Allegato A
Seduta n. 588 del 17/2/2005


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(A.C. 4144 - Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. All'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «, la polizia mortuaria» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ogni comune adotta un regolamento in materia funeraria riguardante le attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria, tenendo conto delle disposizioni di principio»;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene e in materia funeraria, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 15.000 euro, secondo modalità e procedure da definirsi nei predetti regolamenti».