1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 67.000 euro annui decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sopprimerlo.
5. 1. Valpiana.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 67.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 6. - 1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la campagna di informazione per definire le modalità per la campagna di sensibilizzazione per l'attuazione di attività di prevenzione contro la sindrome di morte improvvisa del lattante.
5. 01. Bolognesi, Battaglia, Burtone.