Allegato A
Seduta n. 583 del 9/2/2005


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(A.C. 4248 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. I risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati dai


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centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano che, nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, provvede ad istituire una banca dati nazionale e a trasmettere i dati così raccolti alla regione competente per territorio, ai medici curanti e ai parenti delle vittime.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: autorizzati alla prima cattedra fino alla fine del comma, con le seguenti: specializzati individuati dall'Istituto superiore di sanità con decreto del Ministro della salute.
3. 2. Battaglia, Burtone, Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole da: prima cattedra fino a: Milano con le seguenti: banca dati nazionale individuata dal Ministero della salute tra quelle esistenti presso le cattedre universitarie di anatomia patologica.
*3. 3. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: prima cattedra fino a: Milano con le seguenti: banca dati nazionale individuata dal Ministero della salute tra quelle esistenti presso le cattedre universitarie di anatomia patologica.
*3. 4. Zanella.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.
3. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).