Allegato A
Seduta n. 587 del 16/2/2005


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(Sezione 4 - Iniziative normative per evitare che il prezzo di beni e servizi risulti ingannevole)

SCHERINI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
il prezzo di beni e servizi, ad avviso dell'interrogante, dovrebbe essere considerato pubblicità ingannevole se il modo in cui viene calcolato, comprensivo dei servizi ad esso connessi, sia tale da indurre in errore le persone cui l'offerta è rivolta;
non si tratta più di perseguire il commerciante che truffa sul prezzo dei saldi, ma di contrastare raffinati sistemi di raggiro dei consumatori, posti in essere da società di primissimo piano, al fine di alterarne la comprensione del prezzo;
è sconfortante osservare che gran parte delle pronunzie di condanna derivino


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da denunzie della concorrenza commerciale, più che da iniziative dei consumatori, segno della difficoltà di percepire l'inganno -:
se non intenda adottare iniziative normative volte a stabilire che i prezzi esposti al pubblico debbano essere quelli finali unitari, comprensivi di ogni elemento anche fiscale, o, se si tratta di prezzi composti, che ciascuno degli elementi debba essere esposto con eguale rilievo, configurandosi, altrimenti, l'ipotesi di pubblicità ingannevole.
(3-04210)
(15 febbraio 2005)