Allegato A
Seduta n. 583 del 9/2/2005

TESTO AGGIORNATO AL 10 FEBBRAIO 2005


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MOZIONI MAZZUCA POGGIOLINI ED ALTRI N. 1-00400 E LUCIDI ED ALTRI N. 1-00421 SUGLI INTERVENTI PER GARANTIRE AI MINORI L'APPORTO DI ENTRAMBI I GENITORI IN CASO DI SEPARAZIONE CONIUGALE

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,
premesso che:
è necessario intervenire con urgenza per recuperare, nell'ambito del diritto di famiglia, il valore della bigenitorialità,

impegna il Governo:

ad attivarsi per rafforzare e sostenere gli uffici diplomatici e consolari all'estero in rapporto alla sottrazione internazionale dei minori operata da uno dei due genitori, per lo più non affidatario, compatibilmente con la legislazione applicabile e con le risorse di bilancio disponibili;
a realizzare adeguate campagne di informazione relative al valore assoluto ed intangibile rappresentato dal «superiore interesse del minore», nello specifico a godere dell'aiuto, del conforto e del sostegno, non solo materiale, ma anche morale, di entrambi i genitori;
ad adottare iniziative, anche normative, volte ad affermare i principi della parità tra i generi;
ad attivarsi affinché, nell'attesa di nuove norme, vengano realizzate attività di aggiornamento degli operatori interessati, in campo giudiziario e sociale.
(1-00400)
(Ulteriore nuova formulazione nel testo modificato) «Mazzuca Poggiolini, Boato, Fiori».
(25 ottobre 2004)

La Camera,
premesso che:
esiste, in Italia, un numero crescente di casi di sottrazione dei figlio minore ad opera di un genitore, di situazioni familiari, cioè, nelle quali un genitore decide, illegittimamente, di allontanarsi e di portare via con sé il figlio, in un luogo sconosciuto o all'estero, al fine di impedirgli qualsiasi rapporto con l'altro genitore;
il fenomeno risulta scarsamente indagato nella sua reale consistenza, soprattutto quando il minore è allontanato dall'Italia e portato in uno stato estero, prevalentemente nello stato d'origine del genitore sottraente (c.d. sottrazione internazionale del minore);
le stime ufficiali, diffuse dal Ministero degli affari esteri, contavano 207 casi irrisolti nel marzo 2001, 276 nel luglio 2002, più di 400 nel mese di ottobre 2004 (con circa 650 bambini coinvolti);
e, tuttavia, il Ministero per gli italiani all'estero ha riconosciuto l'esistenza di un sommerso che triplicherebbe queste cifre, e resta da considerare che questi dati, calcolati sulle coppie coniugate, trascurano episodi di sottrazione che avvengono nelle coppie conviventi more uxorio;
le sottrazioni dei figli minori avvengono in situazioni e con modalità diverse. Sono poste in essere immediatamente prima di richiedere la separazione o di interrompere la convivenza, oppure dopo il provvedimento giudiziale di affidamento


