Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 597 del 7/3/2005
Back Index Forward

Pag. 47


...
CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO PIERO RUZZANTE IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL PROGETTO DI LEGGE N. 5433

PIERO RUZZANTE. Abbiamo proposto un emendamento che, nel confermare la opportuna disposizione di cui all'articolo 264 del codice penale militare di pace, intende evitare gli inconvenienti ed i possibili abusi fin qui descritti (tanto più inaccettabili in un sistema processuale particolarmente complicato come quello introdotto nel 1989), limitando la possibilità di eccepire questa particolare tipologia di difetto di giurisdizione, la cui natura solo eventuale, e la possibilità che si manifesti in qualsiasi momento, ne giustifica una valenza meno generale.
Questo può servire ad evitare due processi paralleli per reati commessi insieme da militari e dai civili e i conseguenti possibili contrasti tra giudicati attraverso la riunione per connessione a favore dell'autorità giudiziaria ordinaria.
È chiaro però che la via maestra sarebbe quella di superare la previsione del tribunale militare in modo da portare in giudizio in tempo di pace queste situazioni direttamente di fronte al giudice ordinario. Il nostro testo alternativo predispone un quadro favorevole alla modifica costituzionale necessaria per realizzare compiutamente una vera riforma della giustizia penale militare. Mi auguro che l'Assemblea voglia approfondire l'intera questione che non può essere liquidata né in fretta né a colpi di maggioranza.
È circolato in maniera informale ma assai frequentemente l'argomento che la riforma predisposta dal Governo tende a corrispondere oltre che all'esigenza da noi


Pag. 48

condivisa di prevedere norme per le missioni militari all'estero, non essendo utilizzabili quelle del codice penale militare di guerra, anche ad esigenze della magistratura militare divenute pressanti con la fine della leva obbligatoria.
La intervenuta sospensione della leva obbligatoria, con il conseguente quasi azzeramento del carico di lavoro (invero già in precedenza modesto sia per quantità che per rilievo della stragrande maggioranza delle fattispecie criminose concretamente conosciute) riservato ai nove uffici giudiziari militari di primo grado ed alle tre sezioni di corte militare di appello, ha ancora una volta indotto a valutare seriamente la possibilità di una abolizione dei tribunali militari, o quanto meno di una soppressione del ruolo dei magistrati militari, con passaggio di questi ultimi nella magistratura ordinaria, eventualmente riservando residue competenze nella specifica materia ad appositi uffici giudiziari istituiti autonomamente o come sezioni specializzate di uno o più tribunali ordinari. Questa rimane secondo il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo la via maestra.
Con un intervento del genere si rimedierebbe tra l'altro alle riscontrate difficoltà nell'amministrazione della giustizia da parte di un ruolo così esiguo, governato dalle regole vigenti per la magistratura ordinaria (le uniche accettabili per una moderna giustizia penale) che mal si adattano ad una realtà di dimensioni tanto esigue, con conseguenti tensioni anche gravi all'interno dei vari uffici, come acutamente illustrato nella delibera del 3 dicembre 1996 dallo stesso Consiglio della magistratura militare, con una analisi alla quale si fa rinvio.
Le iniziative legislative in materia di ordinamento giudiziario ordinario, attualmente all'esame della Camera dei deputati, prevedono oltretutto una serie di norme assolutamente incompatibili con la attuale struttura della magistratura militare: si pensi alla separazione delle carriere o delle funzioni ed al proliferare di valutazioni e concorsi, molto difficilmente compatibili con un ordine giudiziario autonomo composto di soli centotré magistrati, con venticinque posti direttivi, tre posti semidirettivi ed altri diciotto posti di appello e di cassazione, ma anche alla temporaneità degli incarichi direttivi e delle assegnazioni agli uffici, tutti composti di pochi magistrati e dislocati nel territorio nazionale a grande distanza tra loro.
Sarebbe peraltro assai bizzarro escludere i magistrati militari - fin qui governati, pur se con difficoltà, dalle medesime regole previste per quelli ordinari - dalle novità prospettate, almeno una delle quali, la temporaneità degli uffici direttivi, sarebbe particolarmente auspicabile in un ordine giudiziario così ridotto, che non infrequentemente vede nominati capi ufficio magistrati quarantenni, come tali fin ad oggi destinati a rimanere procuratori militari della Repubblica o presidenti di tribunale militare anche per trentacinque anni (si pensi che almeno otto dei magistrati che attualmente dirigono i diciotto uffici giudiziari militari giudicanti e requirenti di primo grado sono stati nominati capi ufficio quando avevano appunto quaranta anni o poco più).
Dinanzi alle proposte di interventi radicali in materia di ordinamento giudiziario militare cui più sopra si è fatto cenno (e che costituirebbero una razionalizzazione del sistema a costo zero, ed anzi con evidenti risparmi di risorse umane e materiali fin qui sprecate o quanto meno ben scarsamente utilizzate) vengono sollevate obiezioni di costituzionalità che appaiono abbastanza pretestuose e si è scelta la strada di ampliare le competenze della magistratura militare, militarizzando numerosi reati. Anziché affrontare una riforma vera, complessiva e radicale il centrodestra sceglie una scorciatoia più costosa, più inefficace, più iniqua, incapace di affrontare alla radice i problemi della magistratura miliare.
Per non procedere alla vera riforma dell'ordinamento giudiziario è stato così invocato l'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i tribunali militari «in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti


