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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati: Ghedini ed altri: Disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato.
Avverto che lo schema recante le ripartizione dei tempi dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (vedi calendario).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Ghedini, ha facoltà di svolgere la relazione.
NICCOLÒ GHEDINI, Relatore. Signor Presidente, cercherò di essere sintetico, non tanto per il numero degli istanti (è sempre un piacere), ma perché si tratta di un istituto certamente non nuovo.
Come lor signori sanno, già nel 1988, nel procedimento minorile, vi fu l'inserimento assai efficace della sospensione del processo e della messa alla prova. Ora, in sede di Commissione - devo dire che questo è un provvedimento assolutamente condiviso, che, da una originaria proposta di legge, ha poi riportato delle sostanziali modifiche, con il concorso di tutti i commissari (quindi vi è stato, sia da parte dell'opposizione, sia da parte della maggioranza una condivisione dei principi generali) -, si è addivenuti ad un provvedimento che traspone nel procedimento ordinario l'istituto della messa alla prova, ovviamente, con tutta una serie di modifiche che non comportino quell'allargamento straordinario che invece vi è nel procedimento davanti ai minorenni, per il quale anche nei processi per i quali è prevista una pena elevatissima è possibile la messa alla prova.
La ratio della norma - questo deve essere chiaro, perché vi sono state alcune prese di posizione, che evidentemente fanno comprendere come non vi sia stata chiarezza da parte di questi commentatori nella lettura dell'articolato - è proprio quella di utilizzare la messa alla prova per una maggiore efficacia della pena, per una maggiore prevenzione criminale rispetto alla medesima, per una maggiore certezza della pena stessa. Credo che noi tutti abbiamo contezza della scarsa efficacia delle pene oggi, in parte perché non vi è più il senso dell'antigiuridicità della condotta, dovuto al panpenalismo, per cui tutto è sanzionato penalmente, in parte perché effettivamente la pena, in concreto, non viene scontata. Allora, soprattutto quando si tratta di pene non elevate - si badi che questo provvedimento riguarda soltanto pene edittali nel massimo di tre anni (quindi è agevole comprendere a quali reati si rivolga) - , anziché svolgere un processo, che è lungo e costoso, soprattutto per l'ordinamento, si può verificare l'ipotesi - ma deve essere il giudice a verificarlo caso per caso - di mettere alla prova il cittadino, e, se la prova dà esito positivo, si estingue il reato. Ovviamente, proprio perché abbia maggior forza di prevenzione, si è previsto che la messa alla prova, nel processo ordinario, possa aver luogo solo ove la persona offesa dia il consenso.
Questo fa sì che vi sia da parte dell'indagato imputato una maggiore propensione a risarcire il danno per poter ottenere la messa alla prova. Quindi, questa è una finalità ulteriore, che dovrebbe garantire sia la deflazione dei processi, sia il risarcimento del danno, sia l'efficacia della
sanzione, che mira alla rieducazione, come previsto dalla nostra Costituzione. Non solo; come è facile evincere dal testo, vi è anche la sospensione della prescrizione e, quindi, ove la prova non abbia esito positivo, il processo riprende dal punto in cui si era sospeso. Quindi, non c'è nessun rischio da parte dello Stato di perdere la possibilità di perseguire penalmente il soggetto in questione.
Queste sono le linee generali del provvedimento. È ovvio che, se saranno presentati emendamenti, in sede di Comitato dei nove si valuterà la possibilità di migliorare ancora il testo (testo, ripeto, condiviso sostanzialmente da tutte le forze politiche, tranne alcuni distinguo da parte della Lega emersi in Commissione). Ritengo che questo sarà un provvedimento utile, sia per la deflazione del processo, sia per consentire alle persone offese, cioè alle vittime del reato, di ottenere il risarcimento dei danni a loro dovuto, sia per i fini squisitamente rieducativi che la sanzione penale dovrebbe avere e, purtroppo, non sempre ha.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.
PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'introduzione dell'istituto della messa alla prova, come già osservava il collega relatore, l'onorevole Ghedini, costituisce una relativa innovazione nel nostro panorama processuale e nel nostro sistema penale; il provvedimento, che persegue certamente uno scopo deflattivo dei processi, innova l'ordinamento perché anticipa alla fase del processo l'applicazione di una misura alternativa alla pena già contemplata dal nostro sistema penale quando sia intervenuta la condanna. Si tratterebbe, quindi, di un istituto che, anticipando l'applicazione delle misure alternative alla pena, le renderebbe, in un certo qual modo, alternative al processo.
