...
1. I criteri per l'autorizzazione dei centri di cui all'articolo 1 sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni provvedono ad individuare, sul loro territorio, i centri scientifici, di ca- rattere universitario od ospedaliero, che svolgono la funzione di centri di riferimento per il riscontro diagnostico dei lattanti deceduti improvvisamente senza causa apparente entro un anno di vita e dei feti deceduti senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 31.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.
Sopprimerlo.
2. 1. Valpiana.
Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: e le modalità con cui essi devono operare.
2. 4. Valpiana.
Al comma 2, dopo le parole: od ospedaliero, aggiungere le seguenti: riconosciuti quali centri di eccellenza,
2. 5. Valpiana.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e dei feti fino alla fine del comma.
*2. 2. Zanella.
Al comma 2, sopprimere le parole da: e dei feti fino alla fine del comma.
*2. 3. Valpiana.
Al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2004 con le seguenti: dall'anno 2005.
2. 50. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)