...
1. L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 339. - 1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma. È escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.
3. Il trasporto di cadaveri, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.
4. L'addetto al trasporto di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.
5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme di principio dello Stato vigenti in materia.
6. Ai contravventori delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro».
Al comma 1, capoverso Art. 339, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: stessa, svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso.
4. 1. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.
Al comma 1, capoverso Art. 339, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ; nel caso in cui tali gestioni non siano svolte in economia diretta da parte dell'ente locale, ma affidate a soggetti terzi partecipati o controllati dal comune, tenuto conto degli obblighi di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è d'obbligo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, con l'attività svolta in concorrenza.
4. 3. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.
Al comma 1, capoverso Art. 339, comma 5, sostituire le parole: vigenti in materia con le seguenti: . Proprietari, esercenti e personale addetto alla trattazione dei funerali devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.
4. 4. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.
(Approvato)