Allegato A
Seduta n. 603 del 16/3/2005


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DISEGNO DI LEGGE: S. 3276 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2005, N. 7, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA, PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, PER IL COMPLETAMENTO DI GRANDI OPERE STRATEGICHE, PER LA MOBILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI, NONCHÉ PER SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI A IMPOSTE DI BOLLO E TASSE DI CONCESSIONE. SANATORIA DEGLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2004, N. 280 (APPROVATO DAL SENATO) (5697)

(A.C. 5697 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005».
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7-vicies septies.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
1. 14. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2004 e 2005».
1. 15. Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,».
*1. 16. Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono premesse le


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parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,».
*1. 17. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole: «Per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2004».
1. 18. Grignaffini, Martella, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale appartenente alle seguenti categorie è ammesso, a domanda, a sostenere una prova costituita da appositi giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di ricercatore confermato, di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:
a) personale laureato medico e odontoiatra, assunto in ruolo ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto «Università» di cui all'accordo del 9 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000;
b)
personale che riveste il profilo di funzionario o di collaboratore tecnico dell'area tecnico-scientifica e socio sanitaria e che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta in possesso del diploma di laurea e ha prestato per almeno tre anni attività di ricerca, attestata dai presidi delle facoltà interessate, sentiti i direttori dei dipartimenti competenti.

2-ter. Le modalità per l'espletamento dei giudizi di idoneità di cui al comma 2-bis sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-quater. Il personale che è risultato idoneo nei giudizi di cui al comma 2-bis è inquadrato nei ruoli dell'università in cui prestava servizio alla data di espletamento dei giudizi medesimi e il posto in ruolo di provenienza è conseguentemente soppresso.
1. 26. Mario Pepe, Licastro Scardino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2005 le equiparazioni di cui ai precedenti periodi sono estese ai lettori di madre lingua di tutte le università italiane statali»;
b)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 1, pari a euro 50.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
1. 27. Bimbi, Burtone, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. (Interventi in campo universitario). - 1. Ai fini dell'utilizzo degli accantonamenti per interventi in campo universitario slittati dall'esercizio 2004 all'esercizio 2005 ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché di altri stanziamenti previsti per analoghi scopi, sono assegnate le seguenti somme alle corrispondenti Università e per i relativi interventi:
a) 500.000 euro per l'anno 2004 all'Università degli studi di Messina per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto, di Milazzo, di Patti e di Taormina;
b) 1.500.000 euro per l'anno 2004 e 2.500.000 euro per l'anno 2005 all'Università degli studi di Cassino per l'espansione del suo Ateneo nelle città di Sora, di Terracina e nella provincia di Frosinone;
c) 500.000 euro per l'anno 2004 all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma da destinare al Polo universitario di Latina, per interventi di opere di edilizia ed in particolare per l'acquisizione o la ristrutturazione della sede di Latina e relative strutture.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2.500.000 euro per l'anno 2004 e 2.500.000 di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 01. Savo, Burani Procaccini, Tanzilli, Naro, La Starza.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f) l'accertamento, con decreto rettorale della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, sia nel caso delle procedure relative a ricercatori che di quelle relative a professori associati e ordinari, l'indicazione del candidato valutato comparativamente come il più meritevole, con divieto di indicazioni ex-aequo;
g) la nomina in ruolo di tale candidato entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, ovvero, nel caso di posti di professore associato ordinario, la possibilità per l'università che ha emanato il bando di non nominarlo in ruolo sulla base di una motivata delibera approvata dal senato accademico nei medesimi termini temporali sentiti le facoltà e i dipartimenti interessati; in tal caso il candidato non nominato nonconsegue alcun titolo a nomine in ruolopresso la stessa o altre università e all'università interessata è fatto divieto di emanare, nei dodici mesi successivi alla delibera, bandi per la copertura di posti della medesima categoria o fascia e del medesimo settore scientifico-disciplinare; qualora il senato accademico non assuma alcuna delibera nei termini fissati, il divieto vale per i ventiquattro mesi successivi all'approvazione degli atti;».
*1. 02. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f) l'accertamento, con decreto rettorale della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, sia nel caso delle procedure relative a ricercatori che di quelle relative a professori associati e ordinari, l'indicazione del candidato valutato comparativamente come il più meritevole, con divieto di indicazioni ex-aequo;
g) la nomina in ruolo di tale candidato entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, ovvero, nel caso di posti di professore associato ordinario, la possibilità per l'università che ha emanato il bando di non nominarlo in ruolo sulla base di una motivata delibera approvata dal senato accademico nei medesimi termini temporali sentiti le facoltà e i dipartimenti interessati; in tal caso il candidato non nominato non consegue alcun titolo a nomine in ruolo presso la stessa o altre università e all'università interessata è fatto divieto di emanare, nei dodici mesi successivi alla delibera, bandi per la copertura di posti della medesima categoria o fasciae del medesimo settore scientifico-disciplinare; qualora il senato accademico non assuma alcuna delibera nei termini fissati, il divieto vale per i ventiquattro mesi successivi all'approvazione degli atti;».
*1. 06. Martella, Grignaffini, Tocci, Sasso, Buffo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Anzianità pregressa dei ricercatori universitari). - 1. Ai ricercatori universitari, entrati in ruolo a seguito di procedura di valutazione comparativa riservata in base alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, è riconosciuta l'anzianità pregressa nel ruolo di tecnici laureati o di funzionari tecnici svolto presso le sedi universitarie di appartenenza, fino ad un massimo di otto anni, con conseguente adeguamento della classe stipendiale e ricostruzione di carriera ai fini del trattamento pensionistico.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Scuole di specializzazione). - 1. L'articolo 13, comma 6, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, non si applica se il rettore dispone con decreto che coloro i quali hanno superato l'esame del secondo anno possono chiedere di conseguire il diploma ai soli fini previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 2004, n. 262, previa discussione di una dissertazione scritta. Restano ferme le norme stabilite dagli statuti delle università per il conseguimento del titolo di cui all'articolo 11, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
1. 04. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1.1 - (Ammodernamento settore autotrasporto). - 1. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, favorendo la riqualificazione


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del sistema imprenditoriale mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento, un piano di interventi finanziari per la realizzazione delle seguenti linee di azioni:
a) incentivazione dell'esodo delle imprese monoveicolari;
b) iniziative per l'ammodernamento delle imprese, ivi inclusa la formazione del personale dipendente;
c) sostegno di forme di aggregazione imprenditoriale.

2. I contributi erogabili alle imprese, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, non superano la somma di 100.000 euro in tre anni per impresa.

Art. 1.2. - (Viabilità Valtellina). - 1. Per la realizzazione delle opere di interesse strategico nazionale denominate accessibilità della Valtellina, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, gli interventi finanziari occorrenti, nel limite di spesa di 110 milioni di euro.

Art. 1.3. - (Istituzione Fondo per autotrasporto e messa in sicurezza viabilità). - 1. Per le finalità di cui agli articoli 1.1 e 1.2, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali».
2. Il Fondo è costituito con la dotazione iniziale della somma di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, rivenienti dalle risorse non impiegate per la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modifiche e integrazioni. Le predette risorse sono quelle derivanti dalle quote annuali dei limiti di impegno quindicennale, gravanti sul capitolo 8178 del medesimo stato di previsione della spesa, eccedenti gli oneri relativi alla Convenzione di cui all'articolo 10 della legge su indicata, nonché dai fondi non utilizzati dagli istituti bancari firmatari della medesima Convenzione per l'erogazione dei predetti benefici.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 05. Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. (Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente;»;
b)
all'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazioni allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000;».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo


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alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazioni allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
1. 07. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. È istituito un sistema nazionale di valutazione, mediante la trasformazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e del Comitato per gli indirizzi della ricerca (CIVR) in apposita «Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario», come agenzia autonoma e indipendente, con funzioni di authority per la valutazione esterna della ricerca, della didattica e degli atenei, nonché del sistema universitario nel suo insieme. All'agenzia sono attribuiti, in prima attuazione, i compiti e le funzioni attualmente svolti, per l'ambito universitario, dai citati organismi. L'agenzia rende pubblici, mediante un rapporto annuale al Parlamento, i risultati delle proprie rilevazioni ed analisi.
1-ter. 6. Martella, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. Con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, è istituita la nuova università di Taranto.
3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, stimato in 1.200.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. 1. Patarino.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.1. - 1. Per le finalità della legge 28 gennaio 1999, n. 17, ad integrazione delle risorse di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
1-ter. 01. Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 1-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies.1. - (Ricerca nel settore navale). - 1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero


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delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale s.p.a. (CETENA) di Genova per i rispettivi programmi di ricerca relativi al periodo 1o gennaio 2005 - 31 dicembre 2007. I suddetti programmi di ricerca sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259. Alla concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005, 2006 e 2007, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri.
1-sexies. 01. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Cardinale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la stipula dei contratti a tempo determinato ed indeterminato, in assenza di beneficiari iscritti nelle graduatorie permanenti di I fascia, l'individuazione degli aventi diritto avviene attingendo alla II fascia e, in assenza di questi ultimi, alla III fascia, fino alla copertura dei posti ad essi riservati.
1-septies. 2. Marinello.

Dopo l'articolo 1-novies, aggiungere il seguente:
Art. 1-novies.1. - 1. L'articolo 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è abrogato.
1-novies. 01. Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-duodecies. - (Regole sull'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria). - 1. La determinazione dell'appartenenza dei risultati delle attività di ricerca tecnologica realizzata all'interno delle università e degli enti pubblici aventi come scopo istituzionale la ricerca, sia essa svolta nell'ambito dell'attività accademica dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni, è rimessa alle norme regolamentari emanate dalle università e dagli enti di ricerca, nell'esercizio della loro autonomia. Resta fermo che il diritto di essere riconosciuti autori dell'innovazione spetta ai soli ricercatori.
2. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.
1-undecies. 02. Tocci, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Capitelli, Cialente.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-duodecies. - (Fondo per l'incentivazione della mobilità studentesca europea). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la mobilità studentesca europea, a decorrere dall'anno 2005 è istituito un apposito fondo di 20 milioni di euro per incrementare la partecipazione degli studenti universitari italiani, con particolare riferimento ai meno abbienti, al programma europeo ERASMUS e per aumentare il numero degli studenti stranieri che, nell'ambito dello stesso programma, scelgono un'università ospitante italiana.
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente fra gli atenei con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale


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degli studenti universitari (CNSU), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU).
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-undecies. 03. (nuova formulazione) Tocci, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Capitelli.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-duodecies. - (Fondo per infrastrutture per la ricerca). - 1. È istituito un fondo speciale per la realizzazione di infrastrutture atte alla ricerca da parte delle università e dei centri di ricerca e per la gestione delle infrastrutture esistenti.
2. I settori di intervento per il triennio 2005-2007 sono i seguenti: nanotecnologie, scienza dei materiali, postgenomica, navi oceanografiche, calcolo parallelo e reti, partecipazione alle reti infrastrutturali transeuropee tipo Gread e Geant, dotazione strumentale dei centri di ricerca.
3. Il fondo di cui al comma 1, precisamente, viene impiegato, sulla base di un regolamento attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e deve comunque assicurare il finanziamento degli accordi internazionali gestiti da CNR e INFM riguardo la Large Scale Facilities, anche in riferimento a contributi già dovuti e non erogati nelle annualità precedenti per i sincrotroni di Trieste e Grenoble.
4. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per il 2005 e 50 milioni di euro per le annualità 2006 e 2007.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005 e 50 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-undecies. 04. (nuova formulazione) Tocci, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Capitelli.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-duodecies. - (Misure di cofinanziamento dei contratti di ricerca e insegnamento universitario). - 1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2007.
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 avviene con le procedure e secondo le


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modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui al presente atricolo una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione.
1-undecies. 06. (nuova formulazione) Tocci, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Capitelli.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-duodecies. - (Consiglio europeo della ricerca di base). - 1. Per l'anno 2005 sono stanziati 100 milioni di euro per la partecipazione al Consiglio europeo della ricerca di base.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-undecies. 08. (nuova formulazione) Tocci, Grignaffini, Martella, Buffo, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Lolli, Sasso, Capitelli.

Dopo l'articolo 1-undecies, aggiungere il seguente:
Art. 1-duodecies. - (Organizzazione a livello periferico del servizio per l'educazione fisica e per i rapporti delle scuole con lo sport). - 1. L'organizzazione ed il coordinamento del servizio per l'educazione fisica e per i rapporti delle scuole con lo sport, a livello periferico, è di competenza degli uffici scolastici regionali che li svolgono anche attraverso i centri servizi amministrativi (CSA). A tal fine è assegnato presso ogni CSA uno specifico posto di funzione dirigenziale di livello non generale, in aggiunta alla dotazione organica complessiva dei posti di funzione dirigenziale prevista dalla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il reclutamento di detto personale, riservato a docenti di educazione fisica in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, è definito con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Con l'attuazione del primo reclutamento è abrogato l'articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.
1-undecies. 09. Licastro Scardino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Al fine di favorire l'immissione di giovani ricercatori nel settore della ricerca pubblica, anche nell'ambito di specifici programmi di collaborazione con le imprese, le istituzioni e gli enti di ricerca pubblici possono procedere, entro il 31 ottobre 2005, l'assunzione di personale di ricerca nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. A decorrere dalla medesima data, si procede alla rideterminazione organica di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. 4. Morgando, Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini.


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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Gli enti pubblici di ricerca possono assumere ricercatori e tecnologi entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio statale.
2. 14. Tocci, Grignaffini, Martella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*2. 1. Maggi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*2. 15. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
*2. 26. Tocci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa di una specifica disciplina che ne regoli in modo organico il rapporto di impiego, i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ivi compresi quelli dell'ENEA e dell'ASI, costituiscono unitariamente, a partire dalla stipula dei contratti collettivi per il quadriennio 2002-2005, una separatasezione dell'area di contrattazione dei dirigenti delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, senza oneri di spesa a carico delle amministrazioni interessate aggiuntivi rispetto a quelli della contrattazione».
**2. 2. Maggi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa di una specifica disciplina che ne regoli in modo organico il rapporto di impiego, i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ivi compresi quelli dell'ENEA e dell'ASI, costituiscono unitariamente, a partire dalla stipula dei contratti collettivi per il quadriennio 2002-2005, una separata sezione dell'area di contrattazione dei dirigenti delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, senza oneri di spesa a carico delle amministrazioni interessate aggiuntivi rispetto a quelli della contrattazione».
**2. 3. Masini, Marinello, Ricciuti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa di una specifica disciplina che ne regoli in modo organico il rapporto di impiego, i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ivi compresi quelli dell'ENEA e dell'ASI, costituiscono unitariamente, a partire dalla stipula dei contratti collettivi per il quadriennio 2002-2005, una separata sezione dell'area di contrattazione dei dirigenti delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, senza oneri di spesa a carico delle amministrazioni interessate aggiuntivi rispetto a quelli della contrattazione».
**2. 5. Ranieli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa di una


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specifica disciplina che ne regoli in modo organico il rapporto di impiego, i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ivi compresi quelli dell'ENEA e dell'ASI, costituiscono unitariamente, a partire dalla stipula dei contratti collettivi per il quadriennio 2002-2005, una separata sezione dell'area di contrattazione dei dirigenti delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, senza oneri di spesa a carico delle amministrazioni interessate aggiuntivi rispetto a quelli della contrattazione».
**2. 16. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa di una specifica disciplina che ne regoli in modo organico il rapporto di impiego, i ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, ivi compresi quelli dell'ENEA e dell'ASI, costituiscono unitariamente, a partire dalla stipula dei contratti collettivi per il quadriennio 2002-2005, una separata sezione dell'area di contrattazione dei dirigenti delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, senza oneri di spesa a carico delle amministrazioni interessate aggiuntivi rispetto a quelli della contrattazione».
**2. 25. Tocci.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-ter. Per sostenere programmi di ricerca degli enti pubblici a livello internazionale, partecipazione italiana a gestione di infrastrutture di ricerca europee, progetti di mobilità dei ricercatori su scala europea, è istituito per gli anni 2005, 2006 e 2007 un fondo di 10 milioni di euro.
3-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 17. Tocci, Grignaffini, Martella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. Al fine di rendere più attrattiva la figura del ricercatore pubblico, il Governo è delegato ad emanare lo Statuto dei ricercatori per lo sviluppo delle carriere, la mobilità internazionale e la valutazione, sulla base delle direttive europee, sentite le rappresentanze sindacali della categoria e le Commissioni parlamentari.
2. 18. Tocci, Grignaffini, Martella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Ai fini del contributo ordinario di funzionamento il «Consortium GARR», soggetto giuridico responsabile della gestione e dello sviluppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la connettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, costituito dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai consorzi universitari di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1982, n. 705.

*2. 20. Colasio, Bimbi, Rusconi, Carra, Volpini.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Ai fini del contributo ordinario di funzionamento il «Consortium GARR», soggetto giuridico responsabile della gestione e dello sviluppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la connettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, costituito dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai consorzi universitari di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1982, n. 705.
*2. 21. Tocci, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Carli, Buffo, Capitelli, Giulietti, Lolli, Sasso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. Il laboratorio di biologia marina di Trieste confluisce nell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) che ne assume il patrimonio e tutte le obbligazioni contrattuali. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vengono definite le procedure amministrative e aggiornate le dotazioni organiche. Dall'esecuzione del presente comma non derivano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. 22. Rosato, Saro, Romoli, Collavini, Maran, Moretti, Lenna, Menia, Damiani, Colasio, Pistone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis (Assunzioni di personale negli enti di ricerca) - 1. Al fine di favorire l'immissione di personale nel settore della ricerca pubblica anche per rafforzare il ruolo nella promozione della competitività delle imprese, le istituzioni e gli enti di ricerca potranno procedere, entro il 31 ottobre 2005, alle assunzioni di personale a condizione che gli oneri trovino copertura finanziaria nelle proprie disponibilità di bilancio.
2. La rideterminazione organica di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dovrà realizzarsi successivamente alla predetta data.
2. 01. Baiamonte, Palumbo.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte III, al numero 119), la parola: «teatrali» è sostituita dalle seguenti: «di cui al successivo numero 123)».
3. 17. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-bis. 1. Sui contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane, a favore delle attività teatrali non si applica la ritenuta di acconto prevista dall'articolo 28, secondo comma, e dall'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. 18. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Buffo, Giulietti, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

Sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:
3-ter. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,


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al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo».
3. 22. Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

Al comma 3-ter, aggiungere il seguente:
«3-ter. 01. All'articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con contributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo perduto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo».
3. 27. Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'intervento previsto al n. 33 della Tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, è così ripartito:
a) quanto a 500.000 euro, corrispondenti all'annualità 2003, i fondi sono assegnati per un importo di 250.000 euro ciascuno al comune di Mareno di Piave e al comune di Orsago per l'esecuzione di interventi di adeguamento o costruzione di impianti sportivi;
b) quanto a 1 milione di euro, corrispondenti alle annualità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di San Vendemmiano per l'esecuzione di interventi di costruzione o adeguamento di impianti sportivi per 800.000 euro e per l'esecuzione di interventi di adeguamento e ristrutturazione della sala esposizioni e pinacoteca per 200.000 euro.
3-bis. 20. Bianchi Clerici.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per i lavori di restauro e consolidamento dell'ex casa del fascio in Arborea (OR) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 700.000 euro per l'anno 2005 e di 700.000 euro per l'anno 2006.
Conseguentemente, al comma 18, sostituire le parole: 7.000.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.155.000 euro con le seguenti: 7.700.000 euro per l'anno 2005 ed a 22.250.000 euro.
3-bis. 5. Marras.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per i lavori di restauro e consolidamento dell'edificio ex GIL in Arborea (OR) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 400.000 euro per l'anno 2005 e di 400.000 euro per l'anno 2006.


