Allegato A
Seduta n. 588 del 17/2/2005


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(A.C. 4144 - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Sostituzione dell'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 341. - 1. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia».