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1. Previa autorizzazione comunale possono essere istituiti e gestiti da soggetti
pubblici, privati o misti esercenti l'attività funebre, in apposite sale, propri servizi per il commiato.
2. È prevista l'istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.
4. È compito del comune regolamentare l'attività di cui al presente articolo, secondo princìpi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale o dalle province autonome.
5. I servizi per il commiato, comunque gestiti da soggetti pubblici, privati o misti, sono fruibili da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre, in condizioni di pari dignità.
6. I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997.
Al comma 4, sopprimere le parole: o dalle province autonome.
11. 20. Zeller, Brugger, Collè, Widmann, Detomas.
(Approvato)
Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: I servizi per il commiato possono essere altresì destinati alla celebrazione delle esequie civili o religiose per appartenenti a confessioni religiose che non dispongano di locali adatti a tale scopo.
11. 1. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanotti, Buffo, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.
(Approvato)