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Conseguentemente, al comma 18, sostituire le parole: 7.000.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.155.000 euro con le seguenti: 7.400.000 euro per l'anno 2005 ed a 21.950.000 euro.
3-bis. 6. Marras.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per i lavori di restauro e di consolidamento chiesa delle anime di Oristano è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 300.000 euro per l'anno 2005 e di 300.000 euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, al comma 18, sostituire le parole: 7.000.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.155.000 euro con le seguenti: 7.300.000 euro per l'anno 2005 ed a 21.850.000 euro.
3-bis. 7. Marras.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per i lavori di restauro e consolidamento dell'ex ospedale C. Avanzini in Arborea (OR) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 300.000 euro per l'anno 2005 e di 300.000 euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, al comma 18, sostituire le parole: 7.000.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.155.000 euro con le seguenti: 7.300.000 euro per l'anno 2005 ed a 21.850.000 euro.
3-bis. 8. Marras.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Per attività culturali della associazione culturale Polifonica arborense di Oristano è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 150.000 euro per l'anno 2005 e di 150.000 euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, al comma 18, sostituire le parole: 7.000.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.155.000 euro con le seguenti: 7.150.000 euro per l'anno 2005 ed a 21.700.000 euro.
3-bis. 9. Marras.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per i lavori di consolidamento e restauro della Rocca di Sala di Pietrasanta (LU) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2005.
3-bis. 22. Carli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per i lavori di consolidamento e restauro della Chiesa ex Convento di Taurianova (RC) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 500.000 euro per l'anno 2005.
3-bis. 23. Angela Napoli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Per i lavori di consolidamento del Castello di San Gregorio Morgeto (RC) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 400.000 euro per l'anno 2005.
3-bis. 24. Angela Napoli.

Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. Per il completamento del restauro della antica Torre Normanna di Picerno (PZ) è autorizzato per l'anno 2006 un contributo straordinario pari a 3 milioni di euro.
3-bis. 27. Molinari.


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Al comma 17, sostituire le parole: sportiva dilettantistica Audax-Sanrocchese di Gorizia con le seguenti: Verità e Giustizia.
3-bis. 12. Bressa, Mascia, Amici.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. Per i lavori di consolidamento e restauro del Castello Manfredonico di Mussomeli (CL) è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 500.000 euro per l'anno 2005 e di 500.000 euro per l'anno 2006.

Conseguentemente, al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 17, pari a 7.000.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.155.000 con le seguenti: 17-bis, pari a 7.500.000 di euro per l'anno 2005 ed a 21.655.000.
3-bis. 29. Misuraca.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Al comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 640» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni».
3-bis. 36. Bianchi Clerici.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
27-bis. Alla scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo (PN) è concesso un contributo per l'istituzione del Museo europeo dell'arte musiva, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3-bis. 37. Fontanini, Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
27-bis. All'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto in merito alla revisione annuale di cui al comma 3, qualora si rendano necessarie modifiche al piano per riprogrammazione di risorse nei limiti del 5 per cento dell'importo complessivo di piano o per reimpiego di economie verificatesi nella realizzazione delle opere, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie la Regione Lombardia può procedere alla riprogrammazione delle risorse nel rispetto delle finalità del piano stesso. La Regione Lombardia provvede altresì a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'assetto del piano aggiornato».
3-bis. 38. Fallica, Verro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi, anche in soprannumero e in deroga all'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità, dei personale dipendente dall'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, del personale dipendente dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) alla data del 7 luglio 2002, nonché dagli ex


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dipendenti del soppresso Ente nazionale cellulosa e carta e dei Segretari comunali e provinciali in disponibilità, nel limite complessivo di 440 unità. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente del Consiglio di Stato, il Presidente della Corte dei conti e l'Avvocato generale dello Stato, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le suddette amministrazioni.
1.2. In considerazione dell' accresciuta complessità delle funzioni dì controllo sulla gestione delle amministrazioni locali, attribuite alla Corte dei conti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché in relazione alle esigenze collegate agli ulteriori compiti attribuiti alla Corte medesima dall'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dagli articoli 6 e 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, dagli articoli 23 e 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decreto del Presidente della Corte dei conti, è rideterminata la dotazione organica del personale amministrativo della Corte, anche con riguardo alle risorse umane assegnate ai sensi del comma 2, nel limite massimo di 250 unità.
1.3. Per le esigenze di cui ai commi 2 e 3 e autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2005 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della citata legge n. 311 del 2004, da destinare alle amministrazioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
1.4. Il personale dipendente dell'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 173 del 2003, come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, anche in soprannumero e in deroga all'articolo 1, comma 93, della 1egge n. 311 del 2004.
1.5. Per la determinazione del trattamento economico del personale trasferito ai sensi dei commi 2 e 5 si applica l'articolo 1, comma 124, della legge n. 311 del 2004.
5. 14. Lusetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-duodecies. Allo scopo di contenere la spesa pensionistica del settore pubblico, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono soppressi il terzo ed il quinto periodo.
11-terdecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 99 è abrogato.
5. 7. Peretti, D'Agrò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-duodecies. All'articolo 3, comma 1-bis, del 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «il personale volontario di leva,» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.»
5. 39. Sgobio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-duodecies. All'articolo 1, comma 95, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari


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comunali e provinciali» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso selettivo, ed ancora in atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 75, della legge 15 maggio 1997, n. 127».
5. 41. Carrara, Cristaldi, Nespoli, Saia, Migliori, Giorgio Conte.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Personale del club alpino italiano (CAI) e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG)). - 1. Il Club alpino italiano (CAI) e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) possono procedere, nell'ambito delle proprie autonome scelte, ad assunzioni di personale, a carico del proprio bilancio e senza oneri per il bilancio dello Stato.
5. 01. Quartiani, Olivieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Personale del club alpino italiano (CAI)). - 1. Il Club alpino italiano (CAI) può procedere, nell'ambito delle proprie autonome scelte, ad assunzioni di personale, a carico del proprio bilancio e senza oneri per il bilancio dello Stato.
5. 02. Quartiani, Olivieri, Lolli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. - (Personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) - 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) può procedere, nell'ambito delle proprie autonome scelte, ad assunzioni di personale, a carico del proprio bilancio e senza oneri per il bilancio dello Stato.
5. 03. Quartiani, Olivieri, Lolli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Funzioni degli uffici metrici provinciali) - 1. Dal 1o gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c) dei comma 1 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro per le attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Alle Camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009.
5. 04. Marinello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1. (Disposizioni in materia di Camere di commercio e Unioncamere) - Al comma 116 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere che abbiano rispettato le condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al decreto del Ministro per le attività produttive del 24 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004».
5. 05. Marinello.


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Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere i seguenti:
Art. 5-quater. 1. (Aggiunta dell'articolo 60-ter al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni). - 1. Dopo l'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 60-ter. (Avanzamento. Modifiche del regime transitorio). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, limitatamente al numero delle promozioni annuali, le disposizioni di cui agli articoli 62, comma 3, 63, comma 2-bis, e 64, comma 2, sono prorogate fino all'anno 2009».
Art. 5-quater. 2. (Modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ). - 1. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, le parole: «fino al 2005» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2009»;
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 il numero annuale delle promozioni al grado di maggiore di cui al comma 4 è fissato in tante unità quanti sono i capitani inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.»;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente.
«5-bis. Dall'anno 2005 e fino all'anno 2009 per la formazione delle aliquote di valutazione dei capitani di cui al comma 4, non si applica la limitazione del 30 per cento prevista dall'articolo 60, comma 2, lettera d)
Art. 5-quater. 3. (Norma di copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1-bis e 1-ter, valutato in euro 523.125 per l'anno 2006 ed in euro 706.800 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivante dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quater. 01. Fontana.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:
Art. 5-octies. - (Disposizioni in materia di camere di commercio e Unioncamere). - 1. All'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere che abbiano rispettato le condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 24 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004».
5-septies. 01. D'Agrò.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:
Art. 5-octies. - (Funzioni degli uffici metrici provinciali). - 1. Dal 1o gennaio


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2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. sono altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Alle camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2005 al 2009.
5-septies. 02. D'Agrò.

Dopo l'articolo 5-septies, aggiungere il seguente:
Art. 5-octies. - 1. Nell'ambito degli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uffici dirigenziali generali di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2. Le amministrazioni di provenienza dei dirigenti che abbiano maturato i requisiti di cui al comma 1, ovvero altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono tenute, nei limiti delle dotazioni organiche, ad affidare agli stessi un incarico di livello dirigenziale generale esclusivamente tra quelli disponibili. Fino al conferimento dell'incarico, ai predetti dirigenti è attribuito il trattamento economico relativo ai dirigenti di seconda fascia.
5-septies. 03. De Laurentiis.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1. (Modifiche al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341). - 1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è inserito, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».
6. 01. Iannuzzi, Blasi, Stradella.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.1. (Misure per lo sviluppo e il risanamento del trasporto pubblico locale e del trasporto rapido di massa). - 1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.


