Allegato B
Seduta n. 595 del 2/3/2005


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ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:
il Tribunale civile di Cagliari, con un provvedimento d'urgenza, ha disposto che quattro bambini sardi con disabilità abbiano un insegnante di sostegno con rapporto 1:1 come da documentazione (diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato, legge n. 104 del 1992 articolo 12; decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) per l'intero orario scolastico;
il provvedimento è intervenuto, a seguito della decisione dei genitori di rivolgersi, dopo mesi di sterili trattative con la direzione scolastica regionale sarda ed il sottosegretario alla Pubblica Istruzione Valentina Aprea, alla Magistratura ordinaria (sentenza della Corte costituzionale, n. 204 del 2004) per vedersi riconosciuto il diritto alla completa educazione e all'integrazione dei propri figli disabili;
dal 2002 i Tribunali ordinari riconoscono «il diritto allo studio pieno e inviolabile, non suscettibile di compressione» e che «la ingiustificata riduzione delle ore di sostegno assegnate non favorisce l'insegnamento e l'istruzione [...] e reca al minore ed alla sua famiglia (i cui sforzi economici e morali sono stati del tutto vanificati) grave e irreparabile danno» (Ord. Tribunale Roma 7 febbraio 2004);
l'assegnazione di insegnante specializzato di sostegno al bambino disabile nelle scuole di ogni ordine e grado costituisce un diritto riconosciuto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 («Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»);
si tratta di uno strumento indispensabile per la piena realizzazione del diritto inviolabile all'educazione, allo sviluppo della personalità ed all'istruzione riconosciuto dalla stessa legge n. 104 del 1992 all'articolo 12, ribadito dall'articolo 3 della Costituzione;
la Costituzione prevede e tutela i diritti dei disabili anche agli articoli 2 (che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali qual è, appunto, la


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scuola), 34 (che garantisce l'effettività dell'istruzione) e 38 (che tutela con pienezza il diritto dei disabili all'educazione, disponendo che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli «organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato»); diritto all'educazione e all'istruzione piena che viene confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987;
il diritto delle persone con disabili all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità ed il diritto dei bambini a crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini sono riconosciuti anche dagli articoli 15 e 17 della Carta sociale europea;
il diritto all'inserimento sociale dei disabili è garantito dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
l'articolo 40, comma 1, della legge n. 449 del 1997 consente alle autorità scolastiche, al fine di assicurare «l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap», di far «ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, comma 8 e 9, della legge 15 marzo 1997 n. 59» e prevede «la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto 1:138 docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi»;
in aperto contrasto con i succitati diritti fondamentali dei minori che si ribadisce sono inviolabili, il Ministero persevera nell'imputare alla mancanza di fondi le ragioni di un comportamento gravemente manchevole nei confronti dei soggetti più deboli;
l'assegnazione degli insegnanti di sostegno, sulla base della popolazione scolastica e non sulla base dei casi di handicap, non tiene in alcun conto delle esigenze individuali dei minori, per cui l'assegnazione completa del rapporto 1:1 rischia di penalizzare i rapporti di sostegno di altri alunni ritenuti «meno gravi di altri», spesso arbitrariamente, dall'amministrazione scolastica, che tenta di «spartire» tra un numero di alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia sempre più in aumento (sono 160.455 gli alunni iscritti, il 4,6 per cento in più rispetto allo scorso anno), le esigue risorse dell'organico assegnato (81.262 unità, per la precisione una media di 1:2);
assegnare un numero di ore di sostegno inferiore rispetto alle reali esigenze valutate ed espresse da un'equipe multidisciplinare in collaborazione con la famiglia «comporta per il minore e per la scuola gravi problemi con il rischio che si metta in moto un meccanismo regressivo» (Ord. Tribunale Roma 7 febbraio 2004), compromettendo il consolidamento dei risultati ottenuti, interrompendo il percorso avviato ed impedendo di fatto l'attuazione di un'integrazione scolastica di qualità;
sono oramai numerose le sentenze dei tribunali civili in tutta Italia che attraverso ordinanze al Ministero (sempre resistente in giudizio contro le famiglie) sulle assegnazioni dei rapporti di sostegno adeguati a ciascun alunno, colmando le lacune nell'azione amministrativa, hanno provveduto ad integrare il sostegno a favore dei bambini con disabilità, restituendo la fiducia a tante famiglie e aprendo la strada per una serie di ulteriori ricorsi -:
quali iniziative il Governo intenda adottare per:
a) dare piena attuazione ai principi fissati dalla legge n. 104 del 1992;
b) assicurare ai bambini disabili il diritto alla scuola, all'integrazione e alla salute come previsto dalla nostra Costituzione, dalla Carta Sociale europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;


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fare in modo che il Ministero riassuma la sua imprescindibile funzione di garante del diritto allo studio, assicurando un sostegno pieno e interventi personalizzati in funzione delle esigenze e potenzialità di ciascun minore con disabilità, e non «costringendo» le famiglie a rivolgersi alla Magistratura.
(2-01489) «Soro, Mosella, Castagnetti».

