...
1. I risultati delle indagini svolte ai sensi dell'articolo 1 sono comunicati dai
centri autorizzati alla prima cattedra dell'Istituto di anatomia patologica dell'università di Milano che, nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati personali, provvede ad istituire una banca dati nazionale e a trasmettere i dati così raccolti alla regione competente per territorio, ai medici curanti e ai parenti delle vittime.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
Sopprimerlo.
3. 1. Valpiana.
Al comma 1, sostituire le parole da: autorizzati alla prima cattedra fino alla fine del comma, con le seguenti: specializzati individuati dall'Istituto superiore di sanità con decreto del Ministro della salute.
3. 2. Battaglia, Burtone, Bolognesi.
Al comma 1, sostituire le parole da: prima cattedra fino a: Milano con le seguenti: banca dati nazionale individuata dal Ministero della salute tra quelle esistenti presso le cattedre universitarie di anatomia patologica.
*3. 3. Valpiana.
Al comma 1, sostituire le parole da: prima cattedra fino a: Milano con le seguenti: banca dati nazionale individuata dal Ministero della salute tra quelle esistenti presso le cattedre universitarie di anatomia patologica.
*3. 4. Zanella.
Al comma 2, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.
3. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).