...
Sopprimerlo.
1. 1. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.
* 1. 2. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.
* 1. 70. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al comma 28 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro
il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto.
1-ter. 15. Le Commissioni.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
1-ter. 011. Guido Giuseppe Rossi, Fontanini.
Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 1, comma 170, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «30 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2006».
1-ter. 012. Pagliarini, Luciano Dussin, Fontanini.
Sopprimerlo.
* 2. 1. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Maura Cossutta.
Sopprimerlo.
* 2. 2. Zaccaria, Bressa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: alla presa di possesso del successore.
2. 5. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'espletamento delle procedure concorsuali per il rinnovo dell'incarico.
2. 4. Zaccaria, Bressa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'esaurimento del procedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione del magistrato designato per il medesimo incarico.
2. 3. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Zaccaria, Bressa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: compimento del settantaduesimo anno di età.
2. 15. Le Commissioni.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2005, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2006.
2. 01. Fontanini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2006.
2. 02. Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2006.
2. 05. Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 dicembre 2005.
2. 06. Fontanini.
ART. 3.
(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).
Sopprimerlo.
3. 1. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
3. 2. Fontanini, Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
4. 17. Fontanini, Cè.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 56, è abrogato.
4. 4. Russo Spena, Mascia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. 25. Governo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elabora proposte normative con le seguenti: presenta un disegno di legge.
4. 19. Zaccaria, Bressa.
Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
4. 1. Pagliarini, Fontanini.
Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: In via sperimentale e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, sino alla detta data, ai fini della redistribuzione del fondo perequativo nazionale, l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è limitata alla sola applicazione dei parametri riferiti alla minore capacità fiscale e ai fabbisogni sanitari.
4. 2. Fontanini, Pagliarini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per l'anno 2005 è confermata.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
4. 10. Fontanini, Pagliarini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per il primo semestre dell'anno 2005, salvo conguaglio successivo, è confermata.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
4. 12. Fontanini, Pagliarini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data è sospesa con le seguenti: entrata in vigore delle modifiche del decreto legislativo n. 56 del 2000 è confermata.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
4. 3. Fontanini, Pagliarini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data con le seguenti: data di entrata in vigore delle proposte normative di cui al periodo precedente.
4. 8. Ria, Dell'Anna, Rotundo.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sospesa con le seguente: confermata.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
4. 16. Fontanini, Pagliarini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista al comma 1, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di provvedere all'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 per quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.
1-ter. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1-bis concorrono per una quota pari al 50 per cento della cifra stanziata le regioni che hanno ottenuto maggiori risorse, per gli anni 2002, 2003 e 2004, derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispetto al precedente livello di finanziamento.
1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 7. Ria, Rotundo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stanziati 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per l'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 di quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.
1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 5. Ria, Stradiotto, Zaccaria, Dell'Anna, Rotundo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I conguagli da stabilire per gli anni 2002, 2003 e 2004 si effettuano sulla base dei parametri delle ripartizioni effettuate nell'anno 2001.
4. 6. Ria, Rotundo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2004» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2005»; dopo la parola: «rideterminate» è aggiunta la seguente: «rispettivamente»; dopo le parole: «entro l'11 agosto 2004» sono aggiunte le seguenti: «ed entro l'11 agosto 2005»;
b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere».
c) all'articolo 6, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2006»;
d) all'articolo 6, comma 2, le parole: «per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2006»;
e) all'articolo 13, comma 3, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite dalle parole: «periodo 2001-2005»;
f) all'articolo 13, comma 4, le parole: «periodo 2001-2004» sono sostituite dalle parole: «periodo 2001-2005».
4. 60. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.
4. 060. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 dicembre 2005.
4. 072. Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Gasperoni, Sedioli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 luglio 2005.
4. 073. Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Gasperoni, Sedioli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1o gennaio 2004.
2. All'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: «di intesa con le regioni interessate,» sono aggiunte le seguenti: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative,».
* 4. 070. Peretti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1o gennaio 2004.
2. All'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: «di intesa con le regioni interessate,» sono aggiunte le seguenti: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative,».
* 4. 071. Fontanini.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 30 aprile 2005.
4. 010. Morgando, Duilio.
Sopprimerlo.
5. 2. Luciano Dussin.
Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con il consenso del lavoratore,
5. 4. Luciano Dussin.
Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con applicazione, quanto all'onere della prova, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
5. 3. Fontanini.
Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: all'approvazione definitiva della propria normativa di riordino organizzativo e funzionale.
5. 5. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: alla ricostituzione delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1.
5. 6. Pagliarini.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 maggio 2005.
5. 8. Fontanini.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005, con le seguenti: 30 giugno 2005.
5. 7. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole da: i contratti di lavoro fino a: 6 settembre 2001, n. 368, con le seguenti: esclusivamente i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, del personale che abbia competenze professionali specifiche necessarie allo svolgimento delle attività indispensabili.
5. 9. Fontanini, Luciano Dussin.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, a seguito delle ricostituzioni delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, al fine di assicurare la prosecuzione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, aventi durata non superiore ai due anni.
5. 10. Pagliarini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede a motivare per iscritto le ragioni oggettive che
giustificano la proroga dei contratti in essere.
5. 11. Fontanini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La proroga di cui al comma 1 non comporta l'applicazione della norma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. 12. Fontanini, Luciano Dussin.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. 14. Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
* 6. 1. Fontanini, Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
* 6. 9. Zaccaria, Bressa.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In attesa con le seguenti: Fino all'entrata in vigore.
6. 5. Fontanini.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere le seguenti: che fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività di prosa,
6. 4. Fontanini.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6. 2. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti sessanta giorni.
6. 7. Fontanini.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 3. Fontanini, Luciano Dussin.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole in materia di spettacolo con la seguente: teatrali.
6. 6. Fontanini.
Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:
1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.
* 6. 07. Valpiana, Russo Spena, Mascia.
Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:
1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.
* 6. 08. Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Provera.
Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:
1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.
* 6. 09. Schmidt.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.
6. 010. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Al numero 19 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «A partire dal 1o aprile 2005 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi».
6. 011. Schmidt, Provera.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Al numero 22, sesto capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».
6. 013. Schmidt, Provera.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Al numero 22, settimo capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: «A partire dal 1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1o gennaio 2008».
6. 012. Schmidt, Provera.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è differito al 10 gennaio 2006.
6. 036. Fontanini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. I termini di cui all'articolo 19-bis del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono prorogati di sei mesi.
6. 014. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 30 marzo 2005.
6. 026. Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»;
b) al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006».
6. 034. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»;
b) al comma 3, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
6. 077. Fontanini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: «Fino al 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2005».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2005, in 15 milioni di euro per l'anno 2006 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.
6. 038. Bianchi Clerici.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato di sei mesi.
6. 039. Fontanini, Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: «Entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».
6. 041. De Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
* 6. 045. Fontanini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6.1.
(Regolamento interno delle società cooperative).
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.
* 6. 071. Morgando, Duilio.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005.
6. 076. Luciano Dussin.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.
6. 052. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 4, comma 90, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «31 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2005».
6. 025. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Sopprimerlo.
* 6-bis. 1. Fontana.
Sopprimerlo.
* 6-bis. 2. Santino Adamo Loddo, Molinari.
Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
1. Il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al lo gennaio 2007.
6-bis. 016. Luciano Dussin.
Sopprimerlo.
6-ter. 1. Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.
Sopprimerlo.
6-quinquies. 1. Luciano Dussin.