...
1. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La giunta nomina tra i suoi membri uno o più vice presidenti secondo quanto
previsto dallo statuto di cui all'articolo 3 della presente legge. In presenza di più vice presidenti, uno di essi assume la funzione di vice presidente vicario e in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume temporaneamente le funzioni»;
b) all'articolo 20, comma 3, lettera b), le parole: «provenienti da imprese pubbliche o private» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti dalle unioni regionali delle camere di commercio ovvero da imprese pubbliche o private».
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sopprimerlo.
9. 1. D'Agrò.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 3. Polledri, Didoné.