Interrogazioni a risposta scritta:

FIORI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
il professor Franco Damiani, residente a Villafranca Padovana (Padova), tre volte vincitore di concorso e docente con all'attivo 24 anni di insegnamento, lo scorso 14 settembre, all'inizio del corrente anno scolastico, ha preso servizio presso il Liceo Scientifico di Piazzola sul Brenta (Padova), essendogli state affidate le classi I D (storia e geografia) e II C (italiano, latino e storia);
dopo circa due settimane di regolare svolgimento delle lezioni, la classe II C si è trovata a discutere sulla questione della storicità dei Vangeli, con riferimento al libro di testo - non scelto dall'insegnante in questione, ma dal suo predecessore - «Il mosaico e gli specchi» di De Corradi-Giardina-Gregori, (vol 2, pp 7-10);
il volume citato nega la storicità dei Vangeli, e propone una lettura certamente del tutto lecita, ma comunque, secondo l'interrogante, propria di una certa impostazione culturale di tipo laicista e materialista, che può, a buon diritto, in base a una visione pluralista e democratica, trovare posto nell'insegnamento della scuola italiana;
tuttavia, in nome dello stesso principio pluralista, e della libertà di insegnamento, così come sanciti dalla nostra Costituzione, il professor Damiani si è sentito in dovere di ricordare che la Chiesa cattolica, quale depositaria delle Sacre Scritture, insegna da sempre la piena storicità dei Vangeli, precisando altresì che quella espressa non era una sua opinione personale, ma la dottrina costante del Magistero ecclesiastico, vincolante per chiunque ritenga di dover professare la religione cattolica ed ovviamente non vincolante per chi cattolico non è;
a seguito di questo episodio, che a rigore di logica si inserisce pacificamente nella normale dialettica professore/allievi, in modo del tutto inaspettato, il 28 settembre seguente, i genitori della classe II C si sono riuniti e, affermando che in classe si sarebbe creato un «clima di fortissima tensione e disagio», hanno chiesto che il professor Damiani fosse rimosso entro l'8 ottobre 2004, minacciando, in caso contrario, di autorizzare i figli ad astenersi dalle sue lezioni, e sostituito entro il 30 ottobre 2004, avvertendo che, in caso contrario, avrebbero iscritto i figli ad altra scuola: richiesta ulteriormente sollecitata nel consiglio di classe del 1o ottobre;
conseguentemente, il dirigente scolastico, professor Fernando Cerchiaro, ha rivolto al docente una richiesta di chiarimenti, inviando quindi una contestazione di addebito, contenente la minaccia di proporre a suo carico la sospensione dell'insegnamento sino a sei mesi, alla quale il professor Damiani ha esaurientemente replicato con una memoria;
in più, il professor Damiani ha utilizzato alcune ore di lezione per chiarire con gli studenti tutti i loro eventuali dubbi, constatando, peraltro, che tutto sembrava ormai definitivamente chiarito;
al contrario, gli alunni della classe II C, in data 8 ottobre 2004, all'ingresso del professor Damiani, sono tutti usciti dall'aula, ripetendo tale protesta sino al 27 novembre, benché il docente fosse regolarmente presente in cattedra;
preoccupato per la situazione, il professor Damiani avrebbe svolto una rapida indagine conoscitiva, da cui sarebbe emerso che già dal giugno 2004 - e


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dunque assai prima del proprio arrivo al Liceo Scientifico di Piazzola sul Brenta - il Csa (già «Provveditorato») di Padova avrebbe ricevuto una telefonata con la quale sarebbe stato chiesto di impedire al docente di prendere possesso della cattedra, parlando di «gravi conseguenze» se invece egli avesse preso servizio nel Liceo Scientifico;
analogamente, parrebbe che ambienti legati all'estrema sinistra padovana avrebbero incitato gli studenti del professor Damiani ad assumere il comportamento poi effettivamente adottato nei suoi confronti;
fra il 19 ottobre e l'8 novembre 2004, il professor Damiani ha avuto due esaurienti colloqui esplicativi con l'ispettore S.Q.;
in data 26 novembre 2004, la dottoressa Carmela Palombo, direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto, ha assunto nei confronti del docente il provvedimento di sospensione cautelare dall'insegnamento, con privazione dello stipendio, sostituito da un «assegno alimentare», dichiarando che la relazione ispettiva (che data 19 novembre 2004) era al suo esame;
a tutt'oggi, il professor Damiani è privato del suo stipendio, della sua cattedra e, forse ancora più importante, della sua dignità professionale, solo per avere espresso una propria personale posizione culturale - qualificata come tale, essendo egli di dichiarata fede cattolica - in una realtà, come quella scolastica, teoricamente aperta al pluralismo e all'esercizio della libertà religiosa, e per essersi pertanto avvalso dei princìpi - altamente sanciti e tutelati dalla nostra Costituzione - di libertà di opinione, di insegnamento e di credo;
non è ammissibile, secondo l'interrogante, che l'istituzione scolastica sia preda di paure e interferenze e preferisca «accontentare» quanti praticano l'intolleranza religiosa, minacciando «ritorsioni» qualora un insegnante non sia prono ai loro voleri -:
se sia informato sulla incresciosa vicenda succintamente ricordata;
come valuti il comportamento adottato dal dirigente scolastico e dal direttore regionale del Miur;
come valuti quello che appare all'interrogante un grave caso di intolleranza religiosa nei confronti di un insegnante di fede cattolica che ha espresso la sua posizione dottrinale;
se rispondano a verità le gravissime ed inaudite intromissioni politiche nell'autonomia scolastica appurate dal professor Damiani;
se non ritenga opportuno e urgente disporre una tempestiva indagine, per accertare la verità e soprattutto, ove esistenti, le responsabilità;
se non intenda valutare se sussistano le condizioni per l'immediato reintegro del docente nel suo posto di lavoro.
(4-13262)