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2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.
3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.
6-bis. 01. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.1. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto legge 355/2003 convertito con legge n. 47 del 2004, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;
c) a decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.
6-bis. 02. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. 1. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente:
«4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), sono soggetti a revisione annuale secondo l'indice individuato sulla base dei parametri tecnici stabiliti, anche alla luce della valutazione dell'andamento degli specifici costi di produzione del servizio nel settore del trasporto pubblico locale, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i


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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dell'offerta di produzione di chilometri effettuati, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di minore produzione. L'indice di cui al presente comma sarà stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con medesimo decreto saranno stabiliti gli adempimenti necessari ad assicurare che i maggiori costi come sopra determinati siano posti a carico del bilancio dello Stato nella misura del 40 per cento, delle Regioni nella misura del 35 per cento e siano per il restante 25 per cento recuperati dalle imprese esercenti il servizio attraverso un adeguato efficientamento».
6-bis. 04. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. 1. (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
6-bis. 05. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.1. (Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale). - 1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi gli importi corrisposti dalle regioni agli enti che già operano, nel settore del trasporto pubblico locale, in regime di concessione rilasciata con procedure ad evidenza pubblica. Tali importi sono riqualificati come contributi in conto esercizio fino al termine previsto dal medesimo articolo 113, comma 15-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e sono soggetti al regime agevolato di cui all'articolo 3 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18.
2. I minori oneri per le aziende derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo devono essere reinvestiti dalle medesime nel triennio successivo nel rinnovo del parco mezzi e in altre misure volte al potenziamento e al miglioramento della qualità del servizio, previo accordo con l'ente affidante e in aggiunta a quanto già definito nel contratto di servizio.
6-bis. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. 1. (Modalità di trasferimento del trattamento di fine rapporto maturato). - 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
g-bis) l'indicazione delle modalità di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante del trattamento di fine rapporto maturato al momento del subentro, che può consistere nel rilascio di


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apposita polizza assicurativa stipulata da gestore uscente a garanzia del trattamento di fine rapporto maturato.
6-bis. 07. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. 1. (Disposizioni per il rilancio dell'intermodalità). - 1. Al comma 235 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2005, n. 311 le parole: «, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale,» sono soppresse.
6-bis. 08. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
6-ter.1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di sistemi di ritenuta nonché di carrozzeria chiusa»;
b) al medesimo comma 1-bis, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) di motoveicoli a quattro ruote dotati di sistemi di ritenuta, la cui velocità massima sia inferiore o uguale a 45 km/h»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Uso del casco protettivo per gli utenti di ciclomotori e motoveicoli».
6-ter. 01. Stradella.

Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:
6-ter.1. Il Ministero delle infrastrutture in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore stradale autorizza l'Anas a prevedere interventi di manutenzione stradale sulle principali arterie stradali della Basilicata e in particolar modo sulla SS 407 Basentana.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito della unità revisionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'economia e delle finanze. Il ministero della economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6-ter. 02. Molinari.

Dopo l'articolo 6-quater aggiungere il seguente:
Art. 6-quater.1. (Finanziamento della strada statale Ragusa-Catania). - 1. - Per consentire l'avvio dei lavori relativi alla strada statale n. 514/194 (Ragusa-Catania) previsti dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2001 è autorizzato un contributo pari a 100 milioni di euro, a favore di ANAS S.p.a., per gli anni 2006 e 2007.
2. Lo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» per le spese in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2006 e 2007 è ridotto di 100 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
6-quater. 01. Pasetto, Cardinale, Burtone.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.1. (Promozione della ricerca in campo navale). - 1. Al fine di


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consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria in materia e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di Genova, i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, per il programma di ricerca relativo al periodo l o gennaio 2004 - 31 dicembre 2006.
2. Il programma di ricerca di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, alla concessione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
4. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 40 milioni di euro per l'anno 2005.
5. Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» per le spese in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, è ridotto di 40 milioni di euro, allo scopo riducendo l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquies. 01. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Panattoni, Albonetti, De Luca, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.1. (Promozione della ricerca in campo navale). - 1. È concesso un ulteriore stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2005 ai fini di cui all'articolo 5, recante contributi alla ricerca nel settore navale, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, recante misure di sostegno all'industria cantieristica e armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale.
2. Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» per le spese in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, è ridotto di 40 milioni di euro, allo scopo riducendo l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquies. 02. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.1. (Investimenti in infrastrutture portuali) - 1. Non rientrano nella spesa complessiva di cui al comma 5 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e non sono ricomprese nella nozione di proprie spese di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le spese in conto capitale destinate ad investimenti in infrastrutture portuali.
2. All'articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, le Autorità portuali».
3. Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» per le spese in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005, 2006 e 2007, è ridotto di 10 milioni di euro


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l'anno, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquies. 03. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Albonetti, Panattoni, De Luca, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.1. (Investimenti in infrastrutture portuali) - 1. Non rientrano nella spesa complessiva di cui al comma 5 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 e non sono ricomprese nella nozione di proprie spese di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le spese in conto capitale destinate ad investimenti in infrastrutture portuali.
2. All'articolo 1, comma 18, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, le Autorità portuali».
6-quinquies. 04. Mazzarello, Duca, Raffaldini, Panattoni, Albonetti, De Luca, Rognoni, Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.1. (Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di interesse nazionale). - 1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di interesse nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle richieste provenienti dalle autorità portuali, sentite le regioni interessate, un programma di investimenti finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione funzionale delle banchine, di manutenzione straordinaria delle infrastrutture portuali e di collegamento delle stesse con la rete stradale e ferroviaria nazionale.
2. Lo schema di programma degli investimenti finanziabili e la ripartizione delle risorse, prima della definitiva adozione, è trasmesso per il parere alle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro 45 giorni dalla ricezione.
3. Per finanziare gli investimenti presenti nel piano di cui al comma 1, le autorità portuali sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per euro 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie.
4. Lo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo Speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministro del economia e delle finanze è ridotto a partire dall'anno 2005 di 350 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
6-quinquies. 05. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.1. (Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di interesse nazionale). 1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, al fine di realizzare opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e connessione


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dei porti di interesse nazionale con la rete stradale e ferroviaria nazionale. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno fissati i criteri di ripartizione delle risorse tra le Autorità portuali.
2. Lo stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo Speciale per le spese in conto capitale» dello stato di previsione del Ministro del economia e delle finanze per gli anni 2006 e 2007 è ridotto di 650 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
6-quinquies. 06. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.1. (Modifiche alla legislazione portuale). - 1. Il comma 8 dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:
«8. Fino all'esercizio finanziario 2005, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale e nei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individua annualmente le risorse da attribuire alle stesse autorità portuali. Le regioni, le province e i comuni interessati possono comunque intervenire con proprie risorse per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale o regionale. Spetta alla regione interessata l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza regionale, fermo restando la possibilità di interventi finalizzati e straordinari programmati dallo Stato.
8-bis. Lo Stato, al fine di incentivare e di promuovere lo sviluppo del sistema portuale nazionale, finanzia annualmente un fondo destinato al concorso per larealizzazione delle opere di grande infrastrutturazione previste dai piani regolatori portuali, e di connessione con il sistema ferroviario e stradale. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dall'approvazione della legge finanziaria in base alle richieste pervenute dalle Autorità Portuali e dalle Regioni.
8-ter. Le autorità portuali, a copertura dei costi da esse sostenuti per la realizzazione di opere, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione. In tal caso l'autorità portuale dovrà individuare l'opera interessata, l'ammontare della spesa al netto dei contributi pubblici e la durata del relativo ammortamento. L'addizionale sulla tassa o sui canoni dovrà cessare al termine del periodo di ammortamento.
6-quinquies. 07. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.1. (Disposizioni a favore delle Autorità portuali). - 1. Al fine di contribuire alla crescita produttiva dell'Italia attraverso il miglioramento della capacità competitiva della modalità di trasporto marittimo, le spese per investimenti delle Autorità portuali, di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, volti a migliorare la dotazione degli scali portuali in termini di nuovi spazi, raccordi, tecnologie e strutture logistiche, non rientrano


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tra quelle il cui incremento annuale è soggetto al limite del 4,5 per cento rispetto all' anno precedente.
6-quinquies. 08. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 6-quinquies.1. (Disposizioni a favore delle Autorità portuali). - 1. Al fine di contribuire alla crescita produttiva dell'Italia attraverso il miglioramento della capacità competitiva della modalità di trasporto marittimo, le spese per investimenti delle Autorità portuali, di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, volti a migliorare la dotazione degli scali portuali in termini di nuovi spazi, raccordi, tecnologie e strutture logistiche, non sono vincolate da limiti di incremento determinati prendendo a riferimento a spesa storica delle stesse autorità portuali.
6-quinquies. 09. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 23 maggio 1997, n. 135, 18 giugno 1998, n. 194, 1o agosto 2002, n. 166, e successive modifiche ed integrazioni, le disponibilità di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono integrate, a decorrere dall'anno 2005, di 32,3 milioni di euro sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il successivo trasferimento ad ENAC, quale ente attuatore.
2-ter. Per far fronte alla spesa derivante dal comma 2-bis, lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» per le spese in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2005, 2006 e 2007, è ridotto di 32,3 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze.
6-sexies. 1. Duca, Raffaldini, Tidei, Panattoni, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Rognoni, Susini.

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies-1. (Disposizioni per l'incentivazione dell'integrazione del trasporto marittimo, ferroviario e aereo delle merci). - 1. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità stradale a quella marittima e ferroviaria e di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del regolamento comunitario (CE) n. 1382/2003 del 22 luglio 2003, concede un rimborso ai vettori aerei pari a 50 euro per ogni passeggero trasportato rientrante nei requisiti di cui al comma 2.
2. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 1 i vettori aerei nazionali ed esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.
3. Nel caso al porto di imbarco i mezzi arrivino in treno o dal posto di sbarco ripartano in treno, gli scali aeroportuali di cui al comma 2 possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.
4. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il trasferimento di quest'ultimo a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione.
5. L'erogazione dei rimborso di cui al comma 1 è disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


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Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare l'utilizzo del rimborso.
6. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro in limite di impegno triennale a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-sexies. 01. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:
Art. 6-sexies-1. (Semplificazione delle procedure per la registrazione della proprietà dei veicoli e sostegno al trasporto pubblico locale). - 1. In caso di compravendita di un veicolo, la relativa documentazione è predisposta dai competenti organi dell'Automobile Club d'Italia, e la firma del venditore è autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza del venditore stesso.
2. Quota dei minori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinati al potenziamento e al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto a definire le modalità di applicazione del presente articolo e a stabilire i criteri per la ripartizione delle risorse.
6-sexies. 02. Rosato, Pasetto, Realacci, Morgando, Carbonella, Tuccillo.

Al comma 2, prima della lettera a) aggiungere le seguenti:
0a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «cittadini italiani» sono aggiunte le seguenti: «ed i cittadini stranieri residenti con regolare permesso di soggiorno»;
0a-bis) al comma 2 dell'articolo 3, le parole: «anche non» sono soppresse.
6-septies. 6. Ruzzante, Battaglia, Giacco.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le Università possono riconoscere l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse universitarie agli studenti che prestano il servizio civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a rifondere alle Università le risorse finanziarie non riscosse a seguito dell'adozione del suddetto provvedimento di esenzione».
6-septies. 3. Ruzzante, Battaglia, Giacco.

Dopo l'articolo 6-septies, aggiungere il seguente:
Art. 6-octies. (Disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici). - 1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. In attesa di una riforma organica della risoluzione delle controversie


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di cui al comma precedente, ai giudizi arbitrali derivanti dalla esecuzione dei contratti per la esecuzione di lavori pubblici si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, restando fermi l'obbligo di deposito del lodo presso la Camera arbitrale istituita presso la Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe previste dall'allegato al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Il deposito del lodo e del relativo fascicolo d'ufficio presso la Camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo, a cura del segretario del collegio, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo d'ufficio. Resta fermo, ai fini dell'esecutività del lodo, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

2-bis. All'atto del deposito del lodo presso la Camera arbitrale va corrisposta, a titolo di spese di deposito, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, vi provvede la Camera arbitrale istituita presso l'Autorità scegliendolo nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi arbitrali espletati dai collegi costituiti ai sensi del presente comma, si applicano le norme di procedura di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.»;
c) il comma 3 è soppresso;
d) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «che i collegi arbitrali medesimi» è soppressa la parola: «non»;
e) al comma 4-bis, dopo le parole «tutte le disposizioni» sono aggiunte le seguenti: «anche previste da leggi speciali»;
f) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 31-bis si applicano anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del comma 1-ter dell'articolo 31-bis, per il caso previsto dal comma 1, lettera e), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354».

2. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della presente legge, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile e purché il lodo venga depositato presso la Camera arbitrale ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo ove successiva.
6-septies. 01. Liotta, De Laurentiis.

Dopo l'articolo 6-septies, aggiungere il seguente:
Art. 6-octies. - 1. A seguito della frana che ha interessato la frazione di Bosco Piccolo del comune di Potenza, è assegnato al comune di Potenza un contributo pari a euro 10.000.000 per l'anno 2005 per il trasferimento dell'abitato e la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo in altra località.
2. All'onere di cui al comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, dellalegge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alta quota destinata allo Stato del l'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
6-septies. 03. Boccia, Molinari.


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Dopo l'articolo 6-septies, aggiungere il seguente:
Art. 6-octies. - 1. A seguito della frana che ha interessato la frazione di Bosco Piccolo del comune di Potenza, è assegnato al comune di Potenza un contributo pari a euro 10.000.000 per l'anno 2005 per il trasferimento dell'abitato e la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo in altra località.
2. All'onere di cui al comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1 (Fondo protezione civile), del decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6-septies. 04. Boccia, Molinari.

Dopo l'articolo 6-septies, aggiungere il seguente:
Art. 6-octies. - 1. A seguito della frana che ha interessato la frazione di Bosco Piccolo del comune di Potenza, è assegnato al comune di Potenza un contributo pari a euro 10.000.000 per l'anno 2005 per il trasferimento dell'abitato e la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo in altra località.
2. All'onere di cui al comma precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6-septies. 05. Boccia, Molinari.

Dopo l'articolo 6-septies, aggiungere il seguente:
Art. 6-octies. - 1. All'articolo 8 del decreto legge 24 giugno 2003, n, 147, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 200, il comma 14 è soppresso.
6-septies. 06. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 6-septies, aggiungere il seguente:
Art. 6-octies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 288 è soppresso.
6-septies. 08. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 6-septies, aggiungere il seguente:
Art. 6-octies. - 1. All'articolo 1, comma 288, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «trecento concessionari» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta concessionari».
6-septies. 07. Sergio Rossi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis)
all'articolo 1, comma 369, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si ha altresì riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti fra soggetti dotati delle convenzioni di cui al comma 371 per ottemperare alla medesima richiesta del soggetto per conto del quale l'acquisizione stessa è stata effettuata».
7. 6. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,


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n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento.
7. 25. Bianchi Clerici.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. - 1. Ai titolari di esattorie private da data anteriore al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, alle dipendenze dei concessionari del servizio di riscossione, è riconosciuta agli effetti previdenziali, l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 21 dicembre 1989.
2. I contributi previdenziali sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori di cui all'articolo 123, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
3. Per la copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede mediante contribuzione volontaria diretta a carico dei titolari stessi, secondo le modalità, eventualmente agevolate, e nei termini individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. 47. Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. Gli enti locali che nella determinazione dei conguagli dell'addizionale sui consumi di energia elettrica sono in posizione debitoria possono rateizzare la somma dovuta in dieci anni, ovvero su richiesta del comune, possono contabilizzare le somme del conguaglio a valere sull'anno 2003. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente comma.
7. 48. Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. I proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sono destinati nella misura del 20 per cento al Ministero dell'interno, del 38 per cento alla provincia di Como, del 15 per cento alla provincia di Lecco, del 18 per cento alla provincia di Varese, del 5 per cento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e del 4 per cento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di


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previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni. Le somme attribuite rispettivamente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como ed alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco devono essere utilizzate per il sostegno e la promozione dell'economia territoriale.
7. 27. Bianchi Clerici, Butti, Airaghi, Arrighi, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Al capitale della società partecipano esclusivamente i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia nella misura del 46 per cento, la provincia di Como nella misura del 20 per cento, la provincia di Lecco nella misura del 10 per cento, la provincia di Varese nella misura del 10 per cento, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como nella misura dell'8 per cento e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco nella misura del 6 per cento».
7. 26. Bianchi Clerici, Butti, Airaghi, Arrighi, Volontè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1, comma 22, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera:
«c) è data facoltà agli enti locali, che abbiano rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2004 e la cui spesa media corrente pro-capite del triennio 2001-2003 di cui alla precedente lettera a) sia inferiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media pro-capite della classe demografica di appartenenza e che presentano, applicati i parametri vigenti, uno scostamento superiore a 90 milioni di euro tra la media degli impegni del triennio 2001-2003 e gli impegni assunti nel 2004, di applicare in alternativa al limite della spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, con gli incrementi ivi previsti, quella sostenuta nell'anno 2004».
7. 1. Liotta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 24 è aggiunto il seguente:
«25. I limiti di spesa di cui ai commi 22 e 23 non si applicano alla gestione di cassa delle spese in conto capitale già impegnate al 30 dicembre 2004 e alle spese di investimento finanziate mediante trasferimenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione dei commi da 5 a 7»
7. 20. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Montecchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1, comma 25, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole: «Limitatamente all'anno 2005».
* 7. 18. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Montecchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1, comma 25, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono soppresse le parole: «Limitatamente all'anno 2005».
* 7. 11. Stradiotto, Ria.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
«25-bis. Il rispetto del patto di stabilità per l'anno 2005 si intende conseguito mediante il raggiungimento dell'obiettivo prefissato per la gestione di competenza ovvero per quella di cassa»
7. 49. Stradiotto, Ria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2004, possono altresì eccedere i limiti di cui al primo periodo per le spese, al netto di quelle di personale già individuate al comma 24, lettera a), derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari. I medesimi enti possono inoltre eccedere per le spese di investimento nei limiti dei finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione dei commi da 5 a 7. Infine, gli enti possono eccedere i limiti di cui al primo periodo per i pagamenti degli investimenti comunque finanziati entro il 31 dicembre 2004».
7. 9. Stradiotto, Ria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2004, possono altresì eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 per le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari»
7. 19. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Montecchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1, comma 27, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2008».
* 7. 21. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Montecchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1, comma 27, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2008».
* 7. 10. Stradiotto, Ria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 44 e 45 sono abrogati.
7. 17. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Montecchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.
1. All'articolo 1, comma 275, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
* 7. 2. Detomas, Collè, Brugger, Zeller, Widmann.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.
1. All'articolo 1, comma 275, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
* 7. 3. Olivieri.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1, comma 275, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
** 7. 16. Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Montecchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter.1. All'articolo 1, comma 275, della legge 31 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e delle province».
** 7. 15. Ria, Stradiotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7. 1. - 1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 24 luglio 2003, n. 275, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali.
* 7. 01. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7. 1. - 1. Nelle more dell'approvazione della nuova disciplina organica sulle incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgimento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 24 luglio 2003, n. 275, possono continuare ad esercitare tale attività anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere l'attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il perentorio termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di intermediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipazione a società che gestiscono farmacie comunali.
* 7. 03. Osvaldo Napoli, Scherini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 148 è abrogato.
3-quater. Per l'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto per gli anni 2005, 2006 e 2007, di 32,5 milioni di euro, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri.
7-ter. 3. Raffaldini, Vigni, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Michele Ventura, Mariotti, Maurandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo


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periodo è sostituito dal seguente: «Eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria sono definiti con la contrattazione collettiva nazionale di categoria».
7-ter. 4. Antonio Leone, Fallica, Verro.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. 1. - (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 1 della legge 311 del 30 dicembre 2004, il comma 148 è abrogato.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7-ter. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. 1. - (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). - 1. All'articolo 1 della legge 311 del 30 dicembre 2004, al comma 148 secondo periodo, le parole da: «i trattamenti economici» fino a: «datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».
7-ter. 02. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Morgando.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. 1. - (Disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato). - 1. È istituito, a decorrere all'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, è pari a 30 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
4. Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, si tiene conto dei benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995.
5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.
6. I benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della


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legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2005, 2006 e 2007, allo scopo riducendo in uguale misura gli accantonamenti relativi al Ministero degli esteri.
7-ter. 01. Rosato, Castagnetti, Pasetto, Carbonella, Tuccillo.

Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. 1. - 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale già dipendente dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane, ai sensi del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza. La dotazione del Fondo è pari a 5 milioni di euro annui.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando: per l'anno 2005, quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; per l'anno 2006, quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; per l'anno 2007, quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della politiche sociali e quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-ter. 04. Pistone, Benvenuto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Una quota parte del contributo di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro, è destinato alla riqualificazione degli impianti sciistici delle vallate alpine della provincia di Cuneo non ancora interessati dai contributi di cui alla citata legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
7-septies. 1. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Costa.

Dopo l'articolo 7-septies, aggiungere il seguente:
Art. 7-septies. 1. (Riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano). - 1. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Comigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito


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dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» per le spese in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, è ridotto di 50 milioni di euro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-septies. 01. Mazzarello.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. (Imposta comunale sulla pubblicità) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 480 e 481 sono abrogati.
* 7-octies. 01. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. (Imposta comunale sulla pubblicità) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 480 e 481 sono abrogati.
* 7-octies. 02. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. (Imposta comunale sulla pubblicità) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 480 e 481 sono abrogati.
* 7-octies. 03. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. (Imposta comunale sulla pubblicità). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 480 è sostituito dal seguente:
«480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni».
a) All'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità applicazione solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità».
** 7-octies. 04. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. (Imposta comunale sulla pubblicità). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 480 è sostituito dal seguente:
«480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - I comuni devono riservare


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il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni».a) All'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità applicazione solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità».
** 7-octies. 05. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. (Imposta comunale sulla pubblicità). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 480 è sostituito dal seguente:
«480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti di cui all'articolo 20. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni».
a) All'articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Per i manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità applicazione solidale. In ogni caso non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità».
** 7-octies. 06. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. (Imposta comunale sulla pubblicità). -1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 481 è sostituito dal seguente:
«481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora leviolazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al


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31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».
* 7-octies. 07. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. - (Imposta comunale sulla pubblicità). -1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 481 è sostituito dal seguente:
«481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più diun comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».
* 7-octies. 08. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. - (Imposta comunale sulla pubblicità). -1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 481 è sostituito dal seguente:
«481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai qualicompete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».
* 7-octies. 09. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Dopo l'articolo 7-octies, aggiungere il seguente:
Art. 7-octies. 1. - (Imposta comunale sulla pubblicità). -1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 481 è sostituito dal seguente:
«481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destina le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».
* 7-octies. 010. Osvaldo Napoli, Scherini.

Al comma 1, dopo le parole: legge 30 dicembre 2004, n. 311, aggiungere le seguenti: alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «, ivi incluso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia» e.
7-decies. 2. Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
«i) degli agenti ausiliari in servizio di leva presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».
7-decies. 3. Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto, si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione.
7-decies. 1. Antonio Leone, Gianfranco Conte, D'Agrò.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-undecies. - 1. Al fine di garantire a ciascun cittadino un'esistenza libera e dignitosa, per sé e la sua famiglia, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, è istituito il «reddito sociale minimo».
2. Dal 31 gennaio 2005, il reddito sociale minimo di cui al comma 1, è corrisposto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia da almeno due anni;
b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4


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del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;
d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente del nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

3. L'importo massimo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2, è di 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 8, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.
4. L'importo indicato dal comma 3 è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.
5. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.
7. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1o gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.
8. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui«.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7-vicies sexies aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro»;
b) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.
7-undecies. 1. Cento, Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Cima.

ART. 7-duodecies.
(Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria).

Dopo l'articolo 7- duodecies, aggiungere il seguente:
Art. 7-duodecies. 1 - (Disposizioni in materia di lavoratori transfrontalieri). - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole «Fino al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2005».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2005, in 15 milioni di euro per l'anno 2006 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante


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corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
7-duodecies. 01. Bianchi Clerici.

ART. 7-quaterdecies.
(Norma di interpretazione autentica).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-quaterdecies. - (Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 243). - 1. All'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: « nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19» sono soppresse;
b) al comma 19, il secondo periodo è soppresso.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi da capitale di cui al comma 3.
3. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale, di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
7-quaterdecies. 2. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-quaterdecies. - (Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 243). - 1. All'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: « nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19» sono soppresse;


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b) al comma 19, il secondo periodo è soppresso.
7-quaterdecies. 3. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-quaterdecies. - (Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 243). - 1. All'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «10.000 lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 lavoratori»;
b) al comma 19, secondo periodo, le parole: «10.000 domande» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande ».
7-quaterdecies. 4. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Trupia, Bellini, Diana, Sciacca.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 62, si intende applicabile anche nei casi in cui la persona con handicap non sia residente o domiciliato, al momento della richiesta, presso l'abitazione per il cui adeguamento richieda il contributo previsto dal comma citato.
1-ter. L'agevolazione di cui al numero 41-ter, della tabella A, parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche alle cessioni di materiali e prodotti connessi a contratti di appalto aventi ad aggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
1-quater. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui al primo comma dell'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui il veicolo sia cointestato fra la persona disabile e un familiare con questo convivente.
1-quinquies. Le agevolazioni di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono applicate anche nelle ipotesi in cui la persona con disabile sia titolare di patente normale o speciale.
7-quaterdecies. 1. Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ferma restando fino alla fine del comma, con le seguenti: »L'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, e di consulenza a soggetti estranei alla pubblica amministrazione direttamente committente e relativamente a materie e ad oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente e preventivamente motivato".
7-duodevicies. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-duodevicies, aggiungere il seguente:
Art. 7-duodevicies. 1 - 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, le parole: «alle aree sottoutilizzate» sono soppresse.
7-duodevicies. 06. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-duodevicies, aggiungere il seguente:
Art. 7-duodevicies. 1 - 1.All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
7-duodevicies. 01. Sergio Rossi.


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Dopo l'articolo 7-duodevicies, aggiungere il seguente:
Art. 7-duodevicies. 1 - 1.All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18 per cento».
7-duodevicies. 03. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-duodevicies, aggiungere il seguente:
Art. 7-duodevicies. 1 - 1.All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».
7-duodevicies. 02. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-duodevicies, aggiungere il seguente:
Art. 7-duodevicies. 1 - 1.All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
7-duodevicies. 04. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-duodevicies, aggiungere il seguente:
Art. 7-duodevicies. 1 - 1.All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18 per cento».
7-duodevicies. 05. Sergio Rossi.

ART. 7-vicies ter.
(Disposizioni in materia di acque potabili).

Dopo l'articolo 7-vicies ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies ter. 1. - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) al comma 2, le parole: «31 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006».

2. La riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, disposta ai sensi del comma 1, rende improcedibile l'applicazione delle sanzioni ad oggi accertate e non ancora ritualmente notificate.
7-vicies ter. 01. Patria, Savo.

Dopo l'articolo 7-vicies ter, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies ter. 1. - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) al comma 2, le parole: «31 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006».

2. La riapertura dei termini per la proposizione dell'istanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, disposta ai sensi del comma 1, rende improcedibile l'applicazione delle sanzioni.
7-vicies ter. 02. Osvaldo Napoli, Scherini.


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ART. 7-vicies sexies.
(Disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo di dipendenti pubblici).

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. In deroga ai principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, in attesa dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva e del conseguente mantenimento dei livelli occupazionali all'interno del parco nazionale dell'Alta Murgia, la regione Puglia può autorizzare l'attività estrattiva.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione Puglia promuove un accordo di programma tra l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, i comuni ricadenti nell'area del medesimo Parco, la provincia di Bari e le industrie estrattive operanti nel territorio interessato, per la sollecita attuazione delle previsioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regionale delle attività estrattive (PRAE), con specifico riferimento alla redazione dei piani di bacino particolareggiati e di riordino.
3. Ai fini di cui al comma 2 sono in ogni caso escluse le aree ricadenti nella zona 1 individuata dall'Allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2004.
4. L'accordo di programma di cui al comma 2 assicura il controllo economico-ambientale della coltivazione delle cave e della costruzione delle infrastrutture ad esse collegate, e definisce gli interventi di immediata ambientalizzazione per il recupero degli assetti alterati.
5. La Regione Puglia, con propria delibera, approva l'accordo di programma, che costituisce l'integrazione del PRAE di cui all'articolo 31 della legge della Regione Puglia 22 maggio 1985, n. 37, e successive modificazioni. Nelle aree suscettibili di preminente attività estrattiva, come individuate nel PRAE, è consentito il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attività di cava, anche in deroga agli strumenti di pianificazione vigenti. In attesa dell'attuazione del PRAE, l'attività estrattiva già autorizzata è consentita sino ad esaurimento dei giacimenti in corso di sfruttamento, come individuati nelle cartografie del PRAE stesso.
7-vicies sexies. 01. Carlucci, Blasi, Garagnani, Galvagno, Campa, Ascierto, Parolo, Spina Diana, Bertolini, Fallica, Licastro Scardino, Paoletti Tangheroni, Dell'Anna, Germanà, Riccardo Conti, Amato, Tarantino, Baiamonte.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62».


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2. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in 616 unità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di settantasette allievi operatori.
7-vicies sexies. 02. Fanfani, Marcora, Pistone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:
livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62.

2. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base diparte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di n. 77 allievi operatori.
* 7-vicies sexies. 03. Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:
livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;


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livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62.

2. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di n. 77 allievi operatori.
* 7-vicies sexies. 04. Peretti.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:
livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62.

2. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1,


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comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di n. 77 allievi operatori.
* 7-vicies sexies. 05. Pistone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati standard nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabellaB allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è così modificata:
livello di funzione: B; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: C; qualifiche: Dirigente generale; posti di qualifica: 1; funzione: Vice Capo del Corpo forestale dello Stato;
livello di funzione: D; qualifiche: Dirigente superiore; posti di qualifica: 21; funzione: Ispettore generale, Consigliere ministeriale aggiunto, Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale;
livello di funzione: E; qualifiche: Primo dirigente; posti di qualifica: 39; funzione: Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, ispettore capo, vice consigliere ministeriale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale.
Totale posti di qualifica: 62.

2. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla Tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, sono utilizzate per l'assunzione di n. 77 allievi operatori.
*7-vicies sexies. 06. Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Preda, Sedioli, Franci, Stramaccioni, Sandi.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici). - 1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In attesa di una riforma organica della risoluzione delle controversie di cui al comma precedente, ai giudizi arbitrali derivanti dalla esecuzione dei contratti e delle concessioni per la esecuzione di lavori pubblici si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, restando fermi l'obbligo di deposito del lodo presso la Camera arbitrale istituita presso la Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe previste dall'allegato al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il deposito del lodo e del relativo fascicolo d'ufficio presso la Camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo, a cura del segretario del collegio, in tanti


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originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo d'ufficio. Resta fermo, ai fini dell'esecutività del lodo, il disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.
2-bis. All'atto del deposito del lodo presso la Camera arbitrale va corrisposta, a titolo di spese di deposito, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, vi provvede la Camera arbitrale istituita presso l'Autorità scegliendolo nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554. Ai giudizi arbitrali espletati dai collegi costituiti ai sensi del presente comma, si applicano le norme di procedura di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.»;
c) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «che i collegi arbitrali medesimi» è soppressa la seguente: «non»;
d) al comma 4-bis dopo le parole: «tutte le disposizioni» sono aggiunte le seguenti: «anche previste da leggi speciali»;
e) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 31-bis si applicano anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del comma 1-ter dell'articolo 31-bis, per il caso previsto dal comma 1, lettera e), dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354».

2. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della presente legge, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile e dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla presente legge.
7-vicies sexies. 08. De Laurentiis.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Lavori socialmente utili) - All'articolo 1, comma 262, primo periodo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «22 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni di euro»
le parole: «36 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «22 milioni di euro».
7-vicies sexies. 07. Liotta.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l'attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l'impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all'attività agricola principale.
7-vicies sexies. 010. Stradella.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori). - 1. All'articolo 97, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, dopo


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le parole: «La targa è personale», sono aggiunte le seguenti: «ed è associata ad un solo veicolo».
7-vicies sexies. 074. Fallica, Verro.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del bitume, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, viene stabilita la riduzione dell'aliquota, prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per i bitumi di petrolio utilizzati nella produzione di conglomerati bituminosi. La riduzione di cui al precedente periodo è determinata in ragione della variazione dei prezzi del bitume registrata al 31 dicembre 2004, rispetto al 31 dicembre 2003, ed è concessa sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a favore dei soggetti che utilizzano il bitume per la produzione di conglomerati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stabilito l'importo della riduzione di cui al presente comma, nonché le modalità applicative della stessa. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, è eventualmente rideterminato l'ammontare della riduzione di cui ai precedenti periodi, qualora i prezzi del bitume registrino annualmente una variazione superiore al 10 per cento in più o in meno rispetto al prezzo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva, con proprio decreto, le variazioni percentuali annuali del prezzo del bitume. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 11.660.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per i medesimi anni, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-vicies sexies. 011. Stradella.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Il contingente annuo di biodiesel esente da accisa di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aumentato a 300.000 tonnellate. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente di bioetanolo ammesso ad agevolazione, nei limiti di spesa previsti dal comma 6-ter dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
7-vicies sexies. 013. Arnoldi.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento dei servizi di trasporto e delle infrastrutture finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
7-vicies sexies. 014. Bornacin.


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Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale). - 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
7-vicies sexies. 020. Bornacin.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21:
1) le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono sppresse;
b) al comma 22:
1) le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
2) le parole: «e le Unioni di Comuni di cui al comma 21» sono soppresse.
2. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, al comma 2, le parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari,» sono soppresse.
7-vicies sexies. 075. Fallica, Verro.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 21, le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
al comma 22, le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura del 2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*7-vicies sexies. 030. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 21, le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;


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al comma 22, le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura del 2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*7-vicies sexies. 038. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 21, le parole «superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti»;
al comma 22, le parole « superiore a 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «superiore a 5.000 abitanti».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura del 2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*7-vicies sexies. 0100. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 21, le parole «con popolazione superiore ai 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti:«con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
b) al comma 22, lettera a), le parole «con popolazione superiore ai 3.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti:«con popolazione superiore a 5.000 abitanti».
7-vicies sexies. 080. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Unioni di comuni). - 1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti.
*7-vicies sexies. 016. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Unioni di comuni). - 1. Le disposizioni di cui aicommi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti.
*7-vicies sexies. 037. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Unioni di comuni). - 1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre


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2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti.
*7-vicies sexies. 079. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Unioni di comuni). - 1. Le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle unioni di comuni con più di 10.000 abitanti.
*7-vicies sexies. 098. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, lettera d), dopo le parole: «commi da 5 a 7» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale»;
b) dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:
«25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle unioni di comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali».
**7-vicies sexies. 031. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, lettera d), dopo le parole: «commi da 5 a 7» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale»;
b) dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:
«25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto capitale dei comuni e delle unioni di comuni fino a 15.000 abitanti sonocalcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali».
**7-vicies sexies. 039. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, lettera d), dopo le parole: «commi da 5 a 7» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale»;
b) dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:
«25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in conto


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capitale dei comuni e delle unioni di comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali».
**7-vicies sexies. 081. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate con trasferimenti statali o regionali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, lettera d), dopo le parole: «commi da 5 a 7» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad unioni di comuni fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto capitale»;
b) dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:
«25-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in contocapitale dei comuni e delle unioni di comuni fino a 15.000 abitanti sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali».
**7-vicies sexies. 099. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese sostenute a fronte di trasferimento di funzioni e deleghe da parte di altri enti ed organismi aderenti al patto, nella corrispondente misura».
7-vicies sexies. 055. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese sostenute dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni»
7-vicies sexies. 061. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le risorse ricevute dagli enti locali in virtù di trasferimenti di competenze effettuati in loro favore da parte di amministrazioni pubbliche, così come individuate nell'elenco 1 allegato alla presente legge».
7-vicies sexies. 060. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«g) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegato da parte delle Regioni ed esercitate dagli Enti Locali a partire dal 1 gennaio 2004, nel limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione Regionale. Corrispondentemente, il livello dl spesa 2003 delle Regioni, assunto a base dl calcolo per l'incremento del 4,8 per cento al sensi del comma 23, è ridotto In misura pari al predetti tresferimenti. Analoga procedura è adottata nel caso di trasferimenti


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di nuove funzioni dal Comuni alle Unioni di Comuni».
7-vicies sexies. 072. Fallica, Verro.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 25, le parole: «Limitatamente all'anno 2005» sono soppresse.
7-vicies sexies. 058. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 26, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I predetti limiti di spesa possono essere, altresì, superati esclusivamente dagli enti locali che effettuano le spese di investimento conseguenti a contributi derivanti da entrate straordinarie, di cui alla Convenzione stipulata l'11 aprile 2002 dalla comunità montana Mugello con la società Autostrade per l'Italia Spa, il comune di Barberino e il comune di Firenzuola, ai fini della realizzazione della variante di valico dell'A1 nel tratto Bologna-Firenze. Analoga eccezione è prevista per le risorse derivanti dall'Addendum all'Accordo procedimentale del 28 luglio 1995, e successive integrazioni, relativo al quadruplicamento ferroviario veloce della tratta Bologna-Firenze».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
7-vicies sexies. 015. Villetti.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 26, sono aggiunte, in fine le parole: «Gli enti che hanno rispettato la regola per il patto di stabilità interno per l'anno 2004, possono altresì eccedere i suddetti limiti per le spese, al netto di quelle di personale già individuate al comma 24, lett. a), derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari; possono altresì eccedere per le spese d'investimento nei limiti dei finanziamenti provenienti dalle pubbliche amministrazioni individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; gli enti possono infine eccedere dai limiti suddetti per i pagamenti degli investimenti comunque finanziati entro il 31 dicembre 2004».
7-vicies sexies. 057. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 27, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
7-vicies sexies. 056. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 44 e 45 sono abrogati.
*7-vicies sexies. 017. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali). -


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1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 44 e 45 sono abrogati.
*7-vicies sexies. 043. Stradiotto, Ria, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 44 e 45 sono abrogati.
*7-vicies sexies. 084. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 44 e 45 sono abrogati.
*7-vicies sexies. 0101. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
**7-vicies sexies. 018. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
**7-vicies sexies. 044. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
**7-vicies sexies. 085. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.
**7-vicies sexies. 0102. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 275, dopo le parole: «dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «e delle Province».
7-vicies sexies. 059. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 345, primo periodo, le parole da: «e, relativamente» fino alla fine del periodo, sono soppresse.
7-vicies sexies. 019. Collè, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.


