Allegato A
Seduta n. 578 del 1/2/2005


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(A.C. 4360-C - Sezione 7)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n.251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.394).

1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990,
n. 100, è sostituita dalla seguente:
«h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro».

2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:
«h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».

3. All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane».

5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente: «Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni


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di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».
6. All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.143».
7. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n.19, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n.100, come modificato dal presente articolo, nonché all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.100 del 1990.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394).

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1» sono aggiunte le seguenti: « , nonché nella Repubblica popolare cinese e in India,».
8. 1. Rosato, Damiani, Maran, Moretti, Lulli.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La Finest Spa è autorizzata alla prestazione di garanzie in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società od imprese estere, entro i limiti di cui al comma 5.»
8. 2. Rosato, Damiani, Maran, Moretti.

Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole: «società estera» sono sostituite dalle seguenti: «società mista»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa si applicano le seguenti disposizioni:
a) Finest Spa può concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere partecipate da Finest Spa in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata dei finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla


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Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro;
b) Finest Spa può partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring, nonché partecipare a società o fondi di investimento pubblici, privati e/o misti. In tali casi non si applicano la percentuale di partecipazione, il vincolo di durata e l'obbligo di cessione di cui al presente articolo;
c) Finest Spa può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
d) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive Finest Spa può gestire i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g) della legge 21 marzo 2001, n. 84.

5-ter. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta dei Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce:
a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;
b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;
c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applica il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
d) le ipotesi in cui Finest Spa, in deroga ai limiti di cui al presente articolo, può essere autorizzata a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero;
e) individua, ai fini degli interventi della Finest Spa, i Paesi o le aree geografiche di interesse prioritario diversi dai Paesi di cui all'articolo 1, comma 1. Finest Spa, in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, può gestire quota parte dei fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché quota parte dei fondi rotativi istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

5-quater. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla Finest Spa ed aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».
8. 3. Rosato, Damiani, Maran, Moretti.