La ratio deflattiva è evidente e, tuttavia, sarebbe forse una forzatura sostenere la piena continuità dell'istituto con la messa alla prova già applicata nel processo minorile o, altresì, con analoghe esperienze già in uso nel mondo anglosassone (quali, ad esempio, la probation). Ciò, per due motivi. Il primo, in quanto, obiettivamente, l'applicazione dell'istituto della messa alla prova, previsto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 sul processo minorile, è ragionevolmente fondata sull'intenzione, appunto, di scommettere sull'evoluzione della psiche e della formazione del soggetto minore, evitando il carcere in una fase assai delicata dell'evoluzione della personalità; dunque, si tratta di un contesto del tutto diverso rispetto all'adulto: evitando la pena, si erogano - proprio perché il carcere può avere un effetto alquanto criminogeno se interviene in una fase evolutiva - misure di libertà vigilata, di messa alla prova, di affidamento ai servizi sociali o di altro genere.
Diversa è la situazione nel mondo anglosassone, dove la probation interviene, per l'appunto, dopo la condanna e, soprattutto, si giova di un sistema di servizi sociali e di tradizioni assolutamente incomparabile con il nostro, anche sotto il profilo delle misure alternative (che, ad esempio, possono prevedere obblighi di facere).
Dunque, pur avendo condiviso e condividendo l'introduzione del nuovo istituto delineato con la proposta di legge in esame, devo notare come esso presenti taluni tratti di tipicità che affondano le radici, evidentemente, nella crisi della giustizia penale italiana: una crisi grave e peculiare, che richiederebbe interventi sicuramente di sistema, ben più organici di quello attuale.
In ogni caso, ritengo che il relatore, onorevole Ghedini, sia stato chiaro anche nella descrizione dell'istituto; esso si applica «quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della
reclusione non superiore nel massimo a tre anni»: ebbene, il giudice «prima delle formalità di apertura del dibattimento su istanza dell'imputato, sentite le parti e con il consenso della persona offesa o della parte civile, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e ritiene di doverne valutare la personalità all'esito della prova (...)».
La disposizione non si applica ai recidivi ed il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni.
Nel testo del provvedimento sono descritte anche le misure alternative, in questo caso, al processo (e non alla pena). Infatti, con ordinanza di sospensione, il giudice affida l'imputato ai servizi sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno e, ove necessario, impartisce disposizioni per le attività di controllo, tramite la polizia giudiziaria. I servizi sociali, inoltre, riferiscono al giudice, ogni sei mesi, sulla evoluzione della messa alla prova.
Sempre all'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 5, è previsto che, con il medesimo provvedimento, il giudice possa impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a promuovere la conciliazione con la parte offesa dal reato, nonché la riparazione del danno. Ciò, ripeto, avviene al di fuori di un giudizio di condanna, e dunque all'inizio del processo.
È altresì importante evidenziare che la sospensione è revocata in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o se chi ne ha usufruito commette un delitto non colposo per il quale riporta una condanna a pena detentiva. Vorrei rilevare che, nel sistema anglosassone, in caso di trasgressione sono previste anche pene maggiorate (dunque, più severe), oltre alla revoca della sospensione.
L'effetto dell'istituto della messa in prova è costituito dal fatto che il giudice fissa, al termine del periodo di sospensione di tre anni, oppure se avviene la riparazione o la conciliazione, una nuova udienza, nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se ritiene che il comportamento dell'imputato è stato conforme alle prescrizioni; diversamente, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero o fissa una nuova udienza per la prosecuzione del processo.
Come detto, riteniamo utile il provvedimento in esame, il quale persegue uno scopo deflattivo; d'altra parte, sappiamo anche che, in virtù sia della cosiddetta legge Simeone, sia degli articoli 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975, anche un processo che dovesse concludersi con l'irrogazione di una pena inferiore a tre anni vedrebbe disposto, analogamente, l'affidamento ai servizi sociali, e comunque misure alternative alla detenzione. Ritengo logico, dunque, anticipare al momento dell'apertura delle formalità del processo tale valutazione.
Pertanto, nel confermare a nome sia del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo, sia dei gruppi appartenenti all'Ulivo l'orientamento favorevole a tale misura, non possiamo che auspicare che si intervenga in maniera più organica e sistematica sulle questioni dell'efficienza della giustizia penale in Italia, poiché anche il provvedimento in esame risulta un palliativo utile, ma assai limitato. Probabilmente, dovremmo lavorare per rivedere il sistema delle impugnazioni, al fine di garantire sia il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, sia la certezza della pena.
Naturalmente, ritengo che la condivisione del provvedimento in esame rappresenti la prova provata del fatto che, quando vengono presentati provvedimenti utili, o quantomeno opportuni, in materia di efficienza della giustizia l'opposizione garantisce il suo contributo ed il suo consenso.
Lo abbiamo fatto anche per altre misure: in materia di liberazione anticipata, di allargamento del patteggiamento, di misure penali contro il terrorismo ed in altre circostanze ancora. Tale dovrebbe, dunque, essere la strada da seguire: quella del confronto, essendo tutti consapevoli - anche se la maggioranza attuale mostra spesso di dimenticarlo - che la giustizia è
un bene pubblico, su cui il confronto dovrebbe prevalere rispetto allo scontro.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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