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1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «, la polizia mortuaria» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio»;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti».