Allegato A
Seduta n. 577 del 31/1/2005

TESTO AGGIORNATO AL 1° FEBBRAIO 2005


Pag. 3

COMUNICAZIONI

 

Missioni valevoli nella seduta del 31 gennaio 2005.

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Buttiglione, Calzolaio, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Mussi, Parisi, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Tanzilli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

 

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 gennaio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CAPARINI: «Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernenti misure per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» (5563);
TREMONTI ed altri: «Disposizioni per la destinazione diretta a finalità sociali e di ricerca scientifica dell'otto per mille del gettito IRE» (5564);
TREMONTI ed altri: «Istituzione di un libretto di risparmio per i nuovi nati» (5565);
GROTTO: «Modifiche all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (5566);
COLUCCI: «Disciplina dell'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri del Parlamento» (5567);
PAROLO ed altri: «Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di gestione delle acque nei comuni montani» (5568);
ZANETTIN: «Perequazione del trattamento pensionistico di taluni appartenenti alla carriera prefettizia collocati in quiescenza» (5569);
FALANGA: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di rapporti tra estinzione del reato per amnistia e prescrizione e decisioni sugli effetti civili» (5570).

Saranno stampate e distribuite.

 

Trasmissione dal Senato.

In data 28 gennaio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
S. 2958. - KESSLER ed altri (in data 19 aprile 2004 i firmatari hanno ritirato la loro sottoscrizione alla proposta di legge): «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e


Pag. 4

alle procedure di consegna tra Stati membri» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4246-B).

Sarà stampata e distribuita.

 

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

Su richiesta della VIII Commissione permanente (Ambiente), il parere della medesima Commissione sulle seguenti proposte di legge - assegnate, in sede referente, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) - sarà acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:
STEFANI: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (27);
MASSIDDA: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (291);
ONNIS ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (1417);
BENEDETTI VALENTINI: «Modifiche all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di libera circolazione del cacciatore su tutto il territorio nazionale» (2016);
GASPERONI ed altri: «Modifica all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2253);
SERENA: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (2314);
BELLILLO ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatoria» (3761);
CIRIELLI ed altri: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (4804);
TUCCI: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (4906).

A norma dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge - già assegnata alla II Commissione permanente (Giustizia) - è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa), che ne hanno fatto richiesta al fine di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con le proposte di legge nn. 5433, 527, 534, 576, 258, 2866 e 2807:
PERROTTA: «Disposizioni per la tutela dell'integrità fisica dei cittadini che prestano servizio militare, in relazione al fenomeno del "nonnismo"» (5443) - Parere alla I Commissione.

 

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
PERROTTA: «Modifiche alle leggi 3 giugno 1999, n. 157, 10 dicembre 1993, n. 515, e 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso delle spese elettorali ai movimenti e partiti politici» (5539) Parere della V Commissione.

II Commissione (Giustizia):
S. 2958. - KESSLER ed altri (in data 19 aprile 2004 i firmatari hanno ritirato la


Pag. 5

loro sottoscrizione alla proposta di legge): «Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4246-B) Parere delle Commissioni I e XIV;
ONNIS e COLA: «Introduzione dell'articolo 110-bis del codice penale, in materia di concorso esterno nei reati associativi» (5514) Parere della I Commissione;
ONNIS: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di riprese visive eseguite presso il domicilio» (5537) Parere della I Commissione.

VI Commissione (Finanze):
ROMOLI ed altri: «Disposizioni in materia di incentivi regionali per la crescita del sistema produttivo della regione Friuli-Venezia Giulia» (5498) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VII Commissione (Cultura):
GRIGNAFFINI ed altri: «Misure di sostegno alle iniziative e alle attività culturali promosse dalle donne» (5515) Parere delle Commissioni I, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

VIII Commissione (Ambiente):
COLLÈ ed altri: «Modifiche alla legge 21 marzo 2001. n. 74, concernente l'attività, svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» (5532) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

X Commissione (Attività produttive):
FALLICA: «Disposizioni per lo sviluppo dell'energia eolica» (5501) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XI Commissione (Lavoro):
FILIPPO DRAGO ed altri: «Disciplina del lavoro agricolo nelle attività di raccolta e per le operazioni di vendemmia» (5404) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

XII Commissione (Affari sociali):
MANTINI: «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» (5455) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
LUCCHESE: «Disposizioni in materia di accesso al primo livello dirigenziale odontoiatra» (5543) Parere delle Commissioni I e VII.

