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1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.
2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di informazione sui medicinali, attingono preferibilmente dall'albo degli informatori scientifici di cui all'articolo 15 della presente legge. In caso contrario, decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, gli informatori scientifici devono obbligatoriamente iscriversi all'albo dei praticanti.
3. Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico è disciplinato tramite le relative contrattazioni collettive tra le categorie interessate ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, del decreto del Ministro della sanità del 23 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 2 luglio 1981.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3 (Istituzione del Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci). - 1. Le regioni entro sei mesi dall'approvazione della presente legge istituiscono il Servizio regionale di informazione scientifica sui farmaci. In esso operano gli informatori scientifici iscritti al collegio regionale degli informatori scientifici di cui all'articolo 4. Gli informatori scientifici hanno un rapporto di lavoro subordinato con le aziende farmaceutiche in conformità ai contratti di lavoro della categoria di appartenenza.
2. Le regioni, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, regolamentano l'attività degli informatori scientifici secondo i seguenti principi:
a) le aziende non possono assumere informatori scientifici al di fuori di quelli iscritti nell'Albo degli informatori scientifici;
b) l'informazione scientifica nei confronti dei medici di medicina generale e degli specialisti deve essere completa, deve indicare i risultati delle sperimentazioni avvenute, le eventuali controindicazioni, se esistono farmaci generici con medesimo principio attivo;
c) il rapporto di lavoro degli informatori scientifici è disciplinato dai contratti di lavoro delle categorie interessate.
3. 40. Valpiana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'obbligo per gli informatori scientifici del farmaco di rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari, non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del medicinale, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.
3. 7. Ercole.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rispetto del segreto professionale non può pregiudicare la promozione di un uso razionale del farmaco, che lo presenti in modo obiettivo, senza esagerarne le proprietà e senza indurre in inganno il destinatario.
3. 24. Ercole.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 9. Ercole.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: dei praticanti.
3. 25. Ercole.
(Approvato)
Sopprimere il comma 3.
*3. 20. Lucchese.
Sopprimere il comma 3.
*3. 26. Burtone, Meduri.
Al comma 3, sostituire le parole: Il rapporto di lavoro, univoco, autonomo o subordinato, dell'informatore scientifico con le seguenti: L'attività degli informatori scientifici del farmaco è disciplinata sulla base di una rapporto di lavoro subordi
nato, esclusivo ed a tempo pieno. Il rapporto di lavoro.
3. 27. Labate, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Battaglia, Meduri, Bolognesi, Luigi Pepe, Maura Cossutta.
Al comma 3, dopo le parole: Il rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: di preferenza.
3. 21. Ercole.
Al comma 3, sopprimere la parola: univoco, .
3. 22. Ercole.
Al comma 3, sopprimere le parole: , autonomo o subordinato, .
3. 10. Ercole.
Al comma 3, sostituire le parole: autonomo o con le seguenti: autonomo e.
3. 28. Maura Cossutta, Battaglia, Bindi, Luigi Pepe, Labate, Bolognesi, Zanella, Burtone.
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di riserva, di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, e successive modificazioni, è stabilita, per i dipendenti addetti all'attività dell'informazione scientifica, nella misura dell'1 per cento. I disabili di cui al precedente periodo non possono essere addetti a mansioni diverse da quelle dell'informatore scientifico.
3. 23. Ercole.