Allegato A
Seduta n. 579 del 2/2/2005


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(A.C. 4360-C - Sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione


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e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero;
d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;
e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.
1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trenta.
7. 50. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera c), sostituire le parole da: idonei a reperire fino alla fine della lettera con le seguenti: per reperire risorse aggiuntive da destinare alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.
* 7. 10. D'Agrò.

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera c), sostituire le parole da: idonei a reperire fino alla fine della lettera con le seguenti: per reperire risorse aggiuntive da destinare alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.
* 7. 12. Polledri, Didonè.

Subemendamento all'emendamento 7. 51 della Commissione

All'emendamento 7. 51. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e della lotta alle contraffazioni.
0. 7. 51. 1. Gambini, Lulli, Nieddu, Nigra, Cazzaro, Cialente, Innocenti.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , in particolare ai fini della promozione del made in Italy.
7. 51. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero con le seguenti: alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.
* 7. 11. D'Agrò.

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero con le seguenti: alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.
* 7. 13. Polledri, Didonè.

Subemendamento all'emendamento 7. 52 della Commissione

All'emendamento 7. 52. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e della lotta alle contraffazioni.
0. 7. 52. 1. Gambini, Lulli, Nieddu, Nigra, Cazzaro, Cialente, Innocenti.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare ai fini della promozione del made in Italy.
7. 52. La Commissione.
(Approvato)


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Al comma 2, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.
7. 1. Gambini, Nieddu, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Rugghia, Tedeschi, Quartiani.

Al comma 2, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trenta.
7. 53. La Commissione.
(Approvato)