XIII Commissione (Agricoltura):
ONNIS: «Norme per l'attribuzione del titolo di enologo» (5538) Parere delle Commissioni I, II, VII, XI e XIV.

 

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione.

In data 28 gennaio 2005 il seguente disegno di legge è stato cancellato dall'ordine del giorno essendo decorsi i termini di conversione del decreto-legge di cui all'articolo 77 della Costituzione: S. 3232. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa» (approvato dal Senato) (5519).


Pag. 6


 

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 21 dell'11-19 gennaio 2005 (doc. VII, n. 562) con la quale:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall'articolo 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Milano, Bergamo, Cuneo e Genova;
alla VI Commissione permanente (Finanze).

Sentenza n. 28 del 12-25 gennaio 2005 (doc. VII, n. 565) con la quale:
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 2001;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 32 del 12-26 gennaio 2005 (doc. VII, n. 568) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato;
alla VI Commissione permanente (Finanze).

Sentenza n. 33 del 12-26 gennaio 2005 (doc. VII, n. 569) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 4, 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), sollevate, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, in relazione agli articoli 17, 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla regione Lombardia;
alla VII Commissione permanente (Cultura).

Sentenza n. 34 del 12-26 gennaio 2005 (doc. VII, n. 570) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41 e 44, comma 1, lettera c), della legge


Pag. 7

della regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera n), e terzo comma, della Costituzione e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione;
alla VII Commissione permanente (Cultura).

Sentenza n. 35 del 12-27 gennaio 2005 (doc. VII, n. 571) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28 della legge 27 novembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118, 119 della Costituzione, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalle regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna;
alla V Commissione permanente (Bilancio).

Sentenza n. 36 del 12-27 gennaio 2005 (doc. VII, n. 572) con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2003) sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 4, 51 e 97 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 19, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata, in riferimento all'articolo 41 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 4, lettere c) e d), della predetta legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 19, della predetta legge n. 289 del 2002 sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 25 del 2003;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 32, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2004), sollevata, in riferimento agli articoli 4, 51, 97, 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna, con il ricorso n. 33 del 2004;
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali).

Sentenza n. 37 del 12-27 gennaio 2005 (doc. VII, n. 573) con la quale:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, commi da 3 a 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), sollevata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e


Pag. 8

2 del medesimo articolo 35 della legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 35 della legge n. 289 del 2002, sollevate, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna;
alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 38 del 12-27 gennaio 2005 (doc. VII, n. 574) con la quale:
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 14 gennaio 2005, Sentenza n. 7 dell'11-14 gennaio 2005 (doc. VII, n. 561), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore del l'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore;
alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Con lettera in data 24 gennaio 2005, sentenza n. 26 del 12-24 gennaio 2005 (doc. VII, n. 563), con la quale:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che inserisce l'articolo 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale n. 32 del 2002, nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'articolo 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Toscana n. 42 del 2003, sollevata, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera g), terzo e sesto, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Con lettera in data 24 gennaio 2005, sentenza n. 27 del 12-24 gennaio 2005 (doc. VII, n. 564), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto


Pag. 9

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1o agosto 2003, n. 214, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente ai momento della commessa violazione»;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 204-bis, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova, sezione distaccata di Voltri;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 126-bis del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Mestre, con l'ordinanza r.o. n. 267 del 2004;
alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti).

Con lettera in data 26 gennaio 2005, sentenza n. 30 del 12-26 gennaio 2005 (doc. VII, n. 566 ), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti, il ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni;
dichiara non fondate, nel resto, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sollevate dalle regioni Emilia-Romagna e Veneto, per violazione dell'articolo 117 della Costituzione;
alla V Commissione permanente (Bilancio).

Con lettera in data 26 gennaio 2005, sentenza n. 31 del 12-26 gennaio 2005 (doc. VII, n. 567), con la quale:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede che qualora i progetti cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso articolo 26 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali «i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la Conferenza stessa;
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, commi 1 e 2, della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;
c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 56 della predetta legge n. 289 del 2002, sollevata


Pag. 10

dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;
d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alla XII Commissione permanente (Affari sociali) nonché alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):
sentenza n. 45 del 13-28 gennaio 2005 (doc. VII, 575) con la quale:
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione;
sentenza n. 46 del 13-28 gennaio 2005 (doc. VII, 576) con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della leggo 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita): articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»; articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole «la crioconservazione e»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione;
sentenza n. 47 del 13-28 gennaio 2005 (doc. VII, 577) con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):
articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana»;
articolo 1, comma 2: «II ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché di casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «, gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, »;
articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «fino al momento della fecondazione dell'ovulo»;


