Allegato A
Seduta n. 583 del 9/2/2005


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(Sezione 6 - Sospensione delle nuove procedure concorsuali per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo)

MARTELLA, TOCCI, GRIGNAFFINI, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, BUFFO, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI e SASSO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con nota a firma del Ministro interrogato (prot. n. 147 del 27 gennaio 2005), è stata disposta la sospensione di nuove procedure concorsuali, da parte delle università, per la selezione di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, sia con rapporto a tempo indeterminato che determinato, nonché delle procedure già disposte dalle università stesse con pubblicazione in Gazzetta ufficiale successiva al 31 dicembre 2004;
secondo gli interroganti, la nota ministeriale è manifestamente illegittima, in quanto inibisce agli atenei, con semplice atto amministrativo, l'esercizio di facoltà ad essi attribuite in via esclusiva con norme di legge;
tale potere inibitorio non è riconosciuto al Ministro interrogato da alcuna delle disposizioni, richiamate nella nota, in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale da parte delle università: segnatamente né dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), né dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7;
il provvedimento ministeriale assume particolare gravità per il normale funzionamento degli atenei, poiché, a neppure un mese di distanza dallo sbandierato sblocco delle assunzioni di personale universitario e contrariamente agli impegni solennemente assunti in proposito dal Ministro interrogato, introduce ora, con effetto retroattivo al 31 dicembre 2004, e, quindi, senza soluzione di continuità, il blocco delle procedure concorsuali, vanificando, di fatto, la possibilità stessa di nuove assunzioni da parte degli atenei;
il nuovo blocco è destinato a perdurare per un tempo indeterminato, non essendo credibile che gli atenei possano formulare entro il 31 marzo 2005, come previsto dal citato decreto-legge n. 7 del 2005, i propri programmi triennali del fabbisogno di personale, posto che la nota ministeriale li obbliga ad attendere la «preventiva definizione - sentiti la Crui ed il Cnvsu - di apposite linee guida» da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché a conformarsi a non meglio precisati «criteri», tuttora da definire, che saranno adottati - non si sa quando - dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di valutazione dei programmi;
solo al compimento della farraginosa e complessa procedura sopra indicata, da concludersi con la valutazione ministeriale dei programmi triennali di ciascun ateneo, per la quale, peraltro, non è fissato alcun termine temporale, i programmi stessi diverranno operativi, ponendo fine all'odierno illegittimo blocco dei concorsi;
la procedura fissata dalla nota ministeriale per l'adozione da parte delle università dei programmi triennali, di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), con il doppio vincolo arbitrariamente imposto agli atenei della conformità alle «linee guida» e ai «criteri» definiti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, espropria, di fatto, gli atenei della leva decisiva della gestione delle risorse umane, fa arretrare il sistema


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universitario italiano ai tempi dell'infausta gestione burocratica e centralistica degli organici universitari, lo allontana dai modelli europei, ne svuota l'autonomia costituzionalmente garantita, pregiudica il normale funzionamento delle università, vanifica il principio di responsabilizzazione e di sussidiarietà e rende, quindi, impossibile qualsiasi forma di autentica competizione tra le università -:
se il Ministro interrogato, stante l'illegittimità della nota ministeriale con cui ha disposto la sospensione delle procedure concorsuali e la particolare gravità degli effetti per il funzionamento degli atenei, non ritenga opportuno revocare con effetto immediato il provvedimento, procedendo ad un riesame complessivo della programmazione triennale del fabbisogno di personale delle università, attraverso un confronto aperto e approfondito con il mondo accademico e con il Parlamento, anche in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2005. (3-04182)
(8 febbraio 2005)