Pag. 49

alle Forze armate» per sostenere che la soppressione dei tribunali militari (scelta per ultimo adottata nella maggior parte dei paesi occidentali), eventualmente anche se solo per il tempo di pace, richiederebbe una modifica costituzionale, con conseguente aggravio di tempi e procedure.
A tale proposito si osserva innanzitutto come la disposizione costituzionale invocata sembra rappresentare solamente un limite negativo per il legislatore, cui pertanto sarebbe interdetto dì estendere la giurisdizione militare in tempo di pace a soggetti civili o a fattispecie penali non rientranti nella categoria dei reati militari.
Come puntualmente evidenziato dal magistrato militare dottor Benedetto M. Roberti, in occasione di un recente convegno, fin dall'entrata in vigore dei codici penali militari del 1941 erano «reati militari» solamente quelli che il legislatore aveva specificamente disciplinato nel codice penale militare, ritenendo per essi l'interesse militare offeso fosse preminente.
Gli altri reati erano qualificati «reati comuni di competenza dei tribunali militari», per i quali l'interesse militare, pur sussistente, era accessorio a quello protetto in via principale dalla norma incriminatrice: conseguentemente, fin all'entrata in vigore dell'articolo 103 della Carta costituzionale, l'articolo 264 del codice penale militare di pace era ritenuto abrogato con (pacifica) attribuzione al giudice ordinario dei reati comuni - cosiddetti militarizzati - cui esso faceva riferimento.
Volete inoltre estendere, nell'ambito delle missioni all'estero, la giurisdizione penale militare a soggetti estranei alle Forze armate indipendentemente da una deliberazione dello stato di guerra, anche qui in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 103 della Costituzione, curiosamente ignorato da coloro che sostengono il disegno di legge delega, ma poi invocano la menzionata disposizione costituzionale per difendere il mantenimento di una giurisdizione speciale separata quale la attuale.
La Corte costituzionale ha infatti in più occasioni avuto modo di affermare come la giurisdizione militare sia meramente eventuale e come sia assolutamente legittima l'attribuzione al giudice ordinario della competenza a conoscere anche di reati esclusivamente militari, come già accade ad esempio nei casi di connessione.
Ove peraltro si ritenesse che contrasti con l'articolo 103 ultimo comma della Costituzione una totale soppressione dei tribunali militari, quanto meno per il tempo di pace, con attribuzione di tutti i reati commessi dai militari agli uffici giudiziari ordinari, sarebbe comunque ipotizzabile una serie di soluzioni alternative che presentano profili di efficienza e di razionalità ben maggiori che lasciare l'ordine giudiziario militare così com'è, preoccupandosi dichiaratamente di «riempire un contenitore vuoto troppo costoso da smaltire» con fattispecie che di militare hanno ben poco, e che comunque non possono essere efficacemente perseguite da uffici giudiziari così piccoli, distanti tra loro e necessariamente non competenti riguardo eventuali soggetti estranei alle Forze armate che concorrano nel reato o comunque siano coinvolti nei fatti.
Innanzitutto infatti la norma costituzionale, pur interpretata nel modo che qui si contesta, garantirebbe semmai la sopravvivenza dei tribunali militari, come uffici, e non di un separato organico di magistratura, il quale come è noto ha già nel corso dei decenni subito radicali rimaneggiamenti disposti con legge ordinaria.
Può ad esempio ipotizzarsi la costituzione di tribunali militari pur sempre a competenza limitata, preferibilmente sezioni specializzate di tribunale ordinario, comunque composti di magistrati ordinari eventualmente impiegati anche nell'attività giudiziaria loro propria, e più o meno occasionalmente impiegati per conoscere di quei fatti commessi da militari che il legislatore ritenga di riservare loro.
L'attività inquirente dinanzi ad organi o sezioni del genere potrebbe oltretutto essere affidata agli uffici requirenti dei tribunali ordinari ove i primi siano costituiti, superando così almeno in parte le note


Pag. 50

difficoltà di indagine prospettate in particolare per i reati di maggiore complessità.
Ancora più condivisibile, da un punto di vista di razionalità, appare però la proposta di mantenere solamente un Tribunale militare ed una Corte militare di appello (eventualmente con appositi requirenti), destinati a conoscere solo di reati militari ascrivibili ad appartenenti ai corpi di spedizione all'estero, affidando per il resto al giudice ordinario tutti i reati commessi, anche nell'ambito militare, dagli appartenenti alle Forze armate.
A tali unici uffici giudiziari di primo e secondo grado sarebbero ovviamente assegnati giudici ordinari con la possibilità, oltretutto, di aumentare o diminuire agevolmente il numero di essi a seconda delle effettive necessità connesse alle operazioni in corso.
La dipendenza di un tale organismo dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, oltre ad ovviare alle difficoltà di autogoverno di un separato ordine giudiziario penale di così ridotte dimensioni, risolverebbe le perplessità altrimenti suscitate dall'attribuzione di reati anche molto gravi, commessi all'estero da corpi di spedizione dipendenti dal ministro della difesa e comandati da ufficiali generali di sua fiducia, alla competenza di giudici speciali incardinati in quest'ultimo ministero, nei cui confronti lo stesso ministro della difesa è titolare dell'azione disciplinare.
In conclusione, si ribadisce come l'articolo 103 della Costituzione, comunque venga interpretato, non imponga assolutamente di mantenere i tribunali militari, e soprattutto il ruolo separato dei relativi magistrati così come sono. Spetta al potere legislativo scegliere come operare un urgente intervento di riforma, che si auspica non sia condizionato se non da considerazioni di efficienza e razionalità.
La nuova disciplina non potrà però prescindere da una soppressione del ruolo separato, da un passaggio di tutte le competenze penali in materia ad uffici giudiziari dipendenti dal Ministero della giustizia, sia che si tratti di sezioni specializzate, sia di un solo tribunale militare per le missioni all'estero, lasciando in questo caso agli uffici giudiziari ordinari le altre fattispecie di reato fin qui di competenza del giudice speciale, opportunamente ridisegnate e ridimensionate in armonia con i principi costituzionali e soprattutto tenendo presente la nuova realtà di un esercito professionale su base volontaria.

Back Index Forward