Allegato A
Seduta n. 578 del 1/2/2005


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(A.C. 4360-C - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di pro-gramma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, avvalendosi del supporto tecnico-organizzativo dell'ICE e di Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attività di fomazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1, dopo le parole: per la creazione di strutture statali o regionali, aggiungere la seguente: anche.


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Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del supporto tecnico-organizzativo.
* 3. 1. Polledri, Didoné.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: per la creazione di strutture statali o regionali, aggiungere la seguente: anche.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del supporto tecnico-organizzativo.
* 3. 3. D'Agrò.
(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del supporto tecnico-organizzativo.
3. 4. Nieddu, Gambini, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Rugghia, Tedeschi, Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del supporto tecnico-organizzativo fino a: attrazione degli investimenti, con le seguenti:dell'ICE.
3. 2. Nieddu, Gambini, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Rugghia, Tedeschi, Quartiani.