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dei figli, ad opera del genitore affidatario che intende recidere definitivamente il legame dei figlio con l'altro genitore o del non affidatario che non riconosce il provvedimento;
seppure assumono sempre più rilevanza i casi in cui il genitore sottraente ha una diversa nazionalità di origine e, comunque, decide di portare con sé il figlio all'estero, appaiono altrettanto preoccupanti i casi in cui il genitore, di origine italiana, sottrae il figlio e, pur permanendo nel territorio dello Stato, riesce a far perdere qualsiasi traccia all'altro genitore;
la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo dei 1989 e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, ratificata dall'Italia, stabilendo che tutte le decisioni relative ai fanciulli debbono dare considerazione preminente al loro superiore interesse portano a considerare che la vera vittima della sottrazione deve essere considerata il minore, nei confronti del quale, quindi, devono essere apprestate le necessarie e opportune tutele;
esistono accordi internazionali che disciplinano la sottrazione internazionale dei minori. In particolare, la convenzione dell'Aja del 1980, ratificata dall'Italia con legge n. 64 del 15 gennaio 1994, tratta gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori con l'obiettivo del loro rimpatrio. Tuttavia, la consistenza dei casi irrisolti chiede una riflessione sulla reale applicazione e sulla interpretazione data alle norme della convenzione al fine di valutarne l'efficacia, e occorre considerare che molti paesi non l'hanno ratificata;
i dati sul ricorso alla Convenzione dell'Aja che hanno coinvolto il nostro paese ci dicono che il numero di azioni intraprese dall'Italia verso gli Stati esteri (81 nel 2000, 88 nel 2001, 67 nel 2002, 73 nel 2003) è maggiore di quelle subite (60 nel 2000, 37 nel 2001, 53 nel 2002, 50 nel 2003). Anche i numeri dei casi risolti non sono positivi per il nostro Paese: nel 1999 sono stati il 10 per cento e nel 2000 il 12,5 per cento rispetto ad una media degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja che nel 1999 è stata del 54 per cento;
in Italia, le competenze sulla sottrazione internazionale del minore, sono plurali e distinte, essendo affidati:
1) al dipartimento per la Giustizia Minorile, presso il Ministero della giustizia, i ricorsi convenzionali attivi e passivi;
2) alla direzione generale degli italiani all'estero presso il Ministero degli affari esteri i casi con stati non aderenti alla Convenzione;
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 200 del 1967 il Console Generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani residenti nel suo territorio di competenza. Con riferimento a queste competenze, molti genitori che sono stati vittima della sottrazione internazionale del figlio hanno chiesto una maggiore presa in carico delle loro richieste, di superare le lungaggini controproducenti e, soprattutto all'estero, per il caso di esercizio di un legittimo diritto di visita, di avere il supporto necessario a tutelarli nel confronto con le autorità straniere;
nella maggioranza degli stati occidentali esiste una chiara volontà di arginare il fenomeno resa evidente anche dai casi risolti e dal minore numero di episodi di sottrazione internazionale. Soprattutto, questi stati hanno posto al centro la tutela dell'interesse dei minore, adeguando ad essa le normative sostanziali interne e operando interventi a sostegno, e campo sociale, diplomatico e della sicurezza;
è necessario e urgente anche per l'Italia dotarsi di strumenti di intervento efficaci e adeguati che, sempre avendo a riferimento la tutela dell'interesse dei minore, servano a riparare, con rapidità, il danno che egli subisce a causa della sottrazione, ad accertare le responsabilità nonché a ristabilire le giuste condizioni per adottare le soluzioni legislative in materia di affidamento;

impegna il Governo:

a promuovere iniziative e soluzioni normative che riconoscano il minore quale vittima della sottrazione e consentano di attivare tutti gli strumenti sia investigativi


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che coercitivi al fine di rintracciare e tutelare tempestivamente il minore indebitamente sottratto ad un genitore;
a verificare i percorsi normativi per giungere alla costituzione di un fondo per il gratuito patrocinio per le vittime di sottrazione;
a promuovere trattati bilaterali con gli Stati non aderenti alla Convenzione dell'Aja in materia di sottrazione internazionale del minore;
ad adottare iniziative perché siano unificate le competenze istituzionali in un unico organo o ad affidargli funzione di coordinamento;
a verificare con le ambasciate italiane modalità per rafforzare le iniziative da intraprendere in caso di sottrazione di un minore italiano e al fine di garantire il diritto di visita del genitore italiano;
a rafforzare il sistema dei controlli per il caso di espatrio di minori attraverso frontiere e aeroporti italiani.
(1-00421) (Testo modificato nel corso della seduta) «Lucidi, Magnolfi, Burani Procaccini, Fiori, Francesca Martini, Maura Cossutta, Deiana, Craxi, Bimbi, Castellani, Di Giandomenico, Dorina Bianchi, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Lussana, Cima, Garnero Santanchè, Finocchiaro, Turco, Montecchi, Perlini, Bonito, Fanfani, Capitelli, Lumia, Fumagalli, Sereni, Bolognesi, Mormino, Grillini, Siniscalchi, Pistone, Pinotti, Maninetti, Moroni, Ruzzante, Valpiana, Baldi, Spini, Giacco».