Allegato A
Seduta n. 578 del 1/2/2005


Pag. 15


...

(A.C. 4360-C - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Accordi di settore in tema di internazionalizzazione).

1. Il Ministero delle attività produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favorisce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.
2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.
3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione dellecamere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.


Pag. 16


4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.