Alemanno, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Mastella, Matteoli, Miccichè, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.
In data 3 febbraio 2005 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
ARRIGHI: «Modifica all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori» (5593).
In data 4 febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PERROTTA: «Disposizioni in materia di responsabilità civile del magistrato» (5595);
LUSETTI: «Concessione di benefìci previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto» (5596).
Saranno stampate e distribuite.
In data 3 febbraio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
S. 2962. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998» (approvato dal Senato) (5584);
S. 2992. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000» (approvato dal Senato) (5585);
S. 3007. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003» (approvato dal Senato) (5586);
S. 3012. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003» (approvato dal Senato) (5587);
S. 3038. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002» (approvato dal Senato) (5588);
S. 3076. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003» (approvato dal Senato) (5589);
S. 3099. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003» (approvato dal Senato) (5590);
S. 3100. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003» (approvato dal Senato) (5591);
S. 3181. - «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003» (approvato dal Senato) (5592).
In data 4 febbraio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 3270. - Senatori CONTESTABILE ed altri: «Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali» (approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (5594).
Saranno stampati e distribuiti.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
ROTUNDO ed altri: «Disposizioni concernenti lo svolgimento delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche elettive pubbliche» (5548) Parere della V Commissione;
ROTUNDO: «Modifica all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro delle badanti» (5557) Parere della XI Commissione.
III Commissione (Affari esteri):
S. 2962. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino 119 giugno 1998» (approvato dal Senato) (5584) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e X;
S. 2992. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre 2000» (approvato dal Senato) (5585) Parere delle Commissioni I, V, VII e X;
S. 3007. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003» (approvato dal Senato) (5586) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV;
S. 3012. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della
Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003» (approvato dal Senato) (5587) Parere delle Commissioni I, II, , V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV;
S. 3038. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002» (approvato dal Senato) (5588) Parere delle Commissioni I, V, VII e X;
S. 3076. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003» (approvato dal Senato) (5589) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;
S. 3099. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio 2003» (approvato dal Senato) (5590) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;
S. 3100. - «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003» (approvato dal Senato) (5591) Parere delle Commissioni I, IV, V e XII;
S. 3181. - «Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003» (approvato dal Senato) (5592) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII e X.
VII Commissione (Cultura):
STUCCHI: «Modifiche all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali» (5497) Parere della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
ROTUNDO: «Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale» (5558) Parere delle Commissioni I, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
X Commissione (Attività produttive):
DIDONÈ: «Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale» (5550) Parere delle Commissioni I, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
DORINA BIANCHI: «Disposizioni in materia di vaccinazioni contro tutte le forme di meningite» (5560) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):
S. 3270. - Senatori CONTESTABILE ed altri: «Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali» (approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (5594) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 52 del l3-28 gennaio 2005 (doc. VII, n. 582) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico dalle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dal giudice del tribunale di Gela designato dal presidente dello stesso tribunale;
alla II Commissione permanente (Giustizia).
Sentenza n. 53 del 13-28 gennaio 2005 (doc. VII, n. 583) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal giudice del tribunale di Messina designato dai presidente del tribunale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1998), come modificato dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1999), sollevata in via subordinata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal giudice del tribunale di Messina designato dal presidente del tribunale;
alla II Commissione permanente (Giustizia).
Sentenza n. 64 del 13-29 gennaio 2005 (doc. VII, n. 586) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), in riferimento agli articoli 117 e 97 della Costituzione, sollevata dalla regione Veneto;
alla V Commissione permanente (Bilancio).
Sentenza n. 65 del 13-29 gennaio 2005
(doc. VII, n. 587) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Sardegna 9 agosto 2002, n. 14 (Nuove norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici che si svolgono nell'ambito territoriale regionale) sollevata in riferimento all'articolo 117 primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri;
alla VIII Commissione permanente (Ambiente).
Sentenza n. 66 del 13-29 gennaio 2005 (doc. VII, n. 588) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e del
l'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 16 e 23 della Costituzione, dallo stesso giudice di pace di Roma;
alla IX Commissione permanente (Trasporti).
