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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.
Avverto che, prima dell'inizio della seduta, sono state ritirate le proposte emendative Giudice 1-ter.1 e Burtone 6-octies.03.
Avverto, inoltre, che le Commissioni hanno presentato le proposte emendative1-ter.15 e 2.15 e che il Governo ha presentato l'emendamento 4.25.
Avverto, altresì, che la Presidenza, a norma degli articoli 86, comma 1, e 96-bis, comma 7, del regolamento, e secondo la prassi costantemente seguita su analoghi provvedimenti, non ritiene ammissibili, in quanto volte ad introdurre nel decreto-legge materie nuove, non strettamente attinenti alle materie trattate dal decreto-legge stesso e non contenute in emendamenti previamente presentati in Commissione di merito, le seguenti proposte emendative riguardanti proroghe di termini: Dario Galli 6.079 e 6.080, relative al termine per il versamento del premio assicurativo unitario contro gli infortuni domestici; Rosato 6-octies.04, relativa alla proroga di un termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose; recanti disciplina di carattere sostanziale: Guido Giuseppe Rossi 1.074, in materia di versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane Spa e Cassa depositi e prestiti Spa; Antonio Barbieri 1.070 e 1.071, volte a novellare gli articoli 268-bis e 268-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di dissesto finanziario degli enti locali; Olivieri 1.073, volta ad escludere le comunità montane e i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti dall'applicazione delle norme sul patto di stabilità (analogo ad emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione); Sergio Rossi 1.078, 1.079 e 1.080 e Olivieri 1.072, relative alla disciplina del patto di stabilità interno; Olivieri 1-ter.070, relativa all'incremento del contributo spettante alle comunità montane; Zaccaria 2.70, volta a disciplinare i requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico di procuratore nazionale antimafia; Rosato 4.073, relativa alla gestione dell'albo delle cooperative nelle regioni a statuto speciale; Volontè 6.070, relativa all'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia; Battaglia 6.074, che differisce l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di invalidità civile; Sergio Rossi 6.078, relativa a disposizioni in materia di concessionari del gioco del bingo; Lo Presti 6.081, che incide sul contenuto del regolamento di riordino degli organi degli ordini professionali; le identiche proposte emendative
Sgobio 6-octies.01 e Carrara 6-octies.02, volte ad includere tra le categorie di personale in regime di diritto pubblico il personale di livello dirigenziale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri; 6-octies.05 e 6-octies.06 del Governo, relative ad assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La Presidenza, inoltre, non ritiene ammissibili le seguenti proposte emendative, già dichiarate inammissibili in Commissione per estraneità di materia, in quanto volte a introdurre disposizioni non riconducibili all'oggetto del decreto-legge: Guido Giuseppe Rossi 1.07 e 1.08, volte a modificare il termine entro il quale ogni anno deve essere effettuato il versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64; Guido Giuseppe Rossi 1.09, che modifica il termine entro il quale ogni anno deve essere effettuato il versamento sull'acconto sull'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961; Guido Giuseppe Rossi 1.05, 1.04 e 1.06, volte a modificare l'autorizzazione di spesa per l'anno 2004 per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero; Bielli 1.02, volta ad integrare il finanziamento disposto in favore delle unioni dei comuni; Giudice 1.052, in materia di convenzioni stipulate con l'Agenzia del territorio relative alla modalità e ai termini della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati; Fioroni 1.0100, relativa alle anagrafi dei contribuenti; Fioroni 1.0101, relativa al recupero del gettito ICI riscosso e non riversato ai comuni; Bielli 1.062, volta ad escludere le unioni di comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti costituite dopo il 31 dicembre 2000 dall'applicazione delle disposizioni sul tetto di spesa; Zaccaria 2.07, volta a ridurre, con norma a regime, da quattro a tre anni la durata dell'incarico del procuratore nazionale antimafia; Ria 4.06, nonché Dis. 1.011 del Governo, relativa alle opere di edilizia scolastica finanziate dagli enti locali; Fioroni 4.0100, in materia di servizi per la gestione dell'ICI; Pagliarini 5.13, volta a sopprimere la disposizione del decreto-legge n. 220 del 2004 che reca l'autorizzazione al commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa a ratificare ordinanze commissariali relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente; Fontanini 6.04, volta a modificare, a regime, la data entro la quale, ogni anno, viene effettuata la comunicazione di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta sul valore aggiunto; Fontanini 6.023, volta a modificare disposizioni contenute nel decreto del ministro dell'ambiente 16 gennaio 2004, n. 44; Fontanini 6.033, volta ad escludere alcune tipologie di imprese dall'ambito di applicazione di talune disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Tarantino 6.047, relativa a convenzioni in materia di incentivi in favore della ricerca industriale; Fontanini 6.048, che dispone un obbligo di dichiarazione, da effettuare entro una determinata scadenza, in capo ai concessionari della riscossione e ai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione; Bornacin 6.051, volta ad estendere, in via interpretativa, l'ambito di applicazione di una disposizione, dettata dall'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, che proroga le concessioni ferroviarie; Lupi 6.073 (di contenuto identico all'emendamento del Governo 6.061 presentato in Commissione), relativa alla corresponsione alla società ANAS Spa di somme spettanti per rimborso spese di funzionamento e in relazione ad obblighi di servizio pubblico.
