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1. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici o privati. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.
2. I siti cimiteriali per animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente azienda sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
3. Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.
4. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si applica la normativa cimiteriale statale prevista dall'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge, in quanto applicabile, e dal regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, nelle more dell'emanazione da parte delle regioni di specifici organici provvedimenti in materia.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. (Libera circolazione dei feretri). - 1. Per garantire il libero trasporto
dei feretri sul territorio nazionale, vengono definite con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le caratteristiche che devono avere le bare in relazione alla destinazione finale, sia essa la inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato, la cremazione.
13. 01. (Testo modificato nel corso della seduta)Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.
(Approvato)
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. (Monitoraggio delle cause di morte, delle forme di sepoltura e della cremazione). - 1. Per garantire il monitoraggio delle cause di morte è d'obbligo che:
a) la denuncia della causa di morte sia effettuata con apposita scheda predisposta dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
b) il medico che ha compilato la scheda sulla causa di morte ed il certificato di necroscopia, li trasmetta immediatamente, anche a mezzo telefax o per via telematica, sia all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso, sia alla azienda sanitaria locale territorialmente competente;
c) il trattamento delle informazioni statistiche sulla causa di morte sia curato dall'ISTAT, che si avvale dei comuni e delle aziende sanitarie locali per la raccolta e trasmissione con periodicità mensile dei relativi dati;
d) ogni azienda sanitaria locale registri cronologicamente, con procedure informatiche, per ogni comune incluso nel suo territorio, l'elenco dei deceduti di ogni anno e la relativa causa di morte;
e) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, la regione individui quella competente alla tenuta dell'archivio in questione;
f) l'archivio sia assoggettato ai vincoli di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
g) qualora il deceduto sia residente in comune ricompreso in un'azienda sanitaria locale diversa da quella dove è avvenuto il decesso, la azienda sanitaria locale che riceve la scheda trasmetta copia della stessa, entro trenta giorni, alla azienda sanitaria locale di residenza del deceduto;
h) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni siano dirette a quella azienda sanitaria locale individuata dalla regione ai sensi della lettera e);
i) eventuali correzioni o modifiche delle schede di cui alla lettera a) a seguito di riscontri diagnostici, autopsia, o altre informazioni utili reperite successivamente, siano trasmesse tempestivamente all'ISTAT con la medesima procedura e con l'indicazione in chiaro che trattasi di una seconda scheda.
2. Per garantire il monitoraggio delle forme di sepoltura e della cremazione è d'obbligo che dal secondo anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il comune trasmetta all'ISTAT il quadro riepilogativo annuale delle sepolture e delle cremazioni, secondo il modello stabilito dal Ministero della salute con l'ISTAT e l'ANCI. I dati così raccolti ed elaborati per regione e comune, sono diffusi a cura dell'ISTAT con cadenza annuale.
3. Per assicurare il monitoraggio di eventi eccezionali producenti variazioni
improvvise di mortalità, a decorrere dal primo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, viene istituito presso il Ministero della salute un osservatorio della mortalità nelle città con più di 250.000 abitanti, alimentato con i dati numerici delle morti registrate giornalmente. L'osservatorio produce indicatori sintetici in tempo reale capaci di orientare gli operatori del settore sanitario, funebre e cimiteriale per affrontare situazioni di criticità, definendo, d'intesa con le regioni interessate e l'ANCI, protocolli operativi di pronto intervento.
13. 02. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.