La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 28 gennaio 2005, sentenza n. 50 del 13-28 gennaio 2005 (doc. VII, n. 580), con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla regione Toscana nei confronti della predetta legge n. 30 del 2003;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 118 Costituzione, dalle regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, nonché dalla Provincia autonoma di Trento;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera 1), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 24 Costituzione, della regione Basilicata;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento all'articolo 117 Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla provincia autonoma di Trento;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 41 Costituzione, delle regioni Marche ed Emilia-Romagna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 97 Costituzione, dalla regione Toscana;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 76 Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 76 Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 55, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 76 Costituzione, dalla regione Toscana;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalla regione Toscana;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 Costituzione, dalle regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cd alle relative norme di attuazione, dalla provincia autonoma di Trento;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 117, terzo comma, Costituzione dalla regione Marche;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 117, terzo comma, Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere b), e) e d), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalle regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli articolo 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla provincia autonoma di Trento;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere f), h) ed m), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalle regioni Marche ed Emilia-Romagna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e h), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalle regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla provincia autonoma di Trento;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettere e) e f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 Costituzione, dalla regione Basilicata;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, prima parte, del decreto legislativo n. 216 del 2003, sollevata, in riferimento agli articolo 117 e 118 Costituzione, dalle regioni Marche e Toscana;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 117 Costituzione, dalle regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 76, 117 e 118 Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla provincia autonoma di Trento;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 97, 117 e 118 Costituzione, dalle regioni Marche e Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 97, 117 e 118 Costituzione, dalla regione Toscana;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla provincia autonoma di Trento;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 118 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276
del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117 Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 47 a 59 nonché da 70 a 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalla regione Marche;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, 54, 55, commi 1, 2 e 4, e 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalla regione Toscana;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, e 51, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 118 Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, e 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli articoli 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla provincia autonoma di Trento;
alla XI Commissione permanente (Lavoro).
Con lettera in data 28 gennaio 2005, sentenza n. 51 del 13-28 gennaio 2005 (doc. VII, n. 581), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale collaborazione fra Stato e regioni;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia Romagna, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;
alla XI Commissione permanente (Lavoro).
Con lettera in data 29 gennaio 2005, sentenza n. 62 del 13-29 gennaio 2005 (doc. VII, n. 584), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato);
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59);
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione
della regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di validazione del sito;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del predetto decreto-legge n. 314 del 2003 nella parte in cui non prevede una farina di partecipazione della regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti;
dichiara non fondata, salvo quanto disposto nei capi d) ed e), la questione di legittimità costituzionale del predetto decreto-legge n. 314 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 77 e 117 della Costituzione, nonché ai principi costituzionali di sussidiarietà, di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla regione Basilicata;
alla VIII Commissione permanente (Ambiente).
Con lettera in data 29 gennaio 2005, sentenza n. 63 del 13-29 gennaio 2005 (doc. VII, n. 585), con la quale:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico;
c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 498, comma 4-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dal tribunale di Biella;
alla II Commissione permanente (Giustizia).
Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 28 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2004.
Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 3 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, riferita all'anno 2003 (doc. CLXXII, n. 4).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 8, comma 19, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, la prima relazione sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico, relativa all'anno 2003 (doc. CCXIII, n. 1).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, le relazioni d'inchiesta relative, rispettivamente, ad un inconveniente grave occorso ad alcuni aeromobili il 27 aprile 2004 all'aeroporto di Napoli Capodichino e ad incidenti aerei occorsi il 23 dicembre 2000 in località Haut Glacier de Tsa de Tsan (Aosta), il 1o giugno 2001 a Tavernerio (Como), il 3 novembre 2001 all'aeroporto di Biella ed il 19 dicembre 2003 in località Calandrino (Napoli).
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).
Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 3 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la relazione sulle attività svolte, nel corso del 2003, nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (doc. LXXXI, n. 4).
Questo documento sarà stampato, dìstribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).
Il Ministero dell'interno, con lettera in data 1o febbraio 2005 ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica dello scioglimento dei consigli comunali di Sorbo Serpico (Avellino), Curtatone (Mantova) e di Guidonia Montecelio (Roma).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Il Garante del contribuente per la regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 27 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-bis, n. 33).
Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Il Garante del contribuente della regione Umbria, con lettera in data 27 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-bis, n. 36).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).
Il Garante del contribuente della regione Sardegna, con lettera in data 28 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo
stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-bis, n. 34).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).
Il Garante del contribuente per la regione Marche, con lettera in data 1o febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'artico1o 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-bis, n. 35).
Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 febbraio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Franco Lucchesi a presidente dell'Automobile Club Italia (ACI) (136).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).
Il ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 7 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la richiesta di parere parlamentare sul documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il 2004-2006 (447).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 marzo 2005.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.