Allegato A
Seduta n. 588 del 17/2/2005


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(A.C. 4144 - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Integrazione del testo unico delle leggi sanitarie).

1. Dopo l'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 341-bis. - 1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta, secondo modalità fissate dalle regioni, le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale;
c) trasporto di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

2. Nello svolgimento di attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, chiunque proponga direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali di valore o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi è punito, se il fatto non costituisce reato, la prima volta con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 25.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre e per casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Integrazione del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso Art. 341-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: la prima volta.
7. 20. Palumbo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 341-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Per essere autorizzati all'attività funebre devono in ogni caso ricorrere i seguenti requisiti:
a) la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed


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il ricovero di non meno di un carro funebre;
b) la disponibilità continuativa, in proprietà o leasing, di almeno un carro funebre;
c) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;
d) personale e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione e tutela della salute dei lavoratori, nonché in regola in materia contributiva, nella misura minima di tre necrofori od operatori funebri;
e) personale che possieda caratteristiche di moralità equiparate a quelle di un dipendente della pubblica amministrazione e in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.

4. Salvo che la violazione non configuri reato penale, ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.
7. 2. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.