Allegato A
Seduta n. 578 del 1/2/2005


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(A.C. 4360-C - Sezione 8)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n.580).

1. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vice presidenti secondo quanto


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previsto dallo statuto di cui all'articolo 3 della presente legge. In presenza di più vice presidenti, uno di essi assume la funzione di vice presidente vicario e in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni»;

b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), le parole: «provenienti da imprese pubbliche o private» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private».

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580).

Sopprimerlo.
9. 1. D'Agrò.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 3. Polledri, Didoné.