La Presidenza non ritiene, infine, ammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto volte ad incidere, nell'ambito di un procedimento di conversione di un decreto-legge, su una norma di delega legislativa: le identiche proposte emendative Morgando 6.072 e Pagliarini 6.075, relative alla proroga del termine per il riordino della legislazione in materia impiantistica; Dis. 1.1 del Governo, volta ad incidere sul termine per l'esercizio della delega relativa al riassetto delle disposizioni
in materia di società dell'informazione; Dis. 1.010 del Governo, volta a prorogare i termini per l'esercizio della delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste (di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 38 del 2003), nonché a prorogare il termine per l'esercizio della delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste (di cui al comma 3 del citato articolo) (vedi l'allegato A - A.C. 5521 sezione 1).
Ci deve essere qualcosa che non funziona in questo tipo di leggi...!
GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GERARDO BIANCO. Signor Presidente, se mi permette, intendo riferirmi al regolamento. Poiché è stato impossibile seguire la lunga lettura che lei ha offerto all'Assemblea, sarebbe opportuno che il testo in questione venisse sottoposto alla nostra attenzione, anche per valutare le decisioni che sono state assunte.
Mi permetto di richiamare l'attenzione, ad esempio, sull'articolo aggiuntivo Antonio Barbieri 1.070, nel quale si fa riferimento, in maniera puntuale e precisa, ad un problema di proroga dei termini relativamente ad una materia che può interessare anche il Governo.
Trattandosi della proroga di un termine, non si capisce perché la Presidenza abbia dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo in parola: si può capire l'inammissibilità di altra proposta emendativa, dichiarata per estraneità di materia, ma non è comprensibile la dichiarazione di inammissibilità di una proposta che riguarda la stessa materia oggetto del provvedimento in esame!
Se potessimo esaminare in maniera più approfondita l'intero contesto, emergerebbero, probabilmente, anche alcune perplessità sulle decisioni adottate, in qualche caso non del tutto convincenti.
ROBERTO ZACCARIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, tra le tante inammissibilità dichiarate, una riguarda l'articolo 2 del decreto-legge, che contiene una norma tra le più delicate. A tale riguardo, desidererei qualche chiarimento.
Il mio emendamento 2.70 recita testualmente: «Le funzioni direttive requirenti di procuratore nazionale antimafia possono essere conferite ai magistrati che, oltre ai requisiti espressamente previsti dalla legge, abbiano ancora tre anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511».
L'emendamento in parola è strettamente collegato ad una modifica, di natura ordinamentale, apportata dalla Commissione al testo originario. Infatti, disposta la proroga del procuratore nazionale antimafia, l'articolo 2 stabilisce: «Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data».
Sappiamo che nella materia de qua operano sia atti legislativi sia circolari del Consiglio superiore della magistratura: la questione della vacanza è disciplinata, appunto, da una circolare del predetto Consiglio. Evidentemente, si incide su una situazione che è configurata e regolamentata nell'ordinamento.
Orbene, mirando sostanzialmente a precisare, in una connessione logica assoluta, come dovrebbe svolgersi l'anzidetta procedura per la copertura del posto di procuratore nazionale antimafia, il mio emendamento 2.70 ha, da questo punto di vista, la stessa natura della modifica introdotta dalla Commissione. Perciò, non essendo stata dichiarata inammissibile la proposta emendativa che ha condotto alla
modifica del testo in Commissione, diventa difficile, per disparità di trattamento, dichiarare inammissibile il mio emendamento 2.70.
Mi rendo conto che il giudizio della Presidenza è insindacabile, ma invito a riconsiderare la predetta valutazione di inammissibilità.
