Allegato A
Seduta n. 588 del 17/2/2005


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(A.C. 4144 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4144 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e attribuzioni).

1. La presente legge determina i princìpi fondamentali in materia funeraria, intesi come il complesso di servizi e di funzioni in ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria.
2. I princìpi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:
a) uniformità del trattamento del cadavere, delle ceneri cremate e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;
b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri e delle ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;


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c) salvaguardia e tutela, nell'attuazione dei princìpi di cui alle lettere a) e b), dei diversi usi funerari propri di ogni comunità territoriale;
d) alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;
e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione.

3. L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al sindaco del comune nel cui territorio si svolge tale attività. Il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e per la polizia mortuaria del personale comunale espressamente incaricato.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Oggetto e attribuzioni).

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: delle ceneri e delle ossa umane con le seguenti: le ceneri e le ossa umane.
1. 10. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) in qualità di medico curante, a rilasciare un certificato di morte nel quale si attesti: data, ora, luogo e circostanze del decesso e, ove possibile, la malattia che, a giudizio del medico, sarebbe stata la causa della morte. Copia del certificato viene tempestivamente inoltrata al medico necroscopo territorialmente competente, che esegue la visita necroscopica, identifica la salma, accerta la causa della morte, acquisisce gli elementi utili ad escludere l'ipotesi di reato e compila la scheda di rilevamento statistico sulla causa di morte, trasmettendone copia all'ufficiale di stato civile»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) ad informare l'azienda sanitaria locale dei fatti che possono interessare la sanità pubblica»;
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta su apposito modulo che consenta rilevazioni statistiche»;
il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 9.000 euro».

2. L'articolo 254 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 254. - 1. Il sanitario che nell'esercizio della sua professione sia venuto


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a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve immediatamente farne denuncia all'azienda sanitaria locale e coadiuvarla, se occorre, nella esecuzione delle disposizioni emanate per impedire la diffusione delle malattie stesse e nella cautele igieniche necessarie.
2. Il contravventore è punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro, alla quale si aggiunge, nei casi gravi, la pena dell'arresto fino a sei mesi. Il prefetto adotta o promuove presso gli organi competenti i provvedimenti disciplinari del caso».
1. 04. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: «cimiteri,» è soppressa;
b) dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
«I progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri, di crematori, di obitori, di servizi per il commiato, sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico sanitari fissati da norme di principio dello Stato e da quelle che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbiano stabilito.
Ogni comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale da sottoporre all'approvazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, secondo i requisiti fissati da norme di principio dello Stato e da quelle che eventualmente la regione o la provincia autonoma abbiano stabilito».

2. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Art. 343. - 1. I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune.
2. La costruzione dei forni crematori mobili è autorizzata dalla regione o provincia autonoma nella quale sono prodotti. Tali forni operano nei luoghi prescelti, previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma territorialmente competente.
3. I progetti di costruzione dei crematori sono approvati dall'organo comunale competente, tenuto conto della pianificazione regionale esistente, e devono essere corredati da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti.
4. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.
5. Le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi vengono introdotti nel forno dentro contenitore di materiale facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva di materiali non combustibili o sublimabili e in maniera tale da consentire la corrispondenza delle ceneri.
6. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, portatori di radioattività oltre le soglie di pericolosità prestabilite.
7. È d'obbligo la rimozione preventiva dal cadavere destinato alla cremazione delle protesi elettroalimentate. Detta rimozione è possibile sia eseguita da infermiere specializzato, da tanatoprattore abilitato o da un medico».
1. 01. Zanotti, Burtone, Maura Cossutta, Valpiana, Zanella, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Petrella.