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la sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare di Milano ha assolto cinque imputati islamici accusati di appartenere ad una cellula del terrorismo internazionale legata ad Al Zarqawi, sul presupposto che l'organizzazione di azioni di guerriglia in contesti bellici, attraverso il finanziamento ed il reclutamento di uomini, non significa progettare attentati terroristici;
tale decisione ha generato nel popolo italiano un sentimento di rabbia ed incredulità, perché non ha ritenuto sufficiente per la sussistenza del reato prove determinanti, quali intercettazioni telefoniche, testimonianze di altri islamici, precedenti rapporti di alcuni degli imputati con altri terroristi, nonché l'attività di reclutamento di kamikaze che dovevano operare nel nord dell'Iraq;
l'attuale normativa in materia di terrorismo, peraltro, punisce non solo chi materialmente compie l'attentato, ma anche chi, ad esempio, offre un contributo causale all'evento, come il finanziamento o il reclutamento dei terroristi, e, quindi, la condotta ascritta agli imputati è, secondo gli interroganti, certamente inquadrabile in un'attività di terrorismo -:
quali iniziative urgenti, anche legislative, il Ministro interrogato voglia adottare al fine di garantire che attività quali il finanziamento ed il reclutamento di uomini per conto di soggetti responsabili di azioni terroristiche siano incontestabilmente considerate partecipazione al terrorismo internazionale.
(3-04135)
(26 gennaio 2005)