previste in ordine alla eleggibilità dei magistrati, sia sotto un profilo territoriale che temporale, confermando comunque la scelta in favore di una «ineleggibilità relativa». A tale proposito, si precisa che la nuova disciplina non si applica ai magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o, comunque, presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, al fine di evitare, con riferimento a tali soggetti, l'insorgere di un'ipotesi di «ineleggibilità assoluta». Su tale questione, peraltro, potrebbe essere valutata, in sede di Comitato dei nove, l'ipotesi di un'elencazione esaustiva degli uffici aventi giurisdizione sull'intero territorio nazionale. Va segnalato, inoltre, che la Commissione, per esigenze di chiarezza, ha inteso esplicitare, rispetto alla normativa vigente, che destinatari delle norme in materia di ineleggibilità di cui all'articolo 1, così come delle altre disposizioni recate dal testo, sono i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avendo deciso di regolare a parte, in un apposito articolo 8, le questioni riguardanti i magistrati onorari. Entrando nel merito della disposizione recata dall'articolo 1, si prevede la sussistenza di due requisiti ai fini dell'eleggibilità, l'uno di carattere territoriale-temporale e l'altro connesso al collocamento in aspettativa. Con riferimento al primo di tali requisiti, si prevede l'ineleggibilità nelle circoscrizioni ubicate nel distretto di corte di appello, nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale, di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato è


Pag. 137

assegnato o esercita le sue funzioni, ovvero è stato assegnato o ha esercitato le sue funzioni nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Inoltre, per essere considerato eleggibile, il magistrato, in caso di scadenza naturale della legislatura, deve risultare, rispetto al momento di accettazione della candidatura, in aspettativa da almeno sei mesi, laddove, invece, in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive, l'aspettativa deve sussistere all'atto di accettazione della candidatura.
Alla luce di tali considerazioni, è evidente la portata innovativa di tale disposizione, sia sotto il profilo temporale, in quanto si amplia dai sei mesi ai quattro anni antecedenti la data di accettazione della candidatura il periodo in cui opera l'ineleggibilità nelle circoscrizioni in cui è ubicato l'ufficio giudiziario in cui si sono svolte le funzioni, e sia sotto il profilo del collocamento in aspettativa, atteso che tale status deve ora essere posseduto, salvo le ipotesi di scioglimento anticipato e di elezioni suppletive, sei mesi prima dell'accettazione della candidatura e non all'atto dell'accettazione stessa. Si precisa inoltre che l'aspettativa deve intendersi obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, che conserva il trattamento economico di cui godeva senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, potendo tuttavia optare per la corresponsione solo di tale ultimo emolumento.
L'articolo 2 introduce, nel testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, gli articoli 8-bis e 8-ter, rispettivamente volti a disciplinare il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti e il rientro in magistratura alla cessazione del mandato parlamentare. In particolare, ai sensi dell'articolo 8-bis, i magistrati candidati e non eletti, oltre a non potere essere assegnati né esercitare le loro funzioni, per un periodo di cinque anni, in uffici giudiziari ubicati nel distretto di corte di appello, nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale, di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare in cui è compresa la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, come già sostanzialmente previsto dalla normativa vigente, non possono neppure essere assegnati o svolgere le funzioni, sempre per un quinquennio, negli uffici giudiziari ove erano assegnati o esercitavano le funzioni all'atto del collocamento in aspettativa. L'articolo 8-ter, oltre a estendere le predette disposizioni anche alla fattispecie del rientro in ruolo alla cessazione del mandato parlamentare, ha altresì previsto che al termine del mandato i magistrati sono vincolati, per un quinquennio, all'esercizio di funzioni collegiali. A tale proposito, la Commissione, nel corso dell'esame in sede referente, anche alla luce delle risultanze emerse in sede di audizioni informali, non ha ritenuto opportuno prevedere, come invece inizialmente ipotizzato, la possibilità di destinare i magistrati cessati dal mandato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.
Il comma 2 dell'articolo 2 è volto ad introdurre una disposizione di coordinamento nell'ambito del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993, al fine di mantenere una uniforme disciplina tra i due rami del Parlamento in materia di ineleggibilità, ricollocamento e rientro in ruolo dei magistrati.
La Commissione ha inoltre inteso estendere tale complessiva disciplina concernente le elezioni politiche anche alle elezioni amministrative, prevedendo, all'articolo 3, l'introduzione, nel decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni in materia di enti locali, degli articoli 60-bis, 60-ter e 60-quater, rispettivamente volti a regolare, nei medesimi termini già precedentemente illustrati, l'eleggibilità dei magistrati alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, il ricollocamento dei candidati non eletti e il rientro in magistratura alla cessazione del mandato elettivo.
L'articolo 4 del testo in esame introduce invece, sempre nell'ambito del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli


Pag. 138

enti locali, il nuovo articolo 66-bis, volto a prevedere un'apposita disciplina relativa al regime delle incompatibilità dei magistrati rispetto all'assunzione delle cariche di assessore comunale e provinciale. In particolare, la fattispecie dell'incompatibilità si realizza con riguardo ai magistrati - anche quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - che sono assegnati o che esercitano le funzioni in uffici giudiziari ubicati nel distretto di corte d'appello ovvero nella circoscrizione di competenza di tribunale amministrativo regionale o di sezione regionale della Corte dei conti o di tribunale militare ove sono compresi il comune o la provincia, o che comunque, nei quattro anni antecedenti la data di accettazione della nomina, vi sono stati assegnati o vi hanno svolto le loro funzioni. È necessario comunque che il magistrato che intende ricoprire la carica di assessore provinciale o comunale risulti in aspettativa all'atto dell'accettazione della nomina. Con riferimento al rientro in ruolo, il testo in esame prevede, anche per i magistrati che abbiano ricoperto le funzioni di assessore comunale o provinciale, un'incompatibilità successiva di carattere territoriale ed il vincolo di esercizio di funzioni collegiali, entrambi per un periodo pari a cinque anni.
L'articolo 5, secondo quanto stabilito dall'articolo 122 della Costituzione, determina i principi fondamentali ai quali la legislazione regionale deve attenersi nel disciplinare le materie dell'ineleggibilità alle elezioni regionali e dell'incompatibilità tra la funzione di magistrato e le cariche di presidente, di componente della giunta e di consigliere regionali, individuandoli negli articoli 8, 8-bis e 8-ter del testo unico delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati, nonché negli articoli 7 e 8 del testo in esame, rispettivamente concernenti l'incompatibilità tra la funzione di magistrato e la carica di membro del Governo e la disciplina applicabile ai magistrati onorari.
L'articolo 6 disciplina invece le condizioni di eleggibilità dei magistrati alla carica di parlamentare europeo, disponendo l'introduzione del nuovo articolo 4-bis nella legge 24 gennaio 1979, n. 18. Tale disposizione si discosta dalla disciplina prevista per le elezioni politiche e amministrative sia con riguardo al ricollocamento dei candidati non eletti che al rientro nella magistratura dei magistrati cessati dal mandato. Non applicandosi infatti a tali fattispecie il vincolo di esercizio di funzioni collegiali, le stesse si differenziano tra loro solo per il diverso ambito temporale di applicazione dell'incompatibilità successiva di carattere territoriale, pari a soli due anni per i magistrati non eletti e a cinque anni per i magistrati cessati dal mandato elettivo europeo.
L'articolo 7 introduce nell'ordinamento una disciplina relativa all'incompatibilità tra la carica di ministro o sottosegretario di Stato e l'esercizio della funzione di magistrato, richiedendosi che, ai fini della nomina alle predette cariche, i magistrati debbano trovarsi in aspettativa. Con riferimento al rientro in ruolo dei suddetti magistrati dopo la cessazione dalla carica, il comma 2 consente un graduale reinserimento degli stessi nella magistratura, con assegnazione ad organi collegiali per un periodo di cinque anni.
L'articolo 8 reca, con riferimento ai giudici onorari, disposizioni in materia di ineleggibilità alle cariche di parlamentare, sindaco, presidente della provincia e consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale che, a differenza della disciplina prevista per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, prevedono la limitazione al solo anno antecedente la data di accettazione della candidatura il periodo in cui opera l'ineleggibilità nelle circoscrizioni in cui è ubicato l'ufficio giudiziario in cui si sono svolte le funzioni, oltre a non prevedere, al medesimo fine, l'ulteriore requisito del previo collocamento in aspettativa. Quanto invece al ricollocamento dei candidati non eletti e dei magistrati onorari cessati dal mandato elettivo, il comma 2 del medesimo articolo 8 prevede l'applicazione, ad entrambe le fattispecie, del medesimo periodo, pari a due anni, di incompatibilità territoriale successiva, applicabile anche ai casi di


Pag. 139

cessazione dalle cariche di ministro, sottosegretario di Stato e assessore provinciale e comunale.
L'articolo 9, comma 1, reca, infine, una disposizione di carattere transitorio, volta a consentire ai magistrati che alla data di entrata in vigore della legge sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di ministro o sottosegretario di Stato, di optare, su richiesta, alla cessazione del mandato parlamentare o della carica di governo, per il ricollocamento in ruolo, con il vincolo quinquennale di esercizio di funzioni collegiali o, in alternativa, per il collocamento fuori ruolo organico della magistratura con funzioni amministrative, nell'ambito dei posti disponibili secondo la ricognizione effettuata dal ministro della giustizia o, infine, per il collocamento a riposo, anche in deroga alla normativa vigente, con possibilità di riscatto figurativo fino ad un massimo di cinque anni di servizio. La Commissione ha eliminato quale ulteriore alternativa il collocamento nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, coerentemente con quanto già disposto nella disciplina «a regime». Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede infine che le disposizioni dettate dagli articoli 3, 4 e 6 non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge, risultano in carica come presidente della provincia, assessore o consigliere provinciale, sindaco, assessore o consigliere comunale, consigliere circoscrizionale, ovvero come membro del Parlamento europeo.
Faccio presente infine che sul testo in esame la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni, la XI Commissione (Lavoro) ha espresso parere favorevole con condizioni e la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha espresso parere favorevole, mentre non si è espressa la V Commissione (Bilancio). Fermo restando che la portata delle condizioni e osservazioni recate dai pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva potrà essere valutata anche dal Comitato dei nove, ritengo sin d'ora non accoglibile la condizione n. 1 contenuta nel parere reso dalla Commissione Giustizia, volta alla soppressione di tutte le disposizioni che prevedono il vincolo delle funzioni collegiali per i magistrati cessati dal mandato parlamentare ovvero da cariche elettive o di governo, in quanto, a mio avviso, la scelta di consentire comunque il rientro in magistratura al termine del mandato richiede necessariamente che, almeno per un congruo periodo temporale, operi il vincolo di esercizio di funzioni giurisdizionali nell'ambito di organi collegiali. Sempre nell'ambito del Comitato dei nove potrebbe eventualmente valutarsi l'ipotesi di escludere il vincolo di esercizio di funzioni collegiali previsto nella disciplina transitoria, e in particolare alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9, fermo restando, comunque, che, nell'ambito della citata disposizione transitoria, dovrà comunque essere salvaguardato il principio della disponibilità di una pluralità di opzioni ai fini del ricollocamento dei magistrati che alla data di entrata in vigore della legge sono membri di una delle due Camere ovvero ricoprono la carica di ministro o sottosegretario di Stato.

Back Index Forward