Allegato A
Seduta n. 588 del 17/2/2005


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(A.C. 4144 - Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 340. - 1. È vietato seppellire un cadavere od ossa umane in luogo diverso dal cimitero. È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri o di ossa umane nelle cappelle private familiari non aperte al pubblico, di cui all'articolo 338, comma 8, e per le sepolture di cui all'articolo 341, comma 1.
2. Il contravventore delle disposizioni di cui al comma 1, se il fatto non costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro e sono a suo carico le spese per il trasporto al cimitero del cadavere, delle ceneri e delle ossa umane».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Sostituzione dell'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso Art. 340, comma 2, sopprimere le parole: , delle ceneri.
5. 21. Palumbo.
(Approvato)