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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è in distribuzione e sarà pubblicato in calce al resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il presidente della II Commissione, onorevole Pecorella, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Ghedini.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, come si evince dallo stesso titolo e dal contenuto di questo provvedimento, la proposta di legge modifica i requisiti richiesti per svolgere le funzioni di patrocinatore a spese dello Stato.
Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della relazione, dalla quale si desumono le modifiche apportate dal Senato.
PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ANTONIO GUIDI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Si tratta di un provvedimento approvato in sede legislativa alla Camera e poi modificato al Senato: dunque vi è stata una unanimità in entrambi i rami del Parlamento.
Ritengo che le modifiche apportate dal Senato siano degne della massima considerazione e, quindi, di approvazione anche da parte della Camera. Mi riferisco in particolare al fatto che non si opera più un distinguo tra materia penale, civile, amministrativa e tributaria, così che gli avvocati inseriti negli elenchi per il gratuito patrocinio potranno essere scelti indifferentemente. L'unico aspetto forse non convincente sta nel fatto che questa scelta possa andare anche al di là del distretto di Corte d'appello, creando alcuni problemi, in quanto vi è una successiva norma che esclude la possibilità di richiedere le spese di trasferta. Dunque, l'avvocato scelto al di fuori del distretto di Corte d'appello si troverebbe in enorme difficoltà.
Per la verità anche l'onorevole Mantini e il presidente avevano equivocato sulla modifica apportata dal Senato, nel senso che sembrava fosse stata soppressa la disposizione che eliminava le spese di giustizia. Invece, la realtà è profondamente diversa e ce ne compiacciamo, in quanto si applica il comma 2, dell'articolo 82 del Testo unico, che appunto prevede l'esclusione della possibilità di richiedere le spese di trasferta.
Ritengo assai interessante il fatto che sia stata accolta una proposta del CNF diretta allo spostamento dell'età per l'iscrizione all'albo, per cui si può accedere allo speciale elenco degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio da sei a due anni.
In tal modo si può dare ai giovani la possibilità di fare questa esperienza non gratuitamente, ma dietro compenso. Tutto questo è stato completato - e non poteva essere diversamente - con tre indicazioni, corrispondenti ai requisiti per poter essere ammessi al gratuito patrocinio.
In primo luogo, la scelta va effettuata in relazione ad un'attitudine. Infatti, è evidente che non si può scegliere un avvocato dell'apposito elenco, non dotato di preparazione nella specifica materia. Quindi, se stiamo parlando di un processo penale, l'avvocato deve essere esperto in tale materia, e così via nei vari settori.
Il secondo requisito riguarda il seguente aspetto. In precedenza, l'avvocato non doveva essere mai stato sottoposto o condannato a seguito di incolpazione in sede di procedimento disciplinare; il nuovo testo, invece, limita tale requisito negativo soltanto all'avvertimento. Quindi, se un avvocato iscritto nello speciale elenco è stato sottoposto a procedimento disciplinare per il quale ha ricevuto solo l'avvertimento, non esistono motivi per poter procedere alla cancellazione. Mi sembra che si tratti di una norma più che giusta.
L'ultimo requisito prevede l'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno due anni.
Un'ulteriore modifica apportata dal Senato, che non può non incontrare la nostra condivisione, consiste nell'estensione del pagamento delle spese - sempre escludendo quelle relative alle trasferte - per i consulenti e per i sostituti dell'avvocato, così come si fa con i consulenti del magistrato.
Ritengo che tali modifiche siano accoglibili. Sulla ratio della legge abbiamo discusso ampiamente quando alla Camera in prima lettura è stata approvata tale proposta in sede legislativa. Per tali ragioni, preannuncio il pieno consenso e il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale, sperando che il progetto possa essere approvato nella giornata di domani.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sostiene il provvedimento in oggetto e pertanto annuncio il voto favorevole al termine dell'esame.
Si tratta di una normativa che razionalizza l'istituto del gratuito patrocinio. Quindi, si tratta dell'attuazione del principio costituzionale relativo al diritto alla difesa ed al gratuito patrocinio, innovando il Testo unico in alcuni punti.
Le modifiche apportate sono poche e non le ripeterò nel dettaglio. In particolare, viene consentita la nomina del difensore anche fuori dal distretto di Corte d'appello; tuttavia, per effetto dell'articolo 82 - che richiamo anche per il valore interpretativo dei nostri lavori - che esclude in via generale il pagamento delle spese di trasferta e di indennità, dobbiamo ritenere che tale scelta non produrrà un aggravio di costi a carico dello Stato.
Invece, la legge è utile per consentire la scelta del consulente tecnico e del sostituto di indagine nel processo penale, anche in questo caso fuori dal distretto di Corte d'appello. In modo esplicito viene specificato che le indennità di trasferta, previste dalle tariffe professionali, in questo caso non sono dovute. Si può ritenere che nel primo caso possa anche sorgere qualche difficoltà interpretativa, ma credo che la stessa potrà essere risolta sul piano deontologico.
Infatti, si immagini il caso in cui l'avvocato difensore, fuori dal distretto di Corte d'appello scelto, debba sopportare costi di trasferta e che per tale motivo volesse rinunciare all'incarico, in qualche modo contravvenendo a quello che ad oggi è un dovere latu senso.
Si tratta di temi che potranno essere affrontati sul piano deontologico e nell'ambito dei consigli degli ordini.
Fra le innovazioni più significative vi è la modifica dei requisiti relativi all'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno due anni rispetto ai sei anni precedentemente previsti, al fine di favorire la possibilità di esercizio del gratuito patrocinio anche da parte dei professionisti più giovani. Inoltre, è prevista l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.
Si tratta, dunque, di misure di razionalizzazione utili, e pertanto la Margherita annuncia sin d'ora il proprio voto favorevole sul provvedimento.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
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