Allegato A
Seduta n. 596 del 3/3/2005


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(A.C. 2436 - Sezione 4)

ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 33.
(Ricorso abusivo al credito).

1. L'articolo 218 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 218. - (Ricorso abusivo al credito). - 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 33.
(Ricorso abusivo al credito).

Al comma 1, capoverso Art. 218, comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a dieci anni.
33. 1. Grandi, Benvenuto.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Istituzione del reato di mendacio bancario). - 1. All'articolo 137 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al comma 2, è premesso il seguente:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000.».
33. 0250. Le Commissioni.
(Approvato)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis. - (Istituzione del reato di mendacio bancario ed obblighi relativi di segnalazione). - 1. Chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad


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una banca notizie false o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 5.000.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene approvato un apposito regolamento per disciplinare gli obblighi di segnalazione all'autorità giudiziaria delle ipotesi di reato riscontrate da organi di polizia giudiziaria, pubblici ufficiali, dipendenti di aziende di credito oltre che della Banca d'Italia.
33. 0200. Foti.