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1. Il trasporto funebre costituisce attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune nel cui territorio ha sede l'impresa, secondo norme dettate dalle regioni. Nel caso di impresa con più sedi l'autorizzazione è rilasciata dal comune ove insiste la sede legale.
2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate alle imprese in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Tutela del dolente e della concorrenza). - 1. All'interno dei servizi mortuari e degli obitori, delle strutture sanitarie pubbliche e private in genere, è fatto assoluto divieto di svolgere attività funebre, di proporre servizi o forniture attinenti l'attività funebre. Ogni violazione
deve essere tempestivamente segnalata al comune per la irrogazione delle sanzioni previste.
2. Le strutture sanitarie pubbliche o private, gli istituti universitari, i comuni e in genere gli esercenti l'attività del servizio mortuario od obitoriale, sono tenuti a gestire direttamente detti servizi o ad affidarli nei modi che garantiscano la separazione di attività di pubblico servizio da quelle a carattere commerciale. Se l'esercizio del comune è diverso da quello svolto in economia diretta, si applica l'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie non può svolgere attività funeraria.
10. 01. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Servizio mortuario e obitorio). - 1. Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero, oltre alla custodia nel servizio mortuario delle salme di persone ivi decedute, svolgono le seguenti funzioni obitoriali:
a) tenere in osservazione i cadaveri nei quali il medico necroscopo disponga ulteriori accertamenti, ovvero per i decessi in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenere il cadavere o, ancora per i decessi nella pubblica via o in luogo pubblico per i quali la pubblica autorità disponga il trasporto in obitorio;
b) esposizione al pubblico per il riconoscimento di persone non identificate;
c) conservare, anche per periodi indefiniti, cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria;
d) deposito di cadaveri portatori di radioattività ovvero portatori di malattie infettive come indicati nell'elenco stabilito dal Ministro della salute;
e) eseguire autopsie, anche giudiziarie, o per accertamenti medico legali;
f) eseguire, ove richiesti, i trattamenti di imbalsamazione o di tanatoprassi;
g) procedere al recupero di protesi elettroalimentate nei casi in cui il cadavere debba essere cremato;
2. I locali dell'obitorio debbono avere i requisiti impiantistici e strutturali richiesti dall'allegato tecnico al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1997, n. 42, S. O., per il servizio mortuario delle strutture sanitarie.
3. Per gli obitori deve essere assicurata la sorveglianza, diretta o attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita del deceduto. Deve inoltre essere assicurata la sorveglianza con apposite strumentazioni antintrusione anche ai fini di evitare l'eventuale alterazione di elementi, per i casi in cui debbano essere mantenute le salme a disposizione dell'autorità giudiziaria.
4. Le funzioni di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono assorbite da quelle attribuite all'obitorio della presente legge.
10. 02. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.