Allegato A
Seduta n. 583 del 9/2/2005


Pag. 27


...

(A.C. 4248 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

1. Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio:
a) a promuovere campagne di sensibilizzazione e di prevenzione per garantire una corretta informazione sulle problematiche connesse alla SIDS e ai casi di morte del feto senza causa apparente;
b) a predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari che comprendano lo studio dei casi sul piano anamnesico, clinico, laboratoristico, anatomo patologico, istologico.

2. Il Ministero della salute, in collaborazione con le società scientifiche interessate e con le associazioni dei genitori, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad emanare le linee guida per la prevenzione della SIDS.
3. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n.502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché ogni ostetrico, ginecologo, pediatra, neonatologo, anatomo patologo, istologo, medico di base e personale infermieristico consegua crediti formativi in materia di SIDS.


Pag. 28


4. Al fine di prevenire la SIDS, le regioni possono attivare per le categorie a rischio programmi per l'utilizzo di strumentazione di supporto quali apnea-monitor e cardio-monitor.
5. Al fine di garantire una migliore assistenza ai nuclei familiari colpiti da casi di SIDS o di morte del feto senza causa apparente, le regioni possono prevedere progetti di sostegno psicologico ai familiari delle vittime, anche facilitando i contatti con le associazioni delle famiglie toccate da esperienze analoghe.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Valpiana.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4. 2. Burtone, Battaglia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e ai casi di morte del feto senza causa apparente.
*4. 3. Zanella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e ai casi di morte del feto senza causa apparente.
*4. 4. Valpiana.

Al comma 2, sostituire le parole: dei genitori con le seguenti: del settore.
4. 6. Valpiana.

Al comma 2, dopo le parole: dei genitori aggiungere le seguenti: e dei pediatri di famiglia.
4. 7. Valpiana.

Al comma 3, dopo le parole: personale infermieristico aggiungere le seguenti: e assistente domiciliare.
4. 8. Valpiana.

Sopprimere il comma 4.
4. 9. Valpiana.
(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole da: delle famiglie fino alla fine del comma, con le seguenti: di sostegno e di aiuto e mutuo aiuto.
4. 10. Valpiana.

Sopprimere il comma 6.
*4. 11. Zanella.

Sopprimere il comma 6.
*4. 12. Valpiana.

Sopprimere il comma 6.
*4. 13. Burtone, Battaglia.