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1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 340. - 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.
2. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane».
Al comma 1, capoverso Art. 340, comma 2, sopprimere le parole: , delle ceneri.
5. 21. Palumbo.
(Approvato)