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Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Ministri degli affari esteri e dell'interno possono trattenere in servizio, per un periodo non superiore a tre anni, i funzionari della carriera diplomatica e prefettizia».
7-vicies sexies. 022. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Adeguamento degli edifici scolastici). - 1. All'articolo 9 del decreto-legge. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «e in quelli degli enti locali».
*7-vicies sexies. 023. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Adeguamento degli edifici scolastici). - 1. All'articolo 9 del decreto-legge. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «e in quelli degli enti locali».
*7-vicies sexies. 050. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Adeguamento degli edifici scolastici). - 1. All'articolo 9 del decreto-legge. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «e in quelli degli enti locali».
*7-vicies sexies. 089. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Adeguamento degli edifici scolastici). - 1. All'articolo 9 del decreto-legge. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «e in quelli degli enti locali».
*7-vicies sexies. 090. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Aliquote e tariffe) - All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate, si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente».
**7-vicies sexies. 024. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Aliquote e tariffe) - All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate, si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente».
**7-vicies sexies. 048. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.


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Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Aliquote e tariffe) - All'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga ad ogni altra disposizione, in assenza di variazioni deliberate, si applicano per l'esercizio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali valide per l'esercizio precedente».
**7-vicies sexies. 092. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti) - 1. Per l'anno 2005, ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.
2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate in misura tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 65 milioni di euro.
7-vicies sexies. 041. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.


Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)- 1. Per l'anno 2005, ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.
2. Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005, gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.
*7-vicies sexies. 026. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)- 1. Per l'anno 2005, ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.
2. Alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2005, gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni di euro.
*7-vicies sexies. 093. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti). - 1. Per l'anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000, il contributo di cui all'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di spesa di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
7-vicies sexies. 083. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni). - 1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, mediante un aumento della tassa sui superalcolici nella misura del 7 per cento.
*7-vicies sexies. 025. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni). - 1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, mediante un aumento della tassa sui superalcolici nella misura del 7 per cento.
*7-vicies sexies. 040. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni). - 1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, mediante un aumento della tassa sui superalcolici nella misura del 7 per cento.
*7-vicies sexies. 094. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni). - 1. Per l'anno 2005, il contributo di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.
Art. 7-vicies octies. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1.L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
7-vicies sexies. 082. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Bilanci di previsione degli enti locali). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, al comma 1, le parole «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».
*7-vicies sexies. 027. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Bilanci di previsione degli enti locali). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, al comma 1, le parole «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».
*7-vicies sexies. 035. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.


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Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Bilanci di previsione degli enti locali). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, al comma 1, le parole «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».
*7-vicies sexies. 077. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Bilanci di previsione degli enti locali). - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, al comma 1, le parole «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».
*7-vicies sexies. 095. Osvaldo Napoli, Scherini.


Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. Al decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, all'articolo 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a partire dalla data di adozione del presente decreto-legge».
**7-vicies sexies. 028. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. Al decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, all'articolo 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a partire dalla data di adozione del presente decreto-legge».
**7-vicies sexies. 036. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. Al decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, all'articolo 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a partire dalla data di adozione del presente decreto-legge ».
**7-vicies sexies. 078. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). - 1. Al decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 convertito dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, all'articolo 1-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a partire dalla data di adozione del presente decreto-legge ».
**7-vicies sexies. 096. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Fondo nazionale ordinario investimenti) - 1. Per l'anno 2005, sono confermati i contributi del


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2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario investimenti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura dell'1,2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*7-vicies sexies. 029. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Fondo nazionale ordinario investimenti) - 1. Per l'anno 2005, sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario investimenti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura dell'1,2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*7-vicies sexies. 042. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Fondo nazionale ordinario investimenti) - 1. Per l'anno 2005, sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario investimenti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, mediante l'uniforme incremento nella misura dell'1,2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
*7-vicies sexies. 097. Osvaldo Napoli, Scherini.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Fondo Nazionale ordinario Investimenti). - 1. Per l'anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
Art. 7-vicies octies. - (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). 1.L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
7-vicies sexies. 087. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.3. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e


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contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare.
*7-vicies sexies. 034. Russo Spena, Vendola, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare.
*7-vicies sexies. 049. Stradiotto, Lusetti, Morgando, Duilio, D'Antoni, Milana, Gerardo Bianco.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi localisecondo modalità individuate con apposita norma regolamentare.
*7-vicies sexies. 088. Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere i seguenti:
Art. 7-vicies septies. - (Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente). - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutti i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Gli importi liquidati ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il personale addetto all'attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regolamentare.
*7-vicies sexies. 091. Osvaldo Napoli, Scherini.


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Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. (Fondo per il ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici). -1. È istituito a decorrere dall'anno 2005, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico, la cui dotazione è pari a un milione di euro per il 2005 e due milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale o privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dell'Azienda autonoma delle poste e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste italiane, nonché Poste italiane Spa., cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio1994 e il 1o ottobre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando:
a) per l'anno 2005, per un milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell' economia e delle finanze;
b) per ciascuno degli anni 2006-2007, per due milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-vicies sexies. 051. Peretti, Anna Maria Leone.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. In favore della Regione Basilicata al fine di fronteggiare i danni all'assetto del territorio a seguito degli eventi calamitosi registrati in queste settimane su tutto il territorio regionale e in particolare nella frazione Bosco Piccolo del comune di Potenza è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a euro 35 milioni per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito della unità revisionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
7-vicies sexies. 052. Molinari, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza, Adduce.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Conseguimento dei crediti ECM). - 1. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai precedenti commi, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica, nonché di Consigliere regionale».
7-vicies sexies. 054. Ercole, Castellani.


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Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - 1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 114, secondo periodo, dopo le parole: «né alienati o permutati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione di operazioni di permuta per l'acquisizione di beni immobili da destinarsi ad uso governativo o per interessi nazionali e/o governativi».
7-vicies sexies. 053. Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine). - 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 19942001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, od hanno aderito alla offerta pubblica di scambio formulata dalla Repubblica Argentina medesima, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1 gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni o quelle ricevute in scambio dalla Repubblica Argentina, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo dì acquistarle entro Otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma i comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
3. Entro i cinque giorni lavorativi Successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma


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1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le Società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. La perdita su titoli derivante dagli acquisiti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.
7-vicies sexies. 067. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Ventura.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine). - 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche, con cittadinanza italiana e residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data del 20 dicembre 2001, coincidente con l'accertamento del primo default dello Stato argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.
2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.


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4. Le modalità di rimborso previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su Internet e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per l'attuazione dei rimborsi di cui al comma 1, le banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, alimentano un fondo bancario di mutualità, denominato «Bond Argentina», mediante il versamento, da effettuare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dello 0,5 per mille del patrimonio di vigilanza esistente alla data del 31 dicembre 2003.
Il fondo è ripartito fra le banche collocatrici in proporzione ai corrispettivi complessivamente riconosciuti agli obbligazionisti in termini di esborso di contanti, di cui alla lettera a), e di valore nominale delle obbligazioni emesse, di cui alla lettera b) del comma 1, La Banca d'Italia e la CONSOB, d'intesa fra loro, stabiliscono le modalità di alimentazione e di ripartizione del fondo di mutualità. Il fondo è alimentato altresì dalle maggiori risorse derivanti dall'applicazione del comma 7.
6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 9 per cento.
7-vicies sexies. 064. Guido Rossi, Sergio Rossi, Didoné.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine). - 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 19982003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche, con cittadinanza italiana e residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data del 20 dicembre 2001, coincidente con l'accertamento del primo default dello Stato argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1o gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.
2. L'esercizio della facoltà di cui al comma i comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle


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banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Le modalità di rimborso previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma i è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.
6. A decorrere dal 10 gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.
7-vicies sexties. 065. Guido Rossi, Sergio Rossi, Didoné.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine). - 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1994-2001 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento o senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, od hanno aderito alla offerta pubblica di scambio formulata dalla Repubblica Argentina medesima, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà, a decorrere dal 1 gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni o quelle ricevute in scambio dalla Repubblica Argentina, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo dì acquistarle entro Otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.
2. L'esercizio della facoltà di cui al comma I comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.
3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17


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gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il eredito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento».
7-vicies sexies. 066. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Ventura.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. -1. Le Aziende sanitarie locali sono tenute nei confronti delle strutture convenzionate, oltre i termini previsti dalle norme contrattuali, trascorsi 90 giorni dalla richiesta di rimborso dei pagamenti mensili, al riconoscimento degli interessi legali correnti.
7-vicies sexies. 070. Licastro Scardino.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Regole particolari per l'assunzione di mutui). 1. All'Articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, al comma 45, la lettera a) è abrogata.
7-vicies sexies. 071. Fallica, Verro.

Dopo l'articolo 7-vicies sexies, aggiungere il seguente:
Art. 7-vicies septies. - (Trasformazioni in Spa degli Enti pubblici regionali strumentali alla gestione di servizi pubblici a carattere economico). - 1. All'Articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-ter: Alla privatizzazione di enti ed aziende delle Regioni ordinarie e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle Società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le Regioni».
7-vicies sexies. 073. Fallica, Verro.