ANTONIO BARBIERI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BARBIERI. Signor Presidente, anzitutto, ringrazio l'onorevole Gerardo Bianco, il quale ha voluto sostenere l'ammissibilità del mio articolo aggiuntivo 1.070.
Per la verità, avevo pregato i funzionari dell'Ufficio di Presidenza di rappresentarle l'opportunità di rivedere il giudizio di inammissibilità. Tuttavia - lo dico con tutta franchezza -, ho ricevuto dai suoi collaboratori risposte acritiche ed un po' meccaniche, che non mi hanno convinto.
Signor Presidente, nel preambolo del testo del decreto-legge, di cui si esamina il disegno di legge di conversione, si fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali.
Il mio articolo aggiuntivo 1.070 si riferisce al comma 3 dell'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di dissesto dei comuni e degli enti locali. Tali disposizioni sono state previste per far uscire i comuni dalla situazione di dissesto in cui versano. La commissione straordinaria, di cui all'articolo 268-bis sopra citato, è un organo che ha una certa durata ed il termine previsto nel medesimo articolo è considerato perentorio.
Signor Presidente, il comune rischia di ritornare in uno stato di dissesto se le procedure - vendite, aste e bandi -, indette dalla commissione straordinaria, sono ancora in corso alla scadenza del termine della commissione stessa.
Il mio articolo aggiuntivo va nella direzione della funzionalità dell'ente. Si vuole evitare che un ente, che sta per uscire da una situazione di dissesto, ritorni in questa situazione, poiché la commissione straordinaria, scaduto tale termine, non è più in grado di operare.
Per questi casi particolari, ho previsto nella mia proposta emendativa che il ministro dell'interno, valutata l'opportunità, abbia la facoltà di prorogare la durata delle commissioni di cui al citato articolo 268-bis.
Signor Presidente, alla luce di queste considerazioni, la pregherei di riconsiderare il giudizio di inammissibilità e di dichiarare quindi ammissibile il mio articolo aggiuntivo 1.070.
LORENZO RIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZO RIA. Signor Presidente, se non ho capito male, è stato dichiarato inammissibile il mio articolo aggiuntivo 4.06, mentre è stato ritenuto ammissibile l'articolo aggiuntivo del Governo, proposto oggi in quest'aula, il cui contenuto coincide esattamente con quello da me proposto.
PRESIDENTE. Onorevole Ria, anche l'articolo aggiuntivo del Governo è stato dichiarato inammissibile.
LORENZO RIA. Il mio articolo aggiuntivo riguardava l'estensione ai programmi di edilizia scolastica per i comuni...
PRESIDENTE. Esatto. Ho detto che sono inammissibili l'articolo aggiuntivo Ria 4.06 e l'articolo aggiuntivo 1.011 del Governo. È equanime il giudizio di inammissibilità.
LORENZO RIA. È equanime, ma credo sia ingiusto per entrambe le proposte emendative. Infatti, non si comprende perché quelle risorse non possano essere ulteriormente utilizzate. Mi chiedo perché i comuni e le province che, con proprie risorse, hanno realizzato o stanno realizzando
opere di edilizia scolastica non possano usufruire dello stesso termine. Mi sembra una cosa incomprensibile.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tra poco verrà distribuito il lungo testo (si tratta di molte dichiarazioni di inammissibilità) che ho testé letto.
Naturalmente, la Presidenza non valuta l'importanza delle materie di cui si chiede l'introduzione attraverso una proposta emendativa. Questa è una valutazione politica, che non spetta certamente alla Presidenza. La Presidenza valuta meri criteri formali, ed i criteri formali per questo tipo di provvedimento sono due: la stretta attinenza alla materia oggetto del decreto-legge e la previa presentazione in Commissione.
La Presidenza, sostanzialmente, ha confermato le valutazioni di inammissibilità delle presidenze delle Commissioni che si sono occupate di questo testo. Quindi la dichiarazione di inammissibilità già vi era stata e la Presidenza l'ha confermata, avvalendosi di un potere che, in base al regolamento, non è sindacabile (pur se qualche valutazione può essere anche opinabile).
Rappresenterò subito al Presidente della Camera le obiezioni sollevate su alcune dichiarazioni di inammissibilità. Ora, però, dobbiamo andare avanti con l'esame del provvedimento, perché non possiamo fermare i nostri lavori. Si può sbagliare, ma prego tutti di considerare che la Presidenza si attiene a criteri strettamente formali e che non effettua valutazioni politiche o di gerarchia degli argomenti.
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