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GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. La proposta di legge n. 3017-B modifica i requisiti richiesti per svolgere le funzioni di patrocinatore a spese dello Stato, intervenendo a tal fine su alcune disposizioni (articoli 80, 81, 83, 101 e 102) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
La proposta, già approvata in prima lettura dalla Commissione giustizia della Camera in sede legislativa, il 23 dicembre 2002, è stata trasmessa al Senato, che l'ha approvata con modifiche, il 7 aprile 2004.
La proposta consta di 5 articoli, ma solo i primi tre sono stati oggetto di intervento da parte del Senato e quindi tornano all' esame della Camera dei deputati.
La modifica più rilevante apportata dal Senato attiene alla previsione che in ogni procedimento, civile come penale, amministrativo, contabile, tributario o di volontaria giurisdizione, la scelta del patrocinatore, per chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, debba essere effettuata solo tra i difensori che, anche al di fuori del distretto di competenza, siano comunque iscritti all'apposito elenco degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio. In prima lettura la Camera dei deputati aveva invece distinto il procedimento penale da tutti gli altri processi, prevedendo che nel primo fosse possibile avvalersi di un difensore non iscritto negli speciali elenchi del gratuito patrocinio.
Il Senato ha altresì eliminato dal comma 3 dell'articolo 80 il periodo che escludeva la corresponsione delle spese e delle indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali, per 1'ipotesi di nomina di un difensore al di fuori del distretto. Peraltro, l'esclusione delle spese e delle indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale per il difensore iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, è già disposta dal comma 2 dell'articolo 82 del testo unico, sul quale la proposta non interviene.
L 'articolo 2 del provvedimento riscrive l'articolo 81 del testo unico, relativo ai requisiti per l'iscrizione dell'avvocato negli elenchi dei patrocinatori a spese dello Stato, riducendo da sei a due anni l'anzianità professionale richiesta, analogamente a quanto previsto per la formazione degli elenchi dei difensori d'ufficio, e sostanzialmente specificando gli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa.
In particolare, rispetto al testo approvato in prima lettura, si evidenziano tra i requisiti per 1'iscrizione nell'elenco dei difensori ammessi le seguenti novità:
le attitudini e l'esperienza professionale richieste dovranno essere specifiche e cioè relative al processo civile ovvero a quelli penale, amministrativo, contabile, tributario o di volontaria giurisdizione (lettera a));
l'assenza di sanzioni disciplinari dovrà riguardare i cinque anni precedenti alla domanda d'iscrizione nell'elenco e si dovrà tener conto solo delle sanzioni superiori all'avvertimento (lettera b)). Conseguentemente, non qualsiasi sanzione disciplinare comporterà la cancellazione dall'elenco, ma soltanto la sanzione disciplinare superiore all'avvertimento (comma 3);
l'anzianità professionale non inferiore a due anni viene meglio definita come iscrizione all'albo degli avvocati da almeno due anni (lettera c)).
L'articolo 3 della proposta di legge - inserito dal Senato - interviene sull'articolo
83 del testo unico, relativo alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte.
La disposizione in commento, inserisce un richiamo al difensore nel primo comma dell'articolo 83, estendendo anche a questa figura professionale le previsioni sulla liquidazione delle spese e dell'onorario previste per ausiliario del giudice e consulente. Perciò, l'onorario e le spese sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del testo unico. Ciò significa che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudizi aria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
La Commissione giustizia non ha apportato alcuna modifica al testo approvato dal Senato.
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