Allegato A
Seduta n. 588 del 17/2/2005


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(A.C. 4144 - Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri).

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale di stato civile del comune di decesso, nel rispetto dei princìpi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata in vita in uno dei modi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. La dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri è disciplinata dai comuni che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le apposite aree cimiteriali.


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4. La dispersione delle ceneri in natura, all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) in montagna, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
c) nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
d) nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

5. La dispersione all'interno di aree private aperte presuppone il consenso dei proprietari.
6. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dalla legislazione vigente.
7. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, oppure da personale a tale fine autorizzato dall'avente diritto.
8. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 30 marzo 2001, n. 130, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
9. In caso di affidamento personale, l'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di un cimitero, previa comunicazione all'ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.
10. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate ai dolenti e la salma.
11. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.
12. Le cellette cinerarie e ossarie non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia, per quanto attiene ai vincoli di spazio e di aerazione previsti dalle normative igienico-sanitarie.
13. All'articolo 411, quarto comma, del codice penale, dopo le parole: «a quanto indicato dal defunto», sono inserite le seguenti: «o con modalità diverse da quelle consentite dalla legge».
14. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, l'alinea è sostituito dal seguente:
«Le norme vigenti concernenti la cremazione sono integrate o modificate sulla base dei seguenti princìpi:».

15. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 130, la lettera h) è abrogata.
16. Gli articoli 4, 6 e 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, sono abrogati.
17. L'articolo 28 della legge 1o agosto 2002, n. 166, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Attuazione della legge 30 marzo 2001, n. 130, per la dispersione e la conservazione delle ceneri).

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: indicato in vita dal defunto, aggiungere le seguenti: con disposizione testamentaria o dichiarazione autografa,
9. 2. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.


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Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130, il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) in mancanza di disposizione testamentaria o di dichiarazione autografa da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, dichiarata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o pervenuta allo stesso ufficiale per via postale, telefax o per via telematica, nelle forme consentite dalla legge;».
9. 7. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 130, le parole: «della volontà del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «della volontà testamentaria o della dichiarazione autografa del defunto».
9. 8. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei materiali per la costruzione delle bare per la cremazione.
9. 10. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.