Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 595 del 2/3/2005
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Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta è stato votato, da ultimo, l'articolo 14.

(Esame dell'articolo 16 - A.C. 2436 ed abbinati)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 2436 ed abbinati sezione 7).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Quartiani. Ne ha facoltà.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. Signor Presidente, il testo attuale dell'articolo 16 (uso il termine «attuale» perché mi sembra di intuire che i relatori si accingano ad accogliere una proposta emendativa soppressiva di tale articolo) rappresenta un importante riconoscimento della necessità di adeguare la normativa a tutela dei risparmiatori. Sempre più il mercato e la crescita produttiva delle imprese (sia quelle quotate sia quelle non quotate) si affidano al risparmio diffuso, naturalmente, per finanziarsi, per finanziare la loro innovazione, l'espansione e per competere sul mercato. Il ruolo attivo dei risparmiatori va, perciò, potenziato perché costituisce un aspetto fondamentale in relazione anche a questa nuova funzione che essi assumono nel mercato. Il ruolo dei risparmiatori va, quindi, potenziato e corredato di garanzie e di nuove tutele.
Tutti sanno che oggi, per i risparmiatori, conoscere a fondo il mercato - e quello finanziario in particolare - è diventata un'impresa veramente difficile, soprattutto se a farlo devono essere quei cittadini che quasi autonomamente devono orientarsi all'interno del mercato delle proposte: dai bond, alle azioni, ai mutui. Si veda il caso dei bond argentini, oppure i casi Cirio e Parmalat, che hanno dato origine a diversi casi di dubbia deontologia professionale.
I risparmiatori non dispongono autonomamente di una adeguata conoscenza del mercato e, naturalmente, di una conoscenza che consenta loro di cogliere, quanto meno negli aspetti essenziali, il grado di relativa rischiosità insita nei prodotti


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finanziari: senza, cioè, che siano formulati e forniti loro strumenti, notizie ed informazioni che possano renderli consapevoli e prepararli alle scelte e alle opzioni a loro disposizione. Conosciamo benissimo la complessa modulistica in uso per le operazioni finanziarie, per i contratti di mutuo e di finanziamento, che non facilita certo scelte condivise e consapevoli. Ecco perché, allora, un articolo come quello ora in esame, assume importanza dal punto di vista delle forme di tutela preventiva del risparmio. Ciò se si pensa che i contratti devono, non solo formalmente, ma anche nella sostanza, rispettare gli obblighi giuridici imposti da una copiosa normativa europea, oltre che nazionale, e che, non sempre, il risparmiatore possiede una autonoma capacità di valutazione.
Perciò occorre facilitare un'adeguata lettura, una conoscenza preventiva delle condizioni del contratto e di quelle del mercato da parte dei risparmiatori, la possibilità di effettuare una verifica preventiva (questo è ciò che sostiene l'articolo 16, che probabilmente, invece, il Governo e la maggioranza di centrodestra intendono sopprimere) sul contenuto tecnico-giuridico dei contratti e delle varie forme di «sollecitazione», che arrivano ai risparmiatori in funzione dell'acquisto di titoli, che assume grande rilievo per gli stessi risparmiatori.
Si tratta di un nodo fondamentale...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Quartiani. Colleghi, vi chiedo un maggiore rispetto nei confronti del collega che sta parlando; quindi, se intendete continuare a parlare, potete accomodarvi fuori: lo dico soprattutto ai colleghi che si trovano nell'emiciclo. Vi prego di prendere posto. Prosegua pure, onorevole Quartiani.

