Allegato A
Seduta n. 595 del 2/3/2005


Pag. 12


...

(A.C. 2436 - Sezione 3)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo II

Disposizioni in materia di circolazione degli strumenti finanziari

Art. 11.
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:
«La negoziazione di obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi avviene, a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con proprio regolamento, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente».
2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 2412, ottavo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano, nel caso di negoziazione da parte di questi e per la durata di un anno dal trasferimento, le disposizioni di cui al medesimo articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove tale trasferimento avvenga in Italia, presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 2, gli intermediari consegnano, a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, e quindi di rimborso al valore di acquisto, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta di investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.
4. La CONSOB emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti.
5. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 9, sono soppresse le parole: «e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f)»;
b) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.


Pag. 13


6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modficazioni, dopo l'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione.
Art. 25-ter. - (Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione) - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

Capo II.

Disposizioni in materia di circolazione degli strumenti finanziari

ART. 11.
(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

Sopprimere i commi 1 e 2.
Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di negoziazione con investitori diversi dagli investitori professionali, soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, di strumenti e di altri prodotti finanziari emessi e collocati, senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, gli intermediari consegnano o mettono a disposizione, anche per via elettronica, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4.
Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
Alla rubrica, sostituire le parole: presso investitori professionali con le seguenti: senza prospetto.
* 11. 204. Armani.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:
sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di negoziazione con investitori diversi dagli investitori professionali, soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, di strumenti e di altri prodotti finanziari emessi e collocati, senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, gli intermediari consegnano o mettono a disposizione, anche per via elettronica, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4;
al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;
alla rubrica, sostituire le parole: presso investitori professionali con le seguenti: senza prospetto.
* 11. 211. Polledri, Didonè.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:
1. Agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari, emessi e collocati senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, il cui taglio minimo di sottoscrizione sia inferiore a 50 mila euro, si applicano, nel caso di negoziazione degli


Pag. 14

stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori non professionali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte seconda del testo unico del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. L'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile non si applica qualora gli intermediari consegnino un prospetto o nota informativa redatti a cura dell'emittente e dell'intermediario, contenenti le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 3. Il prospetto o nota informativa possono essere messi a disposizione dell'investitore anche in via elettronica, secondo modalità stabilite dalla stessa CONSOB.
3. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano le previsioni di cui al comma 1, avendo riguardo alla natura degli strumenti e dei prodotti finanziari, alla qualità dell'emittente, alla presenza o meno del rating, alle caratteristiche finanziarie dell'emissione.
11. 210. Armani.

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 con il seguente:
1. All'articolo 2412 del codice civile, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per il computo del suddetto limite, alle obbligazioni emesse si sommano le garanzie rilasciate dalla stessa società in favore delle obbligazioni emesse da altri soggetti, italiani o esteri».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:
«Art. 100-bis. (Circolazione dei prodotti finanziari). - 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna il prospetto informativo previsto dall'articolo 94 agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi».
11. 3. Armani.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:
1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:
«Art. 100-bis. - (Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali). - 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osservati


Pag. 15

gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subìto.
2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2».
11. 4. (Testo modificato nel corso della seduta) Antonio Pepe, Patria, Degennaro, Gastaldi.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza, il negozio può essere annullato a richiesta dell'acquirente medesimo.
11. 202. Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e quindi di rimborso con le seguenti: rilevabile solo dal cliente, e di risarcimento del danno almeno pari.
11. 212. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quindi di rimborso al valore di acquisto e con le seguenti: rilevabile solo dall'acquirente.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: , e quindi di rimborso al valore di acquisto.
11. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
11. 201. Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c)
dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:
«Art. 100-bis. - (Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 94 e seguenti, gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati, in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, presso i soli investitori professionali oppure collocati in uno Stato non appartenente all'Unione europea presso gli investitori professionali o presso il pubblico, possono essere ceduti in Italia a soggetti diversi dagli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e anche qualora la cessione avvenga su specifica richiesta del cessionario, solo qualora il cedente o l'eventuale intermediario consegnino al cessionario, contestualmente alla cessione, un prospetto informativo predisposto dall'emittente, dal cedente e dall'eventuale intermediario e autorizzato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 94 riconosciuto ai sensi dell'articolo 98.
2. In caso di violazione del comma 1, la cessione è nulla. La nullità può essere fatta valere solo dal cessionario. L'eventuale intermediario è solidalmente responsabile


Pag. 16

con il cedente per gli obblighi restitutori derivanti dall'azione di nullità.
3. In caso di violazione del comma 1, si applica l'articolo 191. La CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna per le materie di propria competenza, possono altresì adottare i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 52 del presente decreto e 78 e 79 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
4. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione del presente articolo e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3».
11. 8. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , a pena di nullità fino a: al valore di acquisto.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: pena la annullabilità del negozio rilevabile solo dal cliente che ha diritto di rimborso al valore di acquisto oltre agli interessi legali.
11. 203. Antonio Pepe.

Al comma 4, sopprimere le parole: , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
11. 204-bis. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e disciplina fino alla fine del comma.
11. 11. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari, nonché dai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione».
11. 205. Patria, Gamba, Scherini, Degennaro.
(Approvato)

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione».
11. 14. Gastaldi.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: sono aggiunti i seguenti con le seguenti: è aggiunto il seguente.

Conseguentemente:
al capoverso Art. 25-
bis, comma 1, sostituire le parole: e imprese con le seguenti: nonché, in quanto compatibili, da imprese;
sopprimere il capoverso Art. 25-ter.
11. 200. Gastaldi.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 11.206.

All'emendamento 11.206, aggiungere la seguente parte consequenziale:
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera
o), capoverso Art. 190:
al comma 1, dopo la parola:
25; aggiungere le seguenti: 25-bis, commi 1 e 2;
al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis)
alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2;


Pag. 17


al comma 5, sostituire le parole: dall'articolo 8, commi da 2 a 6 con le seguenti: dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5.
0.11.206.1. Le Commissioni.
(Approvato)

Al comma 6, capoverso Art. 25-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza».
11. 206. Patria, Gamba, Degennaro.
(Approvato)