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1. Per tanatoprassi si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione, unito a trattamenti di tanatocosmesi.
2. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato solo dopo l'accertamento di morte e il prescritto periodo di osservazione.
3. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono stabiliti i seguenti requisiti minimi valevoli su tutto il territorio nazionale:
a) individuazione del profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi;
b) requisiti delle scuole di tanatoprassi;
c) luoghi dove effettuare i trattamenti di tanatoprassi;
d) metodiche e sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;
e) garanzie che le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudicano la salute del tanatoprattore.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. La tanatocosmesi svolta in maniera professionale è riservata agli esercenti l'attività funebre.
12. 1. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.