Allegato A
Seduta n. 583 del 9/2/2005


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(A.C. 4964 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112).

1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;
b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;
c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;


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d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere»;
e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689» è aggiunto il seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112).

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) al comma 2, le parole: «fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00» sono sostituite dalle seguenti: «fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00».
1. 29. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) al comma 2, le parole: «fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00» sono sostituite dalle seguenti: « fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00».
1. 26. Pasetto, Rosato, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) al comma 2, le parole: «fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00» sono sostituite dalle seguenti: «fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00».
1. 30. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) al comma 2, le parole: «fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00» sono sostituite dalle seguenti: «fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00».
1. 27. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) al comma 2, le parole: «fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00» sono sostituite dalle seguenti: «fascia oraria di programmazione dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00».
1. 28. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.


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Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) al comma 2, le parole: «fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00» sono sostituite dalle seguenti: «fascia oraria di programmazione dalle ore 15,00 alle ore 19,00».
1. 32. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-
bis) al comma 2, le parole: «fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00» sono sostituite dalle seguenti: «fascia oraria di programmazione dalle ore 15,30 alle ore 19,00».
1. 14. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 50 per cento e sono vietate le telepromozioni».
1. 21. Pasetto, Rosato, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Carra, Gambale, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 40 per cento e sono vietate le telepromozioni».
1. 20. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 30 per cento e sono vietate le telepromozioni».
1. 16. Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia oraria i limiti di affollamento pubblicitario sono ridotti del 35 per cento».
1. 23. Pasetto, Colasio, Rosato, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia oraria sono vietate le telepromozioni».
1. 24. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente periodo con le seguenti: sono inseriti i seguenti periodi.


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Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella medesima fascia è vietata la promozione e l'anticipazione di programmi non adatti ai minori».
1. 22. Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: È comunque vietata fino alla fine della lettera con le seguenti: Nella medesima fascia oraria è comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool.
1. 25. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: alcool aggiungere le seguenti: sia nella medesima fascia oraria che.
*1. 19. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Ruzzante.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: alcool aggiungere le seguenti: sia nella medesima fascia oraria che.
*1. 38. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nessun programma radiotelevisivo destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità in qualsiasi fascia oraria sia trasmesso».
1. 15. Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nessun programma radiotelevisivo trasmesso nelle fasce orarie di cui al comma 2 può essere interrotto dalla pubblicità».
1. 12. Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nessun programma radiotelevisivo trasmesso nelle fasce orarie di cui al comma 2 e destinato specificatamente ai minori può essere interrotto dalla pubblicità».
1. 13. Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-
bis) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «programmi radiotelevisivi» sono aggiunte le seguenti: «e la loro trasmissione»;
2) le parole: «è disciplinato» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati».
1. 17. Rosato, Pasetto, Colasio, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 10. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.


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Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c)
al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» sono aggiunte le seguenti: «e televendite».
*1. 5. Valpiana, Ruzzante.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c)
al comma 3, dopo le parole: «oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot» sono aggiunte le seguenti: «e televendite».
*1. 11. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «, oltre che essere vietato nelle telepromozioni,»
1. 31. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «è vietato in messaggi pubblicitari e spot che hanno per oggetto prodotti o servizi che non sono rivolti ai soli minori ed».
1. 36. Buontempo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-
bis) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli stessi divieti e discipline sono adottati per la trasmissione di programmi televisivi, spot, messaggi pubblicitari e telepromozioni ovunque prodotti».
1. 18. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
1. 37. Buontempo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990.
1. 8. Valpiana, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
al comma 6, le parole: «25.000 e 350.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 e 700.000 euro».
1. 33. Rosato, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
al comma 6, le parole: «25.000 e 350.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 e 650.000 euro».
1. 35. Pasetto, Colasio, Rosato, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
al comma 6, le parole: «25.000 e 350.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 e 600.000 euro».
1. 34. Colasio, Rosato, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carbonella, Tuccillo, Volpini, Bimbi, Gambale, Carra, Ruzzante.


Pag. 12


Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità».
1. 50. Le Commissioni.
(Approvato)