Allegato A
Seduta n. 588 del 17/2/2005


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(A.C. 4144 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie).

1. L'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 337. - 1. Le regioni, di intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori. Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi sono realizzati dentro il cimitero.
2. Gli ambiti territoriali ottimali, di cui al comma 1, definiti in base al reale fabbisogno di sepolture e di cremazioni, tengono conto dei cimiteri e dei crematori già esistenti. In attuazione del piano regionale, i comuni interessati adeguano il loro piano cimiteriale, quale necessario strumento della pianificazione locale.
3. I cimiteri ed i crematori fissi possono:
a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione o da operatori privati che comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione della garanzia a favore del comune proprietario dell'area e sotto la vigilanza del comune stesso;
b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti. Limitatamente ai crematori, tali servizi possono essere gestiti anche da enti morali senza fini di lucro, che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni sede degli impianti.
4. I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio, comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.
5. Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, subentra nella gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma 4, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni.
6. Le regioni procedono alla approvazione dei piani regionali entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Sotto il profilo igienico-sanitario i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria individuata dalle regioni.
8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Sostituzione dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie).

Al comma 1, capoverso Art. 337, comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: o da operatori privati fino alla fine della lettera.
2. 25. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.


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Al comma 1, capoverso Art. 337, comma 3, lettera a), dopo le parole: comune proprietario dell'area e aggiungere le seguenti: ad operare.
2. 21. Palumbo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 337, comma 3, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: dagli enti locali fino a: 18 agosto 2000, n. 267 con le seguenti: dai comuni, in forma singola o associata, oltre che in economia diretta, anche nelle forme consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 3. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso Art. 337, comma 3, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola: anche.
2. 24. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Al comma 1, capoverso Art. 337, comma 5, dopo le parole: gestione del cimitero aggiungere le seguenti: o del crematorio.
2. 22. Palumbo.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 337, comma 8, sostituire le parole da: istituzionali fino alla fine del comma con le seguenti: , intendendosi per tali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura, è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni.
2. 5. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Dopo l'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente:
«Art. 337-bis. - 1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di servizi funerari della popolazione sono definiti tenendo conto:
a) del tasso di mortalità, determinato come rapporto tra la mortalità annua diresidenti in ogni territorio in rapporto alla popolazione residente media dell'anno, registrato nell'ultimo decennio e di quello ragionevolmente prevedibile in futuro, in un periodo di almeno venti anni;
b) della necessità di garantire la presenza di un crematorio almeno ogni 4.000 decessi annui di residenti e che per il suo raggiungimento dai confini di ogni comune circostante non si effettuino più di 30 chilometri, fatte salve deroghe stabilite dalla regione o provincia autonoma di appartenenza, in relazione alla locale situazione orografica e ai sistemi di comunicazione;
c) della necessità di garantire la presenza di un cimitero, raggiungibile da parte della popolazione con tragitti che non eccedano i 20 chilometri dai confini di ogni comune, fatte salve le possibilità di deroga di cui alla lettera b);
d) della necessità di garantire la presenza di un obitorio nelle strutture sanitarie almeno in ogni capoluogo di provincia e nei comuni con più di 20.000 abitanti.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni o le province


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autonome definiscono, d'intesa con la rappresentanza territoriale dei comuni e degli altri enti locali interessati, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o della provincia autonoma, trasferendo, ove necessario, le dovute risorse economiche, quantità e standard di qualità dei servizi e impianti oggetto della presente legge, come definiti al comma 1, in modo da soddisfare le esigenze funerarie essenziali dei cittadini, in osservanza dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalità e tecniche di sepoltura più idonee a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri;
b) favorire il ricorso alla cremazione;
c) recupero e riuso delle tombe abbandonate, salvaguardando le peculiarità storiche e architettoniche presenti;
d) perseguimento dell'obiettivo di associare le funzioni e le gestioni in bacini territoriali ottimali.

3. Gli ambiti territoriali ottimali sono definiti in base al fabbisogno di servizi e impianti, considerate le dotazioni minime di cui al presente articolo tenendo conto delle strutture già esistenti.
4. I servizi funebri e cimiteriali sono servizi locali di interesse generale per i quali si applica il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per i servizi cimiteriali valgono i seguenti principi:
a) gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi funerari salvo quanto stabilito alla lettera b);
b) gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi funerari a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione di coloro ai quali è affidata l'erogazione del servizio ovvero, ove prevista la gestione separata degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, dei gestori di questi ultimi, a fronte di un canone stabilito dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare la gestione degli impianti, reti ed altre dotazioni patrimoniali, nonché il compito di espletare la gara per affidamento della erogazione del servizio;
c) la concessione di aree cimiteriali appartenenti al demanio comunale è effettuata unicamente dall'ente locale;
d) la cessione in uso di spazi cimiteriali diversi da quanto indicato alla lettera c) può essere effettuata dall'affidatario dell'esercizio del cimitero secondo i criteri di cui al decreto ministeriale attuativo dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130, ove la durata della cessione in uso sia superiore al restante periodo di affidamento dell'esercizio, il relativo contratto è sottoscritto anche da un rappresentante dell'ente locale. Ai fini economici, all'ente locale e all'affidatario dell'esercizio è attribuita, proporzionalmente al periodo di propria competenza, la parte di ricavi spettante per dette cessioni;
e) la durata massima dell'affidamento di servizi e impianti oggetto delle presente legge è pari a:
1) 30 anni per i cimiteri e i crematori;
2) 20 anni per gli obitori;
f) una quota percentuale degli introiti corrispondenti alla concessione o alla cessione in uso di spazi cimiteriali pari al 10 per cento, è destinata a garantire la permanenza nel tempo della manutenzione degli spazi cimiteriali, con la seguente destinazione d'uso: in caso di introito diretto nel bilancio dell'ente locale, con specifico vincolo di destinazione; negli altri casi, con il vincolo della destinazione di detti fondi in specifiche gestioni speciali distinte in termini proprietari dall'erogatore


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dei servizi cimiteriali, produttrici di un reddito annuo con il quale garantire la manutenzione cimiteriale».
2. 03. Burtone, Zanotti, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.