Allegato A
Seduta n. 596 del 3/3/2005


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PROGETTI DI LEGGE: ARMANI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI; LETTIERI E BENVENUTO; LA MALFA ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI; FASSINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI; COSSA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRANDI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294)

(A.C. 2436 - Sezione 1)

ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

TITOLO V
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE

Art. 30.
(False comunicazioni sociali).

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dai seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in


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misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 30.
(False comunicazioni sociali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 30. - (False comunicazioni sociali). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.
* 30. 3. Pinza, Vernetti, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 30. - (False comunicazioni sociali). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). - Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.
* 30. 210. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 30. - (False comunicazioni sociali). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. (False comunicazioni sociali). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a dieci anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.
30. 208. Grandi, Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 30. - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,


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nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da mille a ventimila euro.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene».
2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.
30. 216. Grotto, Gambini.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 30. - (False comunicazioni sociali). - 1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. (False comunicazioni sociali). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.
30. 4. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Lettieri.

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole: l'arresto fino a due anni con le seguenti: la reclusione da due a dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
terzo comma, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere il quarto comma;
quinto comma, sostituire le parole:
da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a cinque anni.
30. 206. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole: l'arresto fino a due anni con le seguenti: la reclusione da due a otto anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo, il quarto e il quinto comma.
30. 211. Lettieri, Grandi.

Al comma 1, capoverso Art. 2621, primo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da due a sei anni.
30. 209. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.


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Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sopprimere le parole: , a querela della persona offesa,
30. 205. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da tre a dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al terzo comma, sostituire le parole:
da uno a quattro anni con le seguenti: da tre a dieci anni;
sopprimere il settimo, l'ottavo e il nono comma
.
30. 212. Lettieri.

Al comma 2, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due a dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al quarto comma, sostituire le parole:
da due a sei anni con le seguenti: da tre a quindici anni;
sopprimere il quinto, il settimo e l'ottavo comma.

30. 207. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso Art. 2622, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da tre a otto anni.
30. 213. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il secondo comma.
30. 203. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il terzo e il quarto comma.
30. 204. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, capoverso Art. 2622, terzo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da tre a dieci anni.
30. 214. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 2, capoverso Art. 2622, quarto comma, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da quattro a dodici anni.
30. 215. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il quinto comma.
30. 202. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 2, capoverso Art. 2622, quinto comma, sostituire le parole: 0,5 per mille della popolazione con le seguenti: 0,01 per mille della popolazione.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole: 0,5 per mille del prodotto con le seguenti: 0,01 per mille del prodotto.
30. 200. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.


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Al comma 2, capoverso Art. 2622, sopprimere il settimo e l'ottavo comma.
30. 201. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.