1. L'articolo 341 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 341. - 1. La regione ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, sentito il comune territorialmente interessato, la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di principio in materia».