La Camera,
premesso che
il testo all'esame dell'Aula presenta profili di illegittimità costituzionale con riguardo a:
1) l'arbitraria e irragionevole estensione dell'applicabilità della legge penale militare sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo in aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Da un lato, infatti, si sottopongono a tale legge anche soggetti estranei all'amministrazione militare, dall'altro si amplia in modo del tutto irragionevole la definizione di luogo militare a «qualunque ... luogo dove i militari si trovano, anche se momentaneamente, per ragioni di servizio» (articolo 3, comma 1, lettera a), punto 3). In tal modo - sia pur limitatamente alle operazioni militari all'estero - si coinvolgono non solo i militari stranieri nelle ipotesi di cooperazione internazionale, ma anche gli «estranei alle Forze armate per i servizi di vigilanza e custodia ... o per l'adempimento di servizi collegati a operazioni militari» (articolo 3, comma 1, lettera a), punto 5). Emblematica, al proposito, la norma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) che inserisce tra i reati militari i delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, allorché commessi da militari, in luoghi militari o comunque in danno di militari;
2) la previsione di cui al numero 10) della lettera a) dell'articolo 3 che, se pur limitatamente ai casi in cui la sanzione accessoria della rimozione sia connessa al titolo di reato per cui è intervenuta condanna, continua a prevederne l'applicazione automatica in contraddizione con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 490 del 1989. Analogamente irragionevole e dunque in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, appare l'esclusione dell'automaticità
nel solo caso del concorso con inferiore;
3) l'attribuzione al ministro della difesa di un concerto con il ministro della giustizia in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, di cui all'articolo 3, comma 18, lettera ee), in violazione dell'articolo 110 della Costituzione che attribuisce esclusivamente al ministro della giustizia «l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia»;
di non procedere all'esame del provvedimento.
n. 1. Finocchiaro, Minniti, Fanfani, Molinari, Deiana, Armando Cossutta, Buemi, Oricchio, Cento, Bonito, Ostillio, Lucidi, Carboni, Pinotti, De Brasi, Annunziata, Pisa, Ruta, Mantini, Loddo, Marino, Rocchi, Tanoni, Pisapia, Leoni.