ERMINIO ANGELO QUARTIANI. La ringrazio, signor Presidente.
Ritengo che quello della tutela preventiva del risparmio sia un nodo fondamentale, e non secondario o addirittura un passaggio, secondo quanto sembra intendere la maggioranza, di cui invece si può fare a meno.
Non si comprende il motivo per cui il Governo e gli stessi relatori non sostengano quanto è contenuto nell'articolo 16, e cioè che nell'ambito del mercato finanziario un'adeguata tutela dei risparmiatori deve passare necessariamente anche attraverso interventi preventivi. Non si può offrire tutela ai risparmiatori solo a posteriori. Certo, vi è la class action, in America; ma è difficile avere una class action all'italiana! Non si può pensare però solo ad un diritto risarcitorio dei risparmiatori; vi è anche un diritto alla tutela preventiva, che dobbiamo normare e di cui ci dobbiamo, come legislatori, preoccupare.
Non basta risarcire, in un secondo momento, i danni patrimoniali già subìti dai risparmiatori: occorre, migliorando la trasparenza e la conoscenza, favorire il recupero di un rapporto di fiducia con i risparmiatori (compromesso dagli scandali e dai crack finanziari), i quali spesso non sono stati preventivamente informati del rischio che correvano.
Occorre individuare, e ciò avviene nell'articolo 16, strumenti che consentano la tutela del contraente debole e, soprattutto, la valorizzazione del risparmio, tenendo conto anche del grado di «istruzione» finanziaria a disposizione degli utenti, al fine di garantire la piena effettività delle norme già esistenti e dei provvedimenti vigenti in materia adottati dalla Consob, i quali stabiliscono quale obbligo degli intermediari il fatto che i clienti vengano adeguatamente informati circa le operazioni poste in essere, assicurando al cliente stesso la necessaria trasparenza e, soprattutto, sconsigliando operazioni non adeguate all'investitore.
Nella parte del testo licenziato dalle Commissioni relativamente all'articolo 16, che oggi invece ci si accinge a sopprimere, vi è una opportuna proposta di integrazione dell'attuale normativa e dei provvedimenti vigenti in materia riguardanti la Consob.
La tutela dei risparmiatori può essere realizzata solo migliorandone il grado di informazione preventiva, oltreché assicurando la certezza del diritto al risarcimento;


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ciò deve essere posto in capo agli intermediari finanziari, ed in questo senso quelle parti dell'articolo 16 che i relatori pensano di sopprimere pongono invece una serie di obblighi ai promotori ed ai soggetti preposti ai servizi di collocazione degli investimenti, prevedendone i conseguenti adempimenti.
Sono, ovviamente, previste anche precise responsabilità per gli eventuali danni arrecati per errori commessi o per dolo, nonché riguardo alla collocazione degli strumenti di mercato. E tali responsabilità, nell'articolo 16, sono poste in capo alle aziende dalle quali dipendono o con le quali hanno rapporti i promotori finanziari o i dipendenti che sono preposti al servizio di assistenza agli investimenti.
Pur nella presunzione che il comportamento degli intermediari e dei dipendenti di banche, società di assicurazione ed uffici postali - sono questi i luoghi dove sono collocati retail bond ed azioni, che nulla hanno a che vedere con le possibilità di investimento cui dovrebbero accedere i singoli risparmiatori, salvo quelli istituzionali; ciò è accaduto, ad esempio, per i bond argentini e anche per le azioni Parmalat - sia improntato alla massima trasparenza e al massimo rispetto delle prerogative e dei diritti dei risparmiatori, che impegnano il loro risparmio contribuendo a creare e a movimentare una massa di risorse finanziarie utili a far crescere la nostra economia, deve essere comunque garantita ai risparmiatori un'adeguata normativa che ne valorizzi il ruolo e li tuteli anche in via preventiva. Pertanto, senza tutele adeguate per i risparmiatori, anche dal punto di vista della prevenzione, il paese rischia di impoverirsi ulteriormente e finiscono per avere la meglio solo i profittatori. Ecco perché non comprendo per quale motivo ci si accinga a chiedere con l'emendamento Patria 16.203 la soppressione di questo articolo, che riveste una notevole importanza per i risparmiatori e, in generale, per tutta l'economia italiana (famiglie e imprese), nonché al fine di garantire che il mercato sia trasparente e che quella fra le imprese sia una competizione vera e non una competizione drogata dal dolo e dai profittatori.
Per tutte queste importanti motivazioni, voteremo contro, ed invitiamo anche i colleghi della maggioranza a farlo, la proposta di soppressione dell'articolo 16 contenuta nell'emendamento Patria 16.203 (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore per la VI Commissione ad esprimere il parere delle Commissioni.