BULGARELLI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. - Per sapere - premesso che:
la recente riforma fiscale collegata alla legge finanziaria 2005 esonera le imprese produttive dal pagamento dell'IRAP, finalizzandone i risparmi alla capacità di innovazione e sviluppo tecnologico;
fino alla definitiva stesura della legge finanziaria per il 2005 era stata considerata l'ipotesi di esonero da tale imposta anche per gli Enti di Ricerca, non più presente nel testo finale;
gli Enti di Ricerca e le Università, nel garantire lo sviluppo della Ricerca Scientifica e Tecnologica, rivestono ruolo strategico principale per il Paese;
da varie fonti risulta che gli investimenti governativi nella Ricerca sono essenzialmente


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diretti alle Imprese e solo secondariamente fruibili ad Enti di Ricerca ed Università -:
quale ruolo il Governo, nell'interesse dello sviluppo tecnologico, intenda assegnare concretamente alla Ricerca Pubblica;
se il Governo adotti iniziative di carattere normativo volte ad estendere agli Enti di Ricerca e all'università pubblica l'esonero dal pagamento dell'IRAP, al fine di sopperire a gravi carenze strutturali che da troppo tempo affliggono questo settore di vitale importanza per il Progresso e la competitività internazionale del Paese, in primo luogo destinando i fondi risparmiati alle assunzioni del personale precario;
quali iniziative si intendano prendere per sanare il grave stato di disagio che affligge i ricercatori pubblici tra i quali moltissimi precari.
(4-13280)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
Legambiente ha pubblicato un interessante e documentato dossier sullo stato di salute degli edifici scolastici chiamato «Ecosistema 2005»;
da esso si apprende che in Sicilia l'85,67 per cento delle scuole sarebbe a rischio sismico ed il 44,82 per cento a rischio vulcanico;
è evidente che le caratteristiche territoriali debbono essere considerate nella valutazione delle percentuali sovra ricordate, ma in ogni caso è opportuno conoscere, per contenere e ridurre i rischi, quali siano i criteri costruttivi delle scuole con particolare riferimento al rischio sismico -:
se corrisponda al vero che negli edifici scolastici esistenti in Sicilia le scuole a rischio sismico sono l'85,67 per cento del totale e quelle a rischio vulcanico il 44,82 per cento, e, in caso affermativo, se le costruzioni abbiano particolari caratteristiche, con specifico riferimento ai criteri costruttivi antisismici, per contenere nella misura massima possibile un rischio che evidentemente non è possibile eliminare o prevenire.
(4-13286)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
Legambiente ha pubblicato un interessante e documentato dossier sullo stato di salute degli edifici scolastici chiamato «Ecosistema 2005»;
da esso si apprende che in Piemonte, che pure si trova in una situazione di tutto rispetto per quanto attiene agli immobili che ospitano le scuole, tuttavia vi sarebbero edifici in cui sono presenti strutture con amianto nella misura del 44,34 per cento, con riferimento a casi asseritamente certificati;
la circostanza, se rispondente a verità, presenterebbe aspetti di una gravità tale da non esigere particolari sottolineature -:
se risponda a verità che negli edifici scolastici esistenti in Piemonte siano presenti strutture in amianto nella misura del 44,34 per cento dei casi e, in caso affermativo, se non ritenga, attraverso un immediato contatto con le autorità territorialmente e giuridicamente competenti, di dover richiedere l'avvio di un completo piano di bonifica.
(4-13287)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
Legambiente ha pubblicato un interessante e documentato dossier sullo stato di salute degli edifici scolastici chiamato «Ecosistema 2005»;
da esso si apprende che in Puglia continuano ad operare scuole a rischio


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ambientale dichiarato, e nel caso di specie a rischio idrogeologico, in misura pari al 41,52 per cento degli edifici scolastici;
la circostanza, se rispondente a verità, presenterebbe aspetti di una gravità tale da non esigere particolari sottolineature, atteso quel che potrebbe accadere in qualsiasi momento ad un numero elevatissimo di studenti -:
se i dati riferiti allo stato degli edifici scolastici in Puglia corrisponda al vero, e, in caso affermativo, se non ritenga, attraverso un immediato contatto con le autorità territorialmente e giuridicamente competenti, di dover valutare le azioni da attivare per evitare possibili situazioni di grave pericoli coinvolgenti un numero elevato di giovani studenti.
(4-13288)