Pag. 11


articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «di cui al
comma 2 del presente articolo»;
articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alla parole: «fino alta data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione;

sentenza n. 48 del 13-28 gennaio 2005 (doc. VII, 578) con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):
articolo 1, comma 1; «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
articolo 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
articolo 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,»;
articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell'ovulo»;
articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo»;
articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonché alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione;

sentenza n. 49 del 13-28 gennaio 2005, (doc. VII, 579) con la quale:
dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 4, comma 3; 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»; 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»; 12, comma 1; 12, comma 8, limitatamente alla parola «1,», della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita); richiesta dichiarata legittima con ordinanza pronunciata il 10 dicembre 2003, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.


Pag. 12


 

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 25 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la determinazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 21 gennaio 2005 relativa al programma annuale di controllo per l'anno 2005.
Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione del controllo sugli enti - con lettera in data 27 gennaio 2005, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manufatturiera (EFIM), in liquidazione coatta amministrativa, per l'esercizio 2003.
Alla documentazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 301).
Questa documentazione sarà stampata, distribuita e trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

 

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 27 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, le relazioni sull'attività della Commissione centrale e delle Commissioni regionali per l'impiego, riferite agli anni 2000, 2001 e 2002 (doc. LIII, nn. 3, 4 e 5).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla XI Commissione (Lavoro).

 

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni e raccomandazioni approvate nella sessione dal 13 al 16 dicembre 2004. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (doc. XII n. 414) - alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea);
sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (doc. XII n. 415) - alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea);
sulla proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione


Pag. 13

svizzera nel campo della statistica (doc. XII n. 416) - alla VII Commissione permanente (Cultura);
sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (doc. XII n. 417) - alla I Commissione permanente (Affari costituzionali);
raccomandazione destinata al Consiglio e al Consiglio europeo sulla strategia europea in materia di lotta contro la droga (2005-2012) (doc. XII n. 418) - alla XII Commissione permanente (Affari sociali);
sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (doc. XII n. 419) - alla XIII Commissione permanente (Agricoltura);
il Presidente del Parlamento europeo ha altresì trasmesso il testo della decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri adottata il 14 dicembre 2004 (doc. XII n. 420) - alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

 

Trasmissione dal Garante del contribuente.

Il Garante del contribuente della regione Toscana, con lettera in data 10 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuente nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2004 (doc. LII-bis, n. 27).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

 

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 26 gennaio 2005 ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica dello scioglimento dei consigli comunali di Quartu Sant'Elena (Cagliari), Quartucciu (Cagliari), Verano de' Melegari (Parma), Comacchio (Ferrara), Malo (Vicenza), Casorate Sempione (Varese), Sava (Taranto), Sesto Campano (Isernia), Sessano del Molise (Isernia), Cambiasca (Verbano Cusio Ossola), Cogollo del Cengio (Vicenza), Rocca di Neto (Crotone), Castel San Giorgio (Salerno), Bessude (Sassari), Guardagrele (Chieti).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

 

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 24 dicembre 2004, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dei signori Pietro Blanchetti, Erminia Boetto, Giuseppe Dupont, Rolando Jeantet, Luigi Rivoira, Marco Petey, Corrado Maria Daclon, Alessandro Lattore, Consolata Siniscalco, Attilia Peano, Angelo Giovanni Speller e Filippo Polito a componenti del Consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 28 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le comunicazioni relative alla conferma delle seguenti


Pag. 14

nomine, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
alla I Commissione permanente (Affari costituzionali):
dottoressa Maria Grazia CAPPUGI, quale commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;
alla VIII Commissione permanente (Ambiente):
prefetto Carlo SCHILARDI, quale commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma straordinario di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981;
prefetto dottor Giancarlo TREVISONE, quale commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta);
alla XII Commissione permanente (Affari sociali):
dottor Giuseppe AMBROSIO, quale commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e l'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue».

 

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (444).
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 12 marzo 2005. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 febbraio 2005.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per i lavori del Genio militare.
Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite IV (Difesa) e VIII (Ambiente), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 20 febbraio 2005. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 febbraio 2005.

 

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.