Allegato A
Seduta n. 603 del 16/3/2005


Pag. 243


...

(Sezione 5 - Presunte irregolarità nella valutazione dell'ammissibilità dei simboli elettorali per le prossime elezioni regionali)

CIMA, PECORARO SCANIO, ZANELLA, BOATO, CENTO, BULGARELLI e LION. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il 5 marzo 2005 l'ufficio elettorale circoscrizionale di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della lista «ecologisti-verdi» per carenza di sottoscrizioni, non risultando, peraltro, alcuna valutazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale del Lazio n. 2 del 2005, sulla confondibilità del contrassegno, nonostante la nota, come prescritto dallo stesso articolo 8, allegata alla presentazione della lista dei Verdi sostenuta dalle sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato avverso l'ammissione di liste con la dicitura «Verdi»;
la lista ecologisti-verdi ha fatto ricorso avverso l'esclusione all'ufficio centrale regionale, che ha consentito alla citata lista ecologisti-verdi di integrare la documentazione carente entro le ore 15 dell'8 marzo 2005;
negli stessi giorni l'ufficio centrale regionale della Liguria rigettava il ricorso presentato dal delegato di lista dei Verdi avverso la non ammissione della lista, che era stata esclusa dall'ufficio elettorale circoscrizionale di Savona per carenza di certificati elettorali, nonostante la circolare del ministero dell'interno che chiedeva di tener conto delle avverse condizioni atmosferiche e di consentire la consegna dei certificati anche successivamente al termine prescritto per la presentazione delle liste;
l'8 marzo 2005 la sottocommissione elettorale circondariale di Latina ha ammesso (con il voto contrario di un componente la stessa) la lista di Alleanza nazionale per le elezioni comunali di Aprilia, nonostante che «gli atti separati, nei quali sono contenute le firme dei sottoscrittori non riportano le elencazioni dei candidati», contro ogni norma di legge e la giurisprudenza consolidata in materia;
il 7 marzo 2005 il delegato della lista dei Verdi ha presentato, con l'assistenza di un legale, un'istanza all'ufficio centrale regionale presso la corte d'appello di Roma, chiedendo che fosse valutata, ai sensi della citata legge, la confondibilità del contrassegno presentato dalla lista ecologisti-verdi;


Pag. 244


il 9 marzo 2005 l'ufficio centrale regionale presso la corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso di cui sopra della lista dei Verdi, presentato il 7 marzo 2005, motivando l'inammissibilità perché «a mente del quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, provvede solo sui ricorsi contro le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale di eliminazione di liste dei candidati»;
evidentemente contraddicendosi, il 12 marzo 2005 lo stesso ufficio centrale regionale revocava il suo provvedimento del 4 marzo 2005 e disponeva l'esclusione della lista «Alternativa sociale con Alessandra Mussolini»;
secondo quanto riportato nel provvedimento dell'ufficio centrale regionale, vi è stato un intervento da parte del Ministro dell'interno in cui si evidenziava la possibilità di assumere da parte dello stesso Ufficio provvedimenti di autotutela;
secondo quanto riportato nel provvedimento dell'ufficio centrale regionale, esso dichiara che lo stesso ufficio «deve accertare la regolarità delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori», in base alla circolare normativa del ministero dell'interno riferita alle regioni a statuto ordinario, nella quale è anche riportato il compito dello stesso ufficio di pronunciarsi sulla confondibilità dei simboli, cosa che non solo palesemente è stata omessa, ma benché sollecitata per due volte, non è stata neppure presa in considerazione;
mentre vi è giurisprudenza consolidata che i ricorsi avverso le ammissioni delle liste possano essere valutati dalle commissioni di secondo grado, non si è mai verificato il caso di provvedimenti di revoca di propri provvedimenti da parte di commissioni elettorali, eppure l'ufficio centrale regionale, secondo gli interroganti, ha inteso evidentemente applicare pesi e misure diverse, assumendo a documentazione le risultanze delle indagini della procura della Repubblica, senza attendere l'esito del giudizio, per escludere una lista, procedendo ad una commistione pericolosa tra procedimenti amministrativi e procedimenti penali, mentre ha respinto un ricorso amministrativo, presentato nei termini e nei tempi, dichiarandolo inammissibile e con ciò aggiungendo alla grave omissione perpetrata dall'ufficio centrale circoscrizionale di Roma una disdicevole disparità di trattamento;
il 12 marzo 2005 il delegato di lista dei Verdi, con una nuova istanza di accesso agli atti, dopo che in seguito alla precedente l'ufficio elettorale aveva prodotto solo i verbali dei due uffici elettorali, ha fatto richiesta di accedere a tutti gli atti depositati dalla lista ecologisti-verdi, ottenendo solo il 14 marzo 2005 una parte delle firme depositate; le restanti firme, inspiegabilmente, verrebbero consegnate solo il 15 marzo alle ore 12,30, quindi dopo che si sarà tenuta l'udienza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui i Verdi si sono rivolti per ottenere la revoca del provvedimento di ammissione della lista ecologisti-verdi;
da una prima analisi effettuata da esperti grafologici e da un primo riscontro tra i documenti d'identità dei firmatari e i dati anagrafici degli stessi, risulterebbero evidenti situazioni di dubbia correttezza e validità, inspiegabilmente non controllati dall'ufficio elettorale, che pure avrebbe potuto fare un'analisi per verificare eventuali doppioni -:
di quali informazioni sia in possesso il Ministro interrogato sulle vicende riportate in premessa relative all'ammissibilità dei simboli elettorali che presentano aspetti di confondibilità, come, in particolare, nei casi dei verdi-verdi in Piemonte e degli ecologisti-verdi nel Lazio, palesemente presentati per confondere chi vuole votare i Verdi.
(3-04342)
(15 marzo 2005)