GIANFRANCO CONTE, Relatore per la VI Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento Patria 16.203 che, se approvato, determinerà la preclusione degli emendamenti Quartiani 16.201, Agostini 16.204 e Grandi 16.202.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 16,20)

PRESIDENTE. Il Governo?

GIANLUIGI MAGRI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Patria 16.203. Ricordo che, poiché questo emendamento è interamente soppressivo dell'articolo 16, ove approvato, precluderà i restanti emendamenti presentati all'articolo 16 e, conseguentemente, non si procederà alla votazione dell'articolo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, intervengo per ribadire quanto è stato già affermato dal collega Quartini.
Noi consideriamo l'articolo 16 uno degli articoli più importanti del provvedimento


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perché posto a tutela dei risparmiatori italiani. Sarebbe sufficiente, ad esempio, porre maggiore attenzione a quanto affermato dai risparmiatori truffati nei casi di Bipop-Carire per rendersi conto che vi è stato un completo travisamento, ma anche una violazione delle diverse disposizioni regolamentari impartite dalla Consob in materia di comportamento che avrebbero dovuto osservare i promotori finanziari nei confronti dei risparmiatori.
Con questo emendamento, invece, si vuole attribuire forza di legge a quelle norme e si vuole responsabilizzare ulteriormente le banche, le società di assicurazione e quelle di gestione del risparmio in ordine alle pratiche attraverso le quali sono collocati presso i risparmiatori i vari strumenti finanziari.
Guardate a quegli esempi: li avete di fronte! Mi rivolgo ai colleghi che si accingono ad approvare l'emendamento in esame: nei vostri collegi elettorali avete incontrato i risparmiatori? Vi hanno raccontato di Parmalat, di Cirio, dei bond argentini, di Bipop-Carire? Avete ascoltato le storie vergognose nelle quali sono stati coinvolti tanti risparmiatori?
Votando contro la soppressione dell'articolo 16, avete l'opportunità di dare forza di legge a norme regolamentari che sono state stracciate in quelle vicende. Sarebbe anche un modo per colpire chi si rende colpevole di simili pratiche contro i risparmiatori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, poiché l'articolo 16 è estremamente delicato, come ha rilevato già il collega Gambini, occorre valutare con attenzione ciò che sta avvenendo.
La proposta di sopprimerlo non si comprende in quanto le vicende della Parmalat, dei bond argentini, della Bipop-Carire, della Banca 121, eccetera, hanno evidenziato in maniera netta soprattutto la necessità di prevenire situazioni siffatte. Ma come si fa la prevenzione? Bisogna agire non soltanto a livello di governance delle società, fissando obblighi, responsabilità, doveri chiari e stringenti per gli amministratori e per i revisori, ma anche dettando regole che i promotori finanziari, oppure i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, devono rispettare quando negoziano con i clienti.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, quante volte i predetti soggetti hanno fatto opera di convinzione con la vecchietta, con la pensionata, con il lavoratore, con l'impiegato privi di cultura finanziaria ed hanno dato loro un suggerimento del tipo: perché tieni il tuo gruzzoletto di 20, 30 o 50 milioni di vecchie lire in banca quando puoi investirlo in titoli sicuri come i bond argentini o quelli della Parmalat?
Occorre che siano previsti obblighi precisi a carico dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati al servizio di collocamento. In caso contrario, vicende come quelle alle quali abbiamo già assistito si ripeteranno ed altri drammi colpiranno le famiglie ed i singoli cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Patria 16.203, interamente soppressivo dell'articolo 16, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 351
Votanti 347
Astenuti 4
Maggioranza 174
Hanno votato
183
Hanno votato
no 164).

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