Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
4. 01. Bornacin, Mazzarello.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Per la prosecuzione dei progetti bilaterali e multilaterali di ricerca avviati in Pakistan e relativi al «Giubileo del K2», nel quadro del «partenariato internazionale» promosso dalle Nazioni Unite, è disposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. All'onere previsto dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base «Fondo speciale» di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 010. Arnoldi, Osvaldo Napoli.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti numeri:
«27-septies) le prestazioni di servizi effettuate in occasione di particolari eventi a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari, finalizzate alla raccolta pubblica di fondi a favore di associazioni riconosciute o di fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
27-octies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari».
10. 1. Rosato.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:
27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate tramite addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia.
10. 11. Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.
Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:
27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari.
10. 10. Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.
Al comma 1, sostituire le parole da: ad aiuti fino a: naturali con le seguenti: alle raccolte pubbliche di fondi a favore di iniziative benefiche.
10. 3. Rosato.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità stradale a quella marittima e di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un rimborso al vettori aerei pari a 50 euro per ogni trasferimento aereo degli autotrasportatori di cui al comma 2.
2. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 1 i vettori aerei nazionali ed
esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.
3. Nel caso in cui il porto di imbarco o quello di arrivo sia servito dai mezzi di trasporto ferroviario, gli scali aeroportuali di cui al comma 2 possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.
4. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il suo trasferimento a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione.
5. L'erogazione del rimborso di cui al comma 1 è disposta al vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare la concessione del rimborso.
6. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro in limite di impegno triennale a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
10. 01. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Al testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 15, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
«c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente»;
b) All'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000».
2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di
cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
10. 02. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 12 per cento.
10. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. 04. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata
adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;
c) a decorrere dal 1o gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.
10. 06. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in data 18 novembre 2004, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 18 per cento.
10. 05. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. È abrogato il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
10. 010. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da «i trattamenti economici» fino a «datori di lavoro» è sostituito dal seguente «eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da «i trattamenti economici» fino a «datori di lavoro» è sostituito dal seguente «eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al
lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria».
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica, per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. Per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84, al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizazzione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«fino alla data del 30 giugno 2006».
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 212, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «o alla rete mobile UMTS» sono soppresse
* 10. 016. Pasetto, Rosato.
* 10. 017. Giudice.
(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).
10. 011. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 015. Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.
(Promozione dell'azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica).
10. 07. Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.
(Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose).
10. 09. